I cloni del CSM e il sistema delle fonti

di Camilla Buzzacchi

Le vicende che da poco hanno segnato il Paese si potrebbero forse rappresentare così: tale è il clima di favore per il Csm che in un arco temporale che è andato dall’inizio del 2025 a pochi giorni fa è stato profuso uno sforzo impressionante per crearne un clone, anzi praticamente triplicarlo. È chiaro che non erano esattamente queste le premesse alla base del tentativo che è stato fatto per riconfigurare l’apparato giudiziario, ma in ogni caso serve poco riprendere ora gli argomenti e la prospettiva che sorreggevano le intenzioni di chi questo orizzonte ha perseguito, e di coloro che il medesimo hanno osteggiato. Si è pronunciato un corpo elettorale motivato e desideroso di assumere posizione netta, e l’indicazione che esso ha dato è limpida e va oltre le disquisizioni tecniche che hanno monopolizzato la discussione pubblica per mesi.

Ma una questione merita ancora di essere esaminata e si tratta di un ragionamento che riguarda il sistema delle fonti. È stata forse la prima volta nella quale è sorto un problema di utilizzo di una fonte giuridica errata, andando però a scegliere non la fonte subordinata che non avrebbe titolo a porre la disciplina, e indirizzandosi piuttosto verso la fonte sovraordinata, inutilmente scomodata per raggiungere un effetto che ben si sarebbe potuto conseguire attraverso la fonte sottostante.

Gli esempi che sempre si utilizzano per illustrare le criticità che sorgono dai rapporti tra le fonti riguardano casi nei quali quella di rango inferiore invade l’ambito di competenza della fonte collocata in posizione gerarchicamente superiore. Nel caso della riforma del titolo IV la situazione paradossale è stata quella di eccedere nell’individuazione della fonte competente, perché il risultato che si poteva ottenere attraverso la normativa ordinaria è stato costruito, invece, con la fonte del massimo livello.

Tutti coloro che si sono spesi per spiegare agli elettori i tecnicismi della revisione e le ragioni per un voto di opposizione in sede di consultazione popolare hanno invariabilmente usato il seguente argomento: perché usare una complessa e delicata procedura di revisione costituzionale quando il medesimo risultato si può ottenere attraverso norme di rango primario, che una maggioranza politica può portare all’attenzione del dibattito parlamentare, confidando nel sostegno del proprio schieramento politico?

Se si fosse usata la fonte «giusta» – e non quella troppo «alta» – l’esito sarebbe stato di introdurre innovazioni in tema di magistratura attraverso provvedimenti che sarebbero stati espressione dell’indirizzo politico della maggioranza; provvedimenti che una successiva maggioranza di diverso orientamento avrebbe potuto liberamente modificare o eliminare, traducendo a sua volta il proprio indirizzo politico. Si sarebbe così evitato di impegnare la norma di vertice, che non può ascriversi a nessuno schieramento e a nessun indirizzo politico.

La scelta di veicolare decisioni di politica giudiziaria attraverso la fonte costituzionale è un errore che non presenta criticità solo formali, ma introduce elementi di alterazione di quella che dovrebbe essere la condizione fondamentale per il buon stato di salute della Repubblica: ovvero l’unità della comunità nazionale intorno a valori, che agiscono da collante e da elementi di coesione di una società fortemente pluralistica.

L’alterazione si è prodotta nel momento in cui la revisione costituzionale ha esautorato il Parlamento rispetto alle sue funzioni, precludendo il suo apporto nella scrittura del testo e nell’individuazione delle soluzioni. Tale scenario si sarebbe potuto verificare anche nel caso dell’adozione di una disciplina ordinaria. Ma tutti i passaggi ulteriori sono invece il frutto della scelta a beneficio della fonte costituzionale. E dunque l’alterazione è proseguita nel momento in cui varie richieste di attivazione del referendum costituzionale hanno inteso affidare al popolo la decisione ultima rispetto alla nuova architettura della magistratura.

L’alterazione è culminata nella lunga fase di crescente polarizzazione all’interno della comunità nazionale tra sostenitori e oppositori, che ha travolto ordini professionali, studiosi, associazioni, sindacati, partiti, nonché pezzi delle istituzioni, che si sono trovate a contrapporsi l’una all’altra, in una dinamica che nulla ha di fisiologico in un equilibrato sistema ispirato al principio della separazione dei poteri.

Al di là del merito della riforma – che era difficile trovare opportuna e adeguata – vi è da chiedersi quanta sia la irresponsabilità di una classe politica e dirigente che azzarda un percorso di questa portata, muovendosi in maniera scomposta nell’utilizzo delle fonti giuridiche e determinando così lunghi e faticosi mesi di contrapposizione, al limite della conflittualità, intorno ad un testo – quello della Carta fondamentale – che non è chiamato a dividere il Paese, bensì a unirlo. Di fronte all’interrogativo circa la fonte giuridica da utilizzare per ottenere i risultati che la riforma appena tramontata perseguiva, la risposta responsabile avrebbe dovuto essere che infruttuoso e dannoso è varare un cammino di sofferti lavori parlamentari, all’insegna della mortificazione dell’organo rappresentativo; così come chiamare l’ufficio centrale per il referendum ad esprimersi su proposte referendarie dissonanti; e impegnare l’attenzione e il tempo di tanti esponenti della società civile per illustrare alla comunità nazionale i contenuti del complesso oggetto del quesito su cui votare. Infruttuoso e dannoso, soprattutto, è dividere il Paese.

O meglio, il Paese si sarebbe comunque in qualche misura diviso a fronte di una riforma della Magistratura con norme ordinarie, nel prendere atto dell’attuazione di un programma di governo non sorretto da un consenso diffuso, ma ben diverso sarebbe stato l’esito: si sarebbe prodotta la normale dialettica di un sistema democratico rispetto alle scelte effettuate da un governo con misure sostenute dalla sua maggioranza parlamentare, che in presenza di maggioranze mutate avrebbero potuto successivamente essere corrette, integrate o eliminate.

La scelta della fonte sbagliata – sproporzionata per il risultato da raggiungere – ha creato un costo esagerato per l’intera comunità nazionale, specie in tempi di emergenze interne e internazionali, che già sono suscettibili di sgretolare la coesione interna. È miope un disegno capace di incrinare la già fragile coesione nazionale «giocando» con la Costituzione, e forzando la sua natura di patto condiviso e unificante. È improprio usare tale patto per generare fronti contrapposti, se si possono usare fonti meno impegnative, che producono scosse meno devastanti per il corpo sociale e per le sue istituzioni. Ma anche sul piano di una logica di «efficienza» del processo di produzione delle regole, non si comprende il senso di condurre il Paese lungo un contorto viaggio di esasperazione quando si poteva, e astrattamente ancora si può, arrivare al bersaglio – che, si ripete, era ben poco condivisibile – con un percorso di minore portata disgregatrice. Con soluzioni normative ben diverse dalla clonazione del Csm.

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