“Onestà! Onestà!” Ma ci può essere onestà senza legalità?
Il Tribunale di Genova dà ragione a Cassimatis

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di Roberto Bin

Fa sempre impressione quando un giudice entra nelle faccende interne di un partito, ma spesso ciò è causato dal fatto che i partiti dimenticano che la legalità va applicata anche a loro. Soprattutto a loro, aggiungerei da cittadino. L’ordinanza del Tribunale di Genova del 10 aprile accoglie il ricorso di Marika Cassimatis e altri membri della sua lista contro la decisione di Grillo di escluderli dall’elezione del Sindaco del Comune di Genova.

E anche contro la “deliberazione/votazione” del 17 marzo 2017 con cui l’assemblea in rete degli iscritti certificati ha deciso la presentazione di Luca Pirondini come candidato sindaco e della sua lista per i candidati consiglieri comunali.

Le motivazioni del giudice civile sono molto chiare. Le norme interne del M5S sono difficili da ricostruire, perché sono sparse in almeno tre testi: il “Non Statuto”, “che in realtà contiene le regole statutarie fondative relative alla definizione degli obiettivi politici, alla caratterizzazione politica del Movimento ed ai principi di base per la selezione dei candidati”; il “Regolamento”, fonte integrativa richiamata dall’art. 8 del Non Statuto, che riprende questi stessi argomenti ma disciplina con maggiore dettaglio le procedure di formazione delle decisioni e individua anche gli organi decisionali dell’associazione, tra cui in primo luogo il “capo politico” e le “assemblee” di ambito locale e di tutti gli iscritti certificati; il cosiddetto “Codice Etico”, che più esattamente contiene un codice di comportamento in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie, e introduce la figura del “Garante” del Movimento 5 Stelle, ma non gli attribuisce alcun potere di intervento nel procedimento di selezione delle candidature locali.

Il giudice ricostruisce il procedimento di selezione delle candidature per le elezioni comunali (cd. “comunarie”). La scelta dei candidati da presentare alle elezioni sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle è rimessa in linea di principio al modulo delle assemblee mediante votazioni in rete; ma alla votazione per argomenti di interesse locale sono ammessi solo gli iscritti residenti nell’ambito territoriale interessato. Le decisioni di quest’ultimo organo, se ne venga fatta richiesta dal capo politico del Movimento o da un quinto degli iscritti, con apposita richiesta telematica, sono sottoposte a convalida “..mediante indizione di assemblea mediante votazioni in rete alla quale sono ammessi tutti iscritti certificati” (art. 2 co. 5 del Reg.).

Ecco le conclusioni a cui il giudice arriva. “Tenendo presente questa complessa architettura decisionale, si può dire quindi che la cifra democratica del Movimento 5 Stelle è costituita dal fatto che le sue regole statutarie si preoccupano di raggiungere un punto di equilibrio tra il momento assemblear/movimentista (incarnato dal secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto e realizzato con originali forme telematiche) e l’istanza dirigista che viene riconosciuta ed associata a figura di particolare carisma e peso politico per il Movimento, come Beppe GRILLO, il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in modo non seriamente contestabile la qualità di “capo politico”, come da Regolamento; e di “Garante del Movimento”, come da Codice Etico.”

“Al “capo politico” – continua l’ordinanza – è riconosciuto un ruolo di indirizzo e impulso particolarmente penetrante che però, proprio nella specifica materia della selezione delle candidature, non si identifica nel “diritto di ultima parola”. Infatti il ruolo decisionale finale è rivestito dalle deliberazioni/votazioni assunte dalle assemblee telematiche che il capo politico può convocare a sua discrezione nel rispetto delle forme e dei tempi statutari, le quali alla fine producono deliberazioni “vincolanti per il capo politico del Movimento 5 Stelle e gli eletti” sullo specifico oggetto delle candidature da sottoporre all’elettorato (v. il citato art. 2 u.c. Regolamento)”.

“Tale conclusione – è ancora l’ordinanza a parlare – sembra del tutto coerente con la caratterizzazione politica dell’associazione espressa nel secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto, nella parte in cui dichiara che: “[Il Movimento 5 Stelle] .. vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partiti senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo e indirizzo normalmente attribuito a pochi.

“Corollario logico della precedente ricostruzione dei percorsi decisionali e delle gerarchie deliberative all’interno della raggruppamento politico M5S è che, una volta imbastito il percorso selettivo delle candidature e richieste (per impulso del capo politico nelle debite forme di convocazione) le necessarie decisioni delle assemblea competenti per le diverse tipologie di competizioni elettorali, le deliberazioni degli organi assembleari così intervenute non possono più essere messe nel nulla da un provvedimento del capo politico, e tanto meno del Garante, ma ogni determinazione di annullamento, autoannullamento, esclusione di una lista già vincitrice della competizione locale può essere assunta solo nella competente sede assembleare”.

Cosa avverrà ora a Genova, in vista delle elezioni comunali dell’11 giugno 2017, non è dato di sapere. Anche il giudice civile non va oltre ad un auspicio. “Si confida – si legge nella conclusione dell’ordinanza – che le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate (gli artt. 2 e 3 del Regolamento) vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento 5 Stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese”. È un esplicito richiamo alla legalità, come elementare rispetto delle regole che ci si è autonomamente dati e, senza il cui rispetto, è francamente difficile parlare di onestà, la parola magica divenuta lo slogan del Movimento gridato in faccia agli esponenti degli altri partiti.

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2 commenti su ““Onestà! Onestà!” Ma ci può essere onestà senza legalità?<br> Il Tribunale di Genova dà ragione a Cassimatis”

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