Il diritto all’autoimprenditorialità

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di Camilla Buzzacchi

Verosimilmente è solo una questione di parole. Quelle su cui occorre riflettere sono parte del linguaggio che da vari anni contraddistingue la materia del lavoro: flessibilità e precarietà. Entrambe descrivono un fenomeno che a seconda della prospettiva ideologica – o meglio, della teoria economica sottostante – può essere interpretato con un significato o con un altro: non necessariamente significati opposti, ma indubbiamente diversi. E l’ambivalenza delle letture non è di questi giorni, ma è frutto di un processo che è in corso da tempo. L’intervento normativo del Consiglio dei ministri adottato il 1° maggio scorso porta ancora una volta sotto i riflettori il tema del lavoro, aggiungendo un tassello che conduce a domandarsi se la cifra caratterizzante la nostra epoca sia quella della virtuosa flessibilità dei mercati o quella dell’imbarazzante precarietà degli impieghi.

Il Governo ha inteso adottare alcune misure di particolare effetto in materia di lavoro proprio nella giornata tradizionalmente dedicata al bene costituzionale degli artt. 1 e 4 della Costituzione e ai tanti – non solo cittadini – che, attraverso tale bene, si inseriscono e partecipano alla comunità civile e politica, posto che la prima norma della Carta fondamentale richiede che la Repubblica abbia a proprio fondamento l’ampia e diversificata realtà di coloro che si impegnano con la loro attività lavorativa. Oltre alle novità relative all’assegno di inclusione e alla temporanea riduzione del cuneo fiscale per alcune categorie di reddito, l’innovazione su cui qui ci si interroga è la disciplina sui rinnovi dei contratti a termine.

L’art. 24 del decreto-legge n. 48/2023 conferma il regime previgente per cui per un rapporto di lavoro fino a dodici mesi non occorre fornire motivazioni; e dispone che per la successiva proroga del medesimo per un altro arco temporale ancora limitato – al massimo ventiquattro mesi – si ricorra alle motivazioni previste dal contratto collettivo riferito a quell’impiego. La norma si è poi preoccupata di fornire in alternativa una motivazione – più nota come “causale” – nell’evenienza che il contratto collettivo non offra tale parametro: la ragione a cui si può ricorrere è quella di “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.

Con questo semplice e generico criterio si apre così al lavoratore e al datore di lavoro la possibilità di negoziare, ormai fuori dalle forme contrattuali esistenti, nonché fuori dalle tutele a quelle forme associate, una prosecuzione del rapporto di lavoro, per il tempo e con le modalità che queste due “parti” interessate concorderanno.

Per chi è sensibile (forse con uno spirito troppo nostalgico per l’ambiente del diritto del lavoro novecentesco) ad una funzione della normazione in chiave di tutela della persona del lavoratore, questa nuova tappa dell’evoluzione della legislazione va nella direzione di un’ulteriore “precarizzazione”; mentre per chi è sensibile (forse con uno spirito troppo allineato alle dominanti tendenze di apertura alle dinamiche di efficienza della produzione) ad una funzione della normazione in chiave di eliminazione dei rischi connessi allo scambio della prestazione lavorativa, questa correzione dei decreti del Jobs Act del 2015 e del decreto dignità del 2018 va nella direzione di un consolidamento della “flessibilizzazione”.

Malgrado la Costituzione racconti altro, descrivendo e prescrivendo un bene “lavoro” chiamato a costituire il punto di partenza della costruzione della dignità sociale della persona, la legislazione giuslavoristica segue ormai da tempo un’altra narrazione; e si raccomanda di non compromettere i bisogni e gli interessi del mercato, all’interno del quale si muovono figure capaci, con competenze di autoimprenditorialità su entrambi i versanti del rapporto di lavoro, di incrociare e soddisfare al meglio le rispettive e reciproche aspettative. Anzi, rifuggendo da vincoli generalizzati quali possono essere quelli che discendono dai contratti collettivi, rispetto ai quali l’accordo tra le parti può portare a soluzioni preferibili. All’insegna, appunto, della “flessibilità”.

Termine quest’ultimo che solo in una logica di attenzione alla dimensione degli interessi della persona come lavoratore, troppo fragile per definire un quadro di regole a propria protezione, può assumere la fisionomia della “precarietà”. Due parole – flessibilità e precarietà – per un identico fenomeno, che una legislazione sociale protesa a rafforzare prevalentemente meccanismi solo competitivi può spingere sempre più decisamente verso la cultura  del dominio dello scambio di qualsiasi merce, anche quella costituita da una prestazione umana.

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