Il conflitto di interessi sull’uso del simbolo del M5S: la decisione del tribunale di Genova

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di Elena Falletti*

Il 12 gennaio 2018 il Tribunale di Genova ha depositato il decreto di nomina del curatore speciale per la soluzione del conflitto di interessi sorto nel Movimento 5 Stelle a seguito della creazione dell’ultima associazione M5S in vista delle elezioni politiche.Ricostruiamo brevemente la cronologia storica dei fatti. Nel 2009 venne creata l’Associazione non riconosciuta MoVimento 5 Stelle (M5S) (d’ora in poi “M5S n.1”) che nel tempo è riuscita ad avere decine di migliaia di iscritti e della quale Giuseppe Piero Grillo è legale rappresentante. Le sue principali caratteristiche riguardavano l’utilizzo degli strumenti telematici, in particolare Internet per veicolare la sua azione politica secondo le regole di un “Non-Statuto”. Attraverso questa associazione non riconosciuta, il M5S iniziò la sua attività politica negli enti locali, in particolare consigli comunali e regionali, generalmente rappresentando i suoi elettori dai banchi dell’opposizione.

Alla fine del 2012, in vista delle elezioni del 2013, per ottemperare ai requisiti previsti per la partecipazione a siffatte elezioni politiche, venne creata una nuova Associazione non riconosciuta “Movimento 5 Stelle” (d’ora in poi “M5S” n.2”) composta da Giuseppe Piero Grillo, Enrico Grillo ed Enrico Maria Nadasi, indicati nello statuto rogitato con atto del Notaio D’Amore del Collegio notarile di Genova e Chiavari ed avente sede legale in Via Roccatagliata Ceccardi n.1/14, Genova. Ai sensi del summenzionato statuto, la nuova associazione “riconosce come proprio il diritto costituzionale dei cittadini aderenti al MoVimento 5 Stelle a determinare la politica nazionale mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di candidati individuati secondo le procedure di diretta partecipazione attuate attraverso la Rete Internet ed opera per il suo esercizio. L’Associazione potrà attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del MoVimento 5 Stelle e si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazion alle elezioni politiche di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle”. Il citato statuto contiene altresì la descrizione e la rappresentazione del contrassegno del “M5S n. 2” attribuito in via esclusiva a Giuseppe Piero Grillo.

Nel 2017, nuovamente alla vigilia delle elezioni politiche, viene comunicato per mezzo del blog beppegrillo.it che è stata costituita una nuova associazione “Movimento 5 Stelle” (d’ora in poi “M5S n.3”), avente il medesimo contrassegno di “M5S n.2”, dotata di un (nuovo) proprio statuto e di un (nuovo) proprio regolamento nel quale vengono indicati Luigi Di Maio come “capo politico” e Giuseppe Piero Grillo come “Garante”.

Un osservatore superficiale potrebbe ipotizzare che l’associazione M5S n.3 sia stata creata per superare le questioni giuridiche nate a seguito dei provvedimenti giurisdizionali emanati da diversi tribunali italiani contro le espulsioni di associati candidatisi alle elezioni locali (si ricorda, ad esempio: Trib. Roma, 12 aprile 2016, Tribunale di Napoli, 14 luglio 2016, Tribunale di Genova, 10 aprile 2017, Tribunale di Palermo, 12 settembre 2017). Tuttavia, nel summenzionato comunicato viene contestualmente annunciato la raccolta delle candidature per le cosiddette “parlamentarie” (ossia per le primarie per la scelta dei candidati da presentare alle elezioni legislative del 4 marzo 2018) specificando che gli iscritti all’associazione MoVimento 5 Stelle costituita il 2009 “per potersi candidare e per poter partecipare alle votazioni [dovevano] iscriversi alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle”.

Si tratterebbe quindi di un tentativo di “svuotamento” dell’Associazione “M5S n.1” a vantaggio della nuova associazione “M5S n.3” deprivando in via astratta gli associati della prima, che non si siano cancellati da questa e iscritti alla terza associazione, sia del diritto di partecipare alla vita politica del Movimento, sia di prendere parte alle “Parlamentarie”, superate le quali, i prescelti possono esercitare il loro diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito. L’esautoramento dell’associazione “M5S n.1” a favore di “M5S n.3” rappresenta, quindi, una duplice violazione di diritti fondamentali dei singoli associati, cioè quello alla vita associativa e quello all’elettorato passivo, dal momento che l’intera operazione si è svolta senza il coinvolgimento dell’organo principale delle associazioni (siano esse riconosciute ovvero non riconosciute), cioè l’assemblea degli associati.

In tutto ciò qual è il ruolo di “M5S n.2”? In precedenza, essa appariva essere meramente di supporto agli adempimenti burocratici legati e conseguenti alla presentazione delle liste elettorali alle elezioni politiche. Ulteriormente, tale associazione non sembrava interferire con lo svolgimento delle attività politiche dell’associazione “M5S n.1”, la quale manifestava le sue deliberazioni attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dal blog beppegrillo.it, poi successivamente dalla piattaforma “Rousseau”. Tuttavia, in questo contesto il suo ruolo non appare più di mero supporto, infatti i suoi organi hanno concesso l’uso del contrassegno di “M5S n.2” a “M5S n.3”, realizzando in questo modo una violazione sia del diritto al nome di “M5S n.1”, sia all’uso del simbolo, poiché non sono stati in alcun modo “interpellati i soci di essa associazione sull’uso dei propri segni di identificazione prima che il nuovo ente fosse costituito (il form con cui si  proposta a ogni iscritto al MoVimento l’adesione alla nuova associazione, con tanto di accettazione integrale dello Statuto e pena l’impossibilitàˆ di partecipare alle nuove votazioni,  chiaramente successivo alla costituzione della stessa, come risulta chiaro dal testo del messaggio inviato ai singoli iscritti)”.

In relazione al conflitto di interessi ai sensi dell’art. 78, co.2, c.c. in conseguenza delle posizioni ricoperte da Giuseppe Piero Grillo nelle diverse associazioni M5S, cioè di essere legale rappresentante e “capo politico” di M5S n.1, Presidente del Consiglio amministrativo di M5S n.2 e Garante di M5S n.3, il Tribunale di Genova ha nominato un curatore per far valere i diritti degli iscritti all’associazione “M5S n.1” secondo quanto indicato nel ricorso delle parti attrici, in particolare “(i) per la consegna dei dati degli iscritti dell’associazione di cui fanno parte gli odierni istanti, (ii) per l’azione risarcitoria relativa alle condotte esposte dai ricorrenti, ivi compresa la cessione del dominio movimento5stelle.it, (iii) nei confronti dell’omonima associazione avente sede in Genova, Via Roccatagliata Ceccardi 1/14, che assume di vantare il diritto di proprietà del simbolo dell’associazione del 2009”.

Cosa succederà ora? L’avvicinarsi delle scadenze procedurali interne inerenti allo svolgimento delle “Parlamentarie” e, soprattutto, la data di presentazione delle liste elettorali rende ipotizzabile la presentazione di una istanza di sospensiva del provvedimento che si commenta, ma queste sono solo supposizioni di chi scrive. In ogni caso, si manifestano perplessità per l’adozione di soluzioni giuridiche orientate a complicare, invece di semplificare, l’esercizio dei diritti politici di elettorato attivo e passivo degli associati nelle votazioni associative interne. Paradossalmente, sembrebbe che chi si è sempre dichiarato il più strenuo difensore della legalità, adesso si trovi a soffocare di fronte ai suoi stessi cavilli.

Ricercatrice della LUIC – Castellanza

 

Ecco il testo integrale del decreto del giudice di Genova

N. 287/2018 R. VG:

TRIBUNALE DI GENOVA

    PRESIDENZA

 

Il Presidente,
visto il ricorso ex art. 78, secondo comma cpc depositato da
BELLOCCHIO BRUNO, DI MARTIIS RICCARDO GIUSEPPE, OGNIBENE GIOVANNI, CHIRIATTI GIOVANNI, CARACCIOLO ANTONIO, PETRUZZI LUISA, BENEVENTO FRANCESCA, FESTA CARLO, AFFLITTO ALBERTO, LIVI ANTONELLO, PELOSI LAURA, CARELLA ROSA, LANDOLINA DANIELE, BUCCHERI GIUSEPPINA, POGGI CAECILIA, GRANCIO CRISTINA, LOPEZ MICHELE, CANINO MARIO, DECCIO MARIA STELLA, DI LIETO SHANTI, MELIS PAOLA, MOTTA ROBERTO, MUNDA ALBERTO, SALVINO PIETRO, SANVITTO FRANCESCO, LUBRANO LAVADERA FRANCESCO, MARINI RICCARDO, SCHETTINO RAFFAELE, MARINI ALESSIO e NUTI RICCARDO, tutti rappresentati e difesi dall’avv. A. Gazzolo e dall’avv. S. Borrè;
***********************
Rilevato che i ricorrenti hanno proposto ricorso per la nomina ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., di curatore speciale all’associazione MoVimento 5 Stelle costituita il 4.10.2009 che promuova azione giudiziaria, anche in via cautelare, innanzi al Tribunale ordinario di Genova nei confronti del signor Giuseppe Piero Grillo, residente in Genova Via dei Marsano 8, dell’associazione “Movimento 5 Stelle”, con sede in Roccatagliata Ceccardi 1/14 e dell’omonima associazione con sede in Roma, Via Nomentana 257, per:
a) ottenere dal primo la consegna dei dati degli iscritti all’associazione di cui fanno parte i ricorrenti onde procedere alla convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo capo politico e per l’indizione delle primarie per la scelta dei candidati per le prossime elezioni, nonché per tutti gli adempimenti necessari al normale svolgimento dell’attività associativa, nonché per ottenere la condanna del predetto Giuseppe Piero Grillo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall’associazione MoVimento 5 Stelle del 2009 in conseguenza delle condotte descritte in premessa; nonché
b) per sentir accertare e dichiarare dal Tribunale di Genova il diritto esclusivo dell’associazione costituita il 2009 all’utilizzo del nome “MoVimento 5 Stelle” e del relativo simbolo, con conseguente inibizione alle altre due associazioni di utilizzare il nome “MoVimento 5 Stelle ” e il relativo simbolo, con qualsiasi strumento, anche attraverso la creazione di gruppi facebook che tale Firmato Da: BASOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54cd4d67272e9366ca69c6c0c3749ba3
Accoglimento n. cronol. 3/2018 del 12/01/2018 RG n. 287/2018 denominazione possano contenere, nonché del simbolo dell’associazione e del dominio internet www.movimento5stelle.it, ordinando altresì all’associazione “MoVimento 5 Stelle” con sede in Roma la reintegrazione dell’associazione “MoVimento 5 Stelle” costituita il 4.10.2009, nel possesso del sito movimento5stelle.it, condannandola altresì a consegnare le relative credenziali di accesso, nonché per ottenere dalle associazioni convenute, in solido con Giuseppe Piero Grillo,il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti a tali condotte.

I ricorrenti – che sostengono di essere tutti iscritti da diversi anni all’Associazione “MoVimento 5 Stelle”, costituita il 4 ottobre 2009 dal signor Gian Roberto Casaleggio (deceduto nell’aprile 2016) unitamente al signor Giuseppe Piero – detto “Beppe”- Grillo, che da allora ha assunto il ruolo di “capo politico” e, per l’effetto la direzione dell’associazione ex art. 36, 2° comma, c.c., del MoVimento 5 Stelle (tale iscrizione risulta quantomeno accertata per alcuni dei ricorrenti dall’allegato 13) – hanno esposto;

– di aver “appreso dalla stampa che il 30.12.2017, verosimilmente a causa della consapevolezza della debolezza giuridica delle procedure adottate per apportare le modifiche all’ordinamento interno dell’associazione MoVimento 5 Stelle costituita il 2009, Luigi Di Maio (che non aveva alcuna funzione direttiva all’interno dell’associazione MoVimento 5 Stelle, spettando essa -come sopra accennato- a Giuseppe Piero Grillo) ha pubblicato sul blog beppegrillo.it (che peraltro non costituisce il portale/sede dell’associazione che è statutariamemente indicato nel sito movimento5stelle.it) un comunicato con cui esso Luigi Di Maio ha annunciato la costituzione di una NUOVA associazione sempre denominata “MoVimento 5 Stelle” e avente il medesimo contrassegno, dotata di un proprio statuto e di un proprio regolamento, di cui esso Luigi Di Maio è il “Capo politico”, mentre Giuseppe Piero Grillo riveste la carica di “Garante”;

– che con il predetto comunicato Luigi Di Maio ha poi “contestualmente annunciato la raccolta delle candidature per le cosiddette “parlamentarie” (ossia per le primarie per la scelta dei candidati da presentare alle elezioni legislative del 4 marzo 2018) specificando che gli iscritti all’associazione MoVimento 5 Stelle costituita il 2009 “per potersi candidare e per poter partecipare alle votazioni [dovevano] iscriversi alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle”.

Hanno sostenuto:

– che il diritto all’uso del nome e del simbolo grafico appartiene solo all’associazione non riconosciuta e non anche ai soggetti alla stessa associati ovvero a coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente in base a rapporto di rappresentanza organica con lo stesso (Ricorso pag. 18 paragrafo e);
Firmato Da: BASOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54cd4d67272e9366ca69c6c0c3749ba3
Accoglimento n. cronol. 3/2018 del 12/01/2018
RG n. 287/2018

– che “La costituzione, ora, di una terza associazione (quella del 2017) che fin dall’inizio usurpa la denominazione della prima (in nessun modo consultata) e a norma del proprio Statuto ha ricevuto in uso dall’ente costituito nel 2012 il simbolo con cui la stessa prima associazione si identifica, finisce per aggravare in modo intollerabile la situazione dell’associazione di cui fanno parte gli odierni istanti.”

– che “Non v’è dubbio, infatti, che l’adozione della medesima denominazione concreti innanzitutto un’usurpazione del nome e una conseguente violazione del diritto al nome (art. 7 c.c.) dell’associazione del 2009 e altrettanto può dirsi per l’uso del simbolo, al di là della sua registrazione e titolarità come marchio (valida ed efficace, come si è detto, esclusivamente sul piano dell’uso commerciale ma non su quello differente dell’identificazione dei soggetti giuridici), non essendo in alcun modo stati interpellati i soci di essa associazione sull’uso dei propri segni di identificazione prima che il nuovo ente fosse costituito (il form con cui si è proposta a ogni iscritto al MoVimento l’adesione alla nuova associazione, con tanto di accettazione integrale dello Statuto e pena l’impossibilità di partecipare alle nuove votazioni, è chiaramente successivo alla costituzione della stessa, come risulta chiaro dal testo del messaggio inviato ai singoli iscritti);

Ed infine (hanno sostenuto) che sono ancor più rilevanti le lesioni al diritto di identità personale del MoVimento fondato nel 2009 “derivanti dalla costituzione della terza, omonima associazione e – soprattutto – dal comportamento dei vertici della seconda associazione che ha concesso alla terza l’uso del simbolo senza particolari limitazioni di scopo.” (Ricorso pag. 28)

Hanno conclusivamente evidenziato, per quanto attiene alla sussistenza di conflitto di interessi per nomina di curatore speciale, che nella situazione esposta sia ravvisabile

“l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 78 c.p.c., stante l’evidente conflitto d’interessi tra Giuseppe Grillo e l’associazione “MoVimento 5 Stelle” del 2009 di cui egli è legale rappresentante, e di cui fanno parte gli odierni istanti, atteso che al contempo egli è “Capo politico” della prima associazione, Garante dell’associazione”spoliatrice” costituita nel dicembre 2017 e Presidente del Consiglio Amministrativo della associazione del 2012, associazione che è venuta peraltro meno al proprio originario scopo sociale, avendo indebitamente ceduto alla terza associazione, in cui riveste appunto il ruolo di Garante, l’uso del simbolo della prima associazione nonché l’utilizzo del dominio movimento5stelle.it in uso alla prima associazione fino al 29.12.2017”

Ritenuto;

– Che i principi che disciplinano l’uso di elementi identificativi quale quello al nome, al simbolo grafico ed alla identità personale, sono del tutto pacifici e trovano applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute; Firmato Da: BASOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54cd4d67272e9366ca69c6c0c3749ba3
Accoglimento n. cronol. 3/2018 del 12/01/2018
RG n. 287/2018

– che nel ricorso sono evidenziate situazioni tali da poter costituire oggetto di valutazione nell’ambito delle domande che i ricorrenti hanno specificamente indicato e precisato di voler proporre;

– che è ravvisabile conflitto di interessi ai sensi del secondo comma dell’art. 78 cpc in conseguenza della posizione e qualifica rivestita da Giuseppe Piero Grillo nell’associazione “MoVimento 5 Stelle” del 2009 della quale è legale rappresentante, e di cui fanno parte gli odierni ricorrenti, dell’essere anche “Capo politico” della prima associazione, dell’essere Garante dell’associazione costituita nel dicembre 2017 e Presidente del Consiglio Amministrativo della associazione del costituita nel 2012;

– che il Tribunale di Genova è competente ex art. 33 cpc perché la domanda è proposta – oltreché nei confronti dell’associazione “MoVimento 5 Stelle” costituita il 20.12.2017, che ha sede a Roma

– anche nei confronti di Giuseppe Piero Grillo, residente in Genova (i) per la consegna dei dati degli iscritti dell’associazione di cui fanno parte gli odierni istanti, (ii) per l’azione risarcitoria relativa alle condotte esposte dai ricorrenti, ivi compresa la cessione del dominio movimento5stelle.it, (iii) nei confronti dell’omonima associazione avente sede in Genova, Via Roccatagliata Ceccardi 1/14, che assume di vantare il diritto di proprietà del simbolo dell’associazione del 2009;

P.q.m.
Visti gli artt. 78 e segg cpc
Nomina quale curatore speciale per l’associazione “MoVimento 5 Stelle” del 2009 per quanto indicato in ricorso l’avv. Luigi Cocchi con studio in Genova Via Macaggi, 21/5 – 16121 con autorizzazione ad avvalersi di professionisti per l’assistenza e la radicazione delle azioni ritenute necessarie.

Genova 12 gennaio 2018

Il Presidente Dott. V. Basoli

 

Firmato Da: BASOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54cd4d67272e9366ca69c6c0c3749ba3
Accoglimento n. cronol. 3/2018 del 12/01/2018
RG n. 287/2018

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