Nella risoluzione in questione, l’organo di autogoverno della magistratura contabile segnala a Governo e Parlamento:
- L’ampliamento delle cause di esclusione della responsabilità conseguente al meccanismo del “silenzio assenso”, previsto con riferimento al controllo preventivo di legittimità e alla attività consultiva, che male si attaglia all’esercizio della relativa funzione magistratuale, potendo altresì rivelarsi un fattore disincentivante della autocorrezione dell’amministrazione;
- Il rischio di commistione tra la funzione giurisdizionale, da una parte, e le funzioni consultive e di controllo, dall’altra, che pregiudica la specializzazione dei magistrati addetti alle rispettive aree ed è foriera di situazioni di incompatibilità nell’esercizio di distinte funzioni;
- La “dequalificazione” della figura del Procuratore regionale, che presenta profili di incostituzionalità per il possibile venir meno delle garanzie di autonomia del pubblico ministero ( art. 108 cost.), a seguito della prevista sottoscrizione congiunta da parte del Procuratore generale e del Procuratore regionale di atti di particolare rilievo “a pena di nullità”;
- La limitazione della responsabilità, definita “importante”, che si pone in “controtendenza” rispetto al diritto dell’Unione Europea;
- Il rischio di rallentamento dell’attività amministrativa e di “indebite” forme di cogestione, con la P.A., da parte della magistratura a seguito dell’eccessivo ampliamento degli spazi del controllo preventivo ovvero dell’attività consultiva avente ad oggetto fattispecie concrete.
Di qui, l’auspicio che sia oggetto di riconsiderazione:
- l’estensione generalizzata della efficacia esimente al decorso del termine per il silenzio assenso, prevista per il controllo preventivo, fatti salvi gli atti relativi all’attuazione del PNRR;
- il tetto della responsabilità amministrativa, nel senso di un innalzamento dello stesso;
- la delega per la riorganizzazione della Corte dei conti, mantenendo distinte le sezioni di controllo da quelle giurisdizionali e prevedendo che la sottoscrizione congiunta atti di particolare rilievo rimanga una facoltà del Procuratore generale e non un obbligo e, di conseguenza, non sia prevista a pena di nullità nonchè sopprimendo le disposizioni relative ad alcuni poteri di intervento del Procuratore generale: l’accesso in tempo reale agli atti dei procedimenti istruttori aperti in sede territoriale e il potere di avocazione nel caso di violazione delle disposizioni di indirizzo e di coordinamento emanate dal Procuratore generale.
Questa, in sintesi, la risoluzione del Consiglio di Presidenza, che richiama il parere delle Sezioni riunite n. 3 del 28 ottobre 2024, in sede consultiva, e la risoluzione approvata dallo stesso organo di autogoverno nella adunanza del 7-8 maggio 2024.
Per una migliore comprensione della stessa è opportuno elencare i punti qualificanti della pdl “Foti” ( dal nome del suo primo proponente), numerata come A.C. 1621, nel testo uscito dalla Camera dei deputati, che è oggetto dell’A.S. 1457.
Michele Ainis ( “Corte dei conti sotto attacco”, in la Repubblica del 17 aprile 2025) ha elencato efficacemente le misure approvate, che investono tutte le funzioni della Corte dei conti.
In primo luogo, quelle giurisdizionali, apportando notevoli limitazioni alla perseguibilità degli illeciti erariali, per il fatto di introdurre un tetto al risarcimento del danno accertato dal giudice contabile, in quanto si prevede che soltanto il 30% sia a carico degli amministratori e/o dipendenti pubblici ritenuti responsabili, con buona pace per le casse degli enti danneggiati. L’obbligo di stipulare una assicurazione da parte dei potenziali responsabili fa sì che quel poco di efficacia deterrente che residua della responsabilità svanisca del tutto.
Se, poi, interverrà una sentenza di condanna degli amministratori, che sono normalmente di estrazione politica, basterà a loro pagare gli importi indicati in sentenza, nel frattempo divenuta definitiva, per sfuggire ad ogni sanzione di ineleggibilità, così come attualmente previsto nel caso di dissesto finanziario degli enti locali.
La funzione di controllo e consultiva vengono strumentalizzate alla introduzione di nuove esimenti di responsabilità, essendo questo il risultato del meccanismo del silenzio assenso e, ancor prima, della registrazione dell’atto e del parere reso dalla Corte dei conti.
Mai si era arrivato a tanto e non sono valsi gli appelli, da più parti provenienti, alla maggioranza politica di centro-destra di stralciare dalla riforma le modifiche che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento. Il Consiglio di Presidenza, nel dispositivo conclusivo della risoluzione del 15-16 aprile 2025, “esprime la disponibilità a contribuire fattivamente, nello spirito di leale collaborazione, alla definizione della conformazione delle funzioni della Corte dei conti”, ma sopraggiunge tardivamente, in quanto avrebbe avuto sicuramente maggior peso se fosse intervenuta durante i lavori della Camera, non essendo sufficiente il solo ciclo di audizioni informali svoltosi innanzi alle Commissioni I e II; sicchè può assumere solo il valore di una “testimonianza”.
E’ difficile, infatti, che essendo venuta meno la proroga dello “scudo erariale” alla data del 30 aprile, la maggioranza politica di centro-destra accetti una seconda lettura della pdl “ Foti”, da parte della Camera dei deputati.
Non è il caso, quindi, di farsi illusioni perché i giochi sono fatti, anche se dopo l’approvazione definitiva del Senato, si aprirà la partita della attuazione della delega legislativa, che riguarda la riorganizzazione della Corte dei conti, e possono spuntare delle sorprese. Ciò è possibile che avvenga perché leggendo il testo del Senato in più di un punto è difficile ricavare i principi e criteri direttivi della delega. Da sempre, inoltre, la Corte costituzionale riconosce al legislatore delegato un certo margine di azione.
E allora, si potrebbe dire: “Non tutto è perso”. Il Consiglio di Presidenza, poi, sarà chiamato a prendere i provvedimenti organizzativi che non poco incideranno sull’esercizio concreto delle funzioni e sarà, quindi, importante trovare soluzioni che mantengano l’equilibrio tra area del controllo/consultiva e giurisdizionale, in modo da evitare l’effetto trascinamento della riforma delle funzioni. Sotto tale ultimo profilo è concreto il pericolo che la introduzione del meccanismo del “silenzio assenso”, previsto per il controllo e l’attività consultiva, si porti con sé, sul piano organizzativo, lo svuotamento degli organici del personale di magistratura adibito all’esercizio di funzioni giudiziarie.
Ma questa è un’altra storia.
*Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna