In un momento di tale drammaticità per il Paese, il fatto che il Presidente del Consiglio avverta la necessità di spiegare i provvedimenti adottati dall’Esecutivo con conferenze stampa a reti più o meno unificate è più che comprensibile, e forse addirittura opportuno.
Tuttavia, se a distanza di cinque giorni, il decreto ‘rilancio’ (ossia il decreto ‘liquidità’ da 55 mld di euro) non è ancora entrato in vigore, la frustrazione e lo smarrimento dei cittadini rischiano pesantemente di aumentare, non di diminuire. Era così impensabile attendere la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, prima di tentare di rassicurare il Paese con la descrizione generica di norme che, ad oggi, sono ancora prive di qualunque effetto giuridico?
Forse è impossibile, in un contesto come quello che stiamo vivendo, prevenire la preoccupante circolazione di cosiddette ‘bozze’ del provvedimento che da settimane campeggiano su tutti i siti d’informazione, generando aspettative e preoccupazioni magari fondate, ma tutte da verificare; esattamente per questo, prima di accendere le telecamere e illustrare il contenuto di un decreto che tecnicamente non esiste (e a quanto pare sta ancora in parte mutando), sarebbe stato opportuno attendere il compimento di tutti i passaggi formali, che in un sistema giuridico – per definizione – hanno una loro sostanza.
Non si tratta soltanto di non alzare ulteriormente la tensione di una comunità di cittadini giustamente insonne davanti alla drammaticità di ciò che sta vivendo, ma anche di mostrare un minimo di deferenza nei confronti delle altre istituzioni costituzionali coinvolte nel processo di emanazione del decreto: in primis, ma non solo, il Presidente della Repubblica. Quale sia il grado di coinvolgimento sostanziale del Capo dello Stato nella definizione di questo tipo di atti è tema che da sempre impegna i più autorevoli studiosi, i quali hanno proposto tesi anche eterogenee sul punto. A maggior ragione in questo momento, l’idea del mero controllo ‘notarile’ sembra quantomeno improbabile, ma anche a voler supporre che il testo sia stato costruito attraverso un sostanziale accordo tra Palazzo Chigi e Quirinale, la firma del Presidente della Repubblica è apposta (se ritiene di apporla) sul testo presentato dall’Esecutivo: cioè, a valle. E questa procedura formale ha un significato giuridico che non può essere eluso. La prassi del passato anche recente ci consegna notissimi casi di decreti non firmati dal Capo dello stato, o firmati solo dopo puntuali ‘segnalazioni’ all’Esecutivo.
In attesa che il decreto rilancio entri finalmente in vigore (si parla insistentemente di questa sera), un minimo di prudenza in più per il futuro non sarebbe affatto deprecabile.