Il diritto dell’emergenza e l’emergenza del linguaggio normativo: il caso dei “congiunti”

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di Vera Gheno*Alessandro Morelli**

L’emergenza sanitaria ha prodotto, in pochi mesi, una mole spaventosa di provvedimenti restrittivi delle libertà costituzionali. Tutti i livelli territoriali di governo concorrono quotidianamente ad alimentare un flusso continuo di previsioni normative non sempre chiare e talora contraddittorie tra loro: con la conseguenza che il cittadino che tenta di orientarsi nella selva di decreti e ordinanze in materia di coronavirus somiglia sempre più al protagonista di quel racconto di Franz Kafka che, dopo aver atteso per anni dinanzi alla porta del palazzo in cui dimora la legge, inaccessibile per la presenza di un guardiano che gli sbarra l’ingresso, alla domanda sul perché in tutto quel tempo nessun altro abbia mai provato ad entrare, si sente rispondere che sarebbe stato inutile perché quell’accesso era destinato soltanto a lui.

Allo stesso modo, le norme che dovrebbero fornire le coordinate all’agire dei cittadini in questo difficile momento, e che dovrebbero essere elaborate proprio per essere da questi ultimi comprese e applicate agevolmente, finiscono con il comporre un quadro caotico, a fronte del quale sembra non restare altra soluzione che quella di chiedere lumi alle forze dell’ordine chiamate a vigilare sul rispetto di tali regole, alla cui libera interpretazione è rimessa, in definitiva, la delimitazione dei nostri spazi di libertà.

La tipologia testuale concepita da Francesco Sabatini è un continuum che va dall’estremo dei testi altamente vincolanti, massimamente rigidi ed espliciti, a quello dei testi poco vincolanti, massimamente elastici e impliciti. Al primo polo troviamo, come esempio, i testi scientifici, i testi tecnici e i testi giuridici normativi; e a proposito di questi, Letizia Lala, nella scheda da lei redatta per l’Enciclopedia dell’italiano Treccani e dedicata ai tipi di testo, scrive:

il ragionamento contenuto nei testi normativi [..] è manifestazione di una volontà e non deve dimostrare o spiegare, ma imporre degli obblighi. Per ottenere questo, deve risultare chiaro e univoco. Chiarezza e univocità che si ottengono grazie al fatto di essere assolutamente coerente, fondato su un linguaggio rigidamente codificato e definito, articolato in blocchi gerarchicamente ordinati. Anche per questo tipo di testi al grande rigore corrisponde un forte vincolo interpretativo per il destinatario.

Dunque, il testo giuridico normativo vincola la sua forma nel senso che, almeno in linea teorica, la sua finalità di imporre degli obblighi obbligherebbe de facto il suo redattore a essere “chiaro e univoco”, “assolutamente coerente”, “fondato su un linguaggio rigidamente codificato e definito” in modo da non dare adito a interpretazioni differenti; ponendo, insomma, un “forte vincolo interpretativo” al destinatario del testo.

Ciò che è successo nelle ultime settimane con i vari DPCM – sigla a sua volta oscura a una parte degli italiani – sembra discostarsi nettamente dalla forma e dalle finalità che dovrebbe avere un testo di quel genere; tanto che in coda alle varie versioni del decreto è stato necessario proporre delle vere e proprie FAQ – o frequently asked questions, ‘domande poste di frequente’ – per chiarirne il significato. Ora, per quanto si possa comprendere che si sia trattato di misure urgenti, e quindi sia tollerabile un certo grado di imperfezione formale, rimane comunque singolare che un set di istruzioni rivolto indistintamente a tutta la popolazione italiana richieda una “glossa” per essere compreso. A quanto pare, il vizio dell’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria non è ancora passato di moda.

Ma c’è di più. L’antico principio giuridico – riconosciuto espressamente dall’art. 5 del codice penale – secondo cui l’ignoranza del diritto non discolpa (ignorantia legis non excusat) difficilmente potrebbe trovare una pacifica applicazione in un simile contesto. In una sua storica sentenza, la Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che deve ritenersi giustificabile, e dunque scusabile, l’ignoranza del diritto incolpevole, inevitabile, precisando che l’inevitabilità dell’errore sul divieto (e, conseguentemente, l’esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell’agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l’errore sul precetto è inevitabile nei casi d’impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d’ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico […] atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari ecc. (sentenza n. 364 del 1988).

Anche nelle attuali circostanze potrebbe invocarsi probabilmente una situazione d’ignoranza scusabile. La preoccupazione che ciò avvenga ha forse spinto chi ha redatto i moduli per l’autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine in caso di spostamenti a introdurre negli stessi la dichiarazione di essere a conoscenza delle vigenti misure di contenimento del contagio. Una soluzione che, però, non appare sufficiente. Ammesso pure che una conoscenza del genere sia esigibile, considerata la quantità di provvedimenti adottati quotidianamente dal Governo, dalle Regioni e dai Sindaci, la mera consapevolezza del fatto che un nuovo decreto sia entrato in vigore non dovrebbe consentire la sanzionabilità del trasgressore se il contenuto del decreto stesso è oscuro o se si pone in contrasto con un provvedimento emesso da un ente di livello superiore.

Un caso esemplare, tra i molti, dell’attuale livello di confusione, peraltro particolarmente sentito dalle persone, soprattutto dopo due mesi di lockdown (o clausura, serrata, isolamento domiciliare preventivo, ecc.), è quello provocato dall’uso del termine congiunti per delimitare il perimetro delle persone con cui potersi incontrare (sempre con le dovute cautele) nella famosa “fase 2”, iniziata il 4 maggio 2020. Prima che uscissero le spiegazioni alla definizione, l’Italia si è interrogata su cosa indicasse la parola congiunti. Se andiamo a prendere un dizionario dell’uso – ad esempio, lo Zingarelli 2020 – alla voce congiunto troviamo scritto che il termine è prima di tutto aggettivo con il significato di ‘unito, fatto in comune con altri, concordato’, e che in ambito letterario tale aggettivo può significare ‘legato da parentela, amicizia e simili’. In secondo luogo, congiunto è un sostantivo e, usato in questa maniera, significa ‘parente’. Dunque, a una prima lettura, “da vocabolario dell’uso”, che del resto è il passaggio più immediato che una persona può fare per cercare di comprendere meglio il significato di una parola, il termine usato limiterebbe la possibilità di frequentazione ai soli parenti ossia a ‘chi è unito a un’altra persona da vincoli di parentela’ (sempre definizione di vocabolario sincronico).

Questa prima interpretazione, come è comprensibile, ha gettato molti nello sconforto, dato che parrebbe escludere dal novero delle persone frequentabili tutti i non-parenti. I chiarimenti del Governo, usciti successivamente, hanno specificato:

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

A parte la formulazione del chiarimento (“può indirettamente ricavarsi, sistematicamente…”), la discussione si è inevitabilmente spostata sulla definizione “stabile legame affettivo”; gli amici, per esempio, non rientrano in questa definizione. E due amanti non sono forse legati da uno “stabile legame affettivo?”. A molti continua a sfuggire il motivo per cui sarebbe più giustificato frequentare i cugini del coniuge piuttosto che il proprio migliore amico. Alcuni, come Pietro Battiston, hanno affermato che limitare le frequentazioni ai soli congiunti ha senso perché è un modo per “spezzettare” le reti sociali e così limitare le possibilità di trasmissione del contagio. Anche qualora si condivida il fine, il mezzo scelto è però discutibile.

Si è dubitato, innanzitutto, della legittimità costituzionale di tale previsione: Antonio Baldassarre, ad esempio, ha notato che il termine “congiunti” escluderebbe gli amici, rivelando un “pregiudizio familistico” e penalizzando in modo incostituzionale chi sia legato da un rapporto affettivo diverso da quelli rientranti nella classica famiglia. Una discriminazione ancor più intollerabile in un ordinamento improntato al principio di solidarietà (che si estende ben oltre le relazioni tra parenti e affini), riconosciuto espressamente dall’art. 2 della Costituzione, ma desumibile dall’intera trama normativa della Carta repubblicana.

Il riferimento contenuto nelle FAQ del Governo rivela, peraltro, l’incongruenza della trasposizione in un contesto molto diverso – quello delle misure emergenziali di contenimento del contagio – di una terminologia elaborata nell’ambito della giurisprudenza in tema di responsabilità civile. I chiarimenti forniti dall’autorità finiscono, dunque, con l’incrementare, anziché ridurre, la confusione.

Volendo fare una puntuale polemica linguistica, si potrebbe ricorrere a un dizionario storico dell’italiano, come per esempio Il Grande Dizionario della Lingua Italiana, meglio noto come “il Battaglia”, e rifarsi ai vari significati che l’aggettivo congiunto ha avuto nel corso della storia della nostra lingua (il sostantivo, ahinoi, è anche storicamente limitato al significato di parente e consanguineo): “prossimo, vicino”, “legato assieme da un rapporto necessario”, “accompagnato, accoppiato”, “unito nell’atto sessuale”, “collegato, alleato, confederato”, “annesso”. C’è solo l’imbarazzo della scelta, a voler cavillare. Ma ricordiamoci, sempre e solo se usiamo il termine come aggettivo.

Battute linguistiche a parte, è comunque molto difficile tradurre in norma una misura che potrebbe essere di mero buon senso come “frequentate, con le dovute precauzioni, le persone alle quali siete più legati, indipendentemente dallo stato giuridico del vostro legame”; ma l’indice di iperburocratizzazione e ipernormazione al quale spesso arriviamo nel nostro Paese è indizio della scarsa fiducia che il Governo ha nei confronti dei suoi cittadini (rispecchiata, del resto, dalla scarsa fiducia che i cittadini hanno per il Governo). Dunque, per quanto sia comprensibile il bisogno di creare una misura che renda punibili i trasgressori – ne va della salute pubblica, del resto – rimane l’interrogativo se davvero fosse impossibile legiferare altrimenti. Tullio De Mauro ci ha insegnato che non c’è cosa che, con un certo sforzo, non si possa dire in maniera semplice, chiara e precisa. Certo, occorre volerlo.

* Sociolinguista e traduttrice.

** Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Catanzaro.

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1 commento su “Il diritto dell’emergenza e l’emergenza del linguaggio normativo: il caso dei “congiunti””

  1. Esimio Professore condivido le sue osservazioni sull’ignoranza che cade sul precetto o sul divieto e da distinguere da quella che cade sul fatto; qui si tratta proprio di una ignoranza sulla legge extrapenale richiamata. Ci ho pensato molto nei giorni scorsi, anche perchè aveva costituito domanda specifica al mio esame di diritto penale a Pisa da parte del prof. Tullio Padovani e in qualche caso l’ho utilizzata nelle mie arringhe nella mia carriera più che trentennale.
    Avv. Cesare A. Placanica – Verona – Studio legale Placanica e Degani, Corso Porta Nuova 20, 37122 Verona, Tel. 045-596062 oppure 3480030586

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