Uno sguardo sul Ponte: come finirà?

di Roberto Bin

La violenta reazione dei vertici del Governo alla notizia che la Corte dei conti aveva rifiutato il visto di legittimità al progetto del ponte deliberato in via definitiva sembra ormai sedata. Qualcuno deve aver spiegato alla Presidente e ai Vice-Presidenti del Governo come funzionano le cose. Deve aver spiegato che la Corte dei conti non c’entra nulla con l’Ordinamento giudiziario, né con i giudici (la famigerate “toghe rosse”) che si oppongono alla riforma costituzionale della c.d. “separazione della carriere”; che è un organo che esiste da secoli in tutti i regimi liberali (e anche nell’Unione europea), inventato dai Parlamenti per essere aiutati nella vigilanza sull’esecuzione delle loro leggi da parte delle autorità di governo; che il suo compito è quello, appunto, di giudicare la rispondenza degli atti amministrativi, piccoli o grandi che siano, con le leggi a cui devono dare esecuzione, valutarne cioè la legittimità; che la Corte dei conti non ha il potere di bloccare il Governo, il quale può rideliberare l’atto e riproporlo al controllo; che, in questo caso, la Corte dei conti deve registrare il provvedimento, riservandosi tuttalpiù di segnalare il problema al Parlamento (c.d. “registrazione con riserva”). Nessuna bocciatura definitiva, dunque.

Tutto questo deve aver spiegato il bravo consigliere, facendo capire alla Presidente e ai suoi Vice che non era opportuno continuare a indignarsi, ma conviene aspettare che la Corte dei conti, entro 30 giorni, renda pubbliche le sue motivazioni e poi riapprovare la delibera, magari con qualche piccolo adattamento: a questo punto la Corte dovrà comunque registrarlo, magari “con riserva” con conseguente segnalazione al Parlamento, in cui però il Governo gode di una maggioranza solida e inscalfibile.

Allora è fatta, c’è solo da aspettare ancora pochi mesi per mettere la prima pietra, come dichiara Salvini? Forse non è così.

La Corte costituzionale, in una lontana sentenza del 1976, scritta dalla sua penna più autorevole (Crisafulli), riconobbe alla Corte dei conti, in sede di controllo preventivo sugli atti del Governo, la qualità di giudice: in quanto tale, può sollevare la questione di legittimità della legge che autorizza l’emanzione dell’atto sottoposto al suo giudizio, se ne sospetta l’incostituzionalità. Fu una sentenza clamorosa, che provocò un’aspra reazione parlamentare (vedi Bin e Bergonzini), ma che ha aperto una porta attraverso la quale la Corte dei conti può, in fase di registrazione dell’atto del Governo (nel nostro caso la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – CIPESS),  sollevare la questione di legittimità dell’atto legislativo che fonda e disciplina l’intera procedura, ossia del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 (Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria), come convertito dalla legge 58/2023 e in seguito più volte modificato.

Quali possano essere i vizi di legittimità costituzionale della disciplina legislativa su cui la costruzione del Ponte si regge non sono in grado di ipotizzarlo. Ma c’è un altra questione di cui va tenuto il conto: riguarda la compatibilità della delibera CIPESS (e della sua stessa base legislativa, forse) con l’ordinamento europeo: vi sono profili ambientali, già denunciati alla Commissione UE dalle associazioni ambientalistiche; e poi vi è, soprattutto, la questione dell’affidamento dei lavori a WeBuild senza una nuova gara, che sarebbe stata necessaria visto il raddoppio dei costi rispetto alla gara effettuata nel 2005; se così, sarebbe in violazione della normativa europea sugli appalti.

Naturalmente le violazione delle norme europee potrebbe essere contestata dalla Commissione direttamente attraverso la procedura d’infrazione: ma questa non avrebbe l’effetto che si potrebbe produrre se fosse la Corte dei conti, in sede di controllo di legittimità, a denunciare la infrazione del diritto UE, attraverso un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di Lussemburgo. Sia in questa ipotesi, che nell’ipotesi di una questione di legittimità della legge che introduce la procedura, l’effetto sarebbe lo stesso:  che la Corte dovrebbe sospendere la registrazione della delibera CIPESS per tutto il tempo necessario alla decisione del giudice a cui la Corte dei conti si è rivolta. Solo in questo modo la Corte giocherebbe d’anticipo, impedendo la posa della “prima pietra” e il rischio che essa resti l’ennesimo scempio dell’ambiente naturale a causa di un’opera incompiuta.

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