“Regionarie” 5stelle: così lo stop del Tribunale di Palermo (ora pubblicato anche il decreto di conferma assunto in contraddittorio)

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di Elena Falletti*

La procedura di selezione dei candidati alle elezioni amministrative del Movimento 5 Stelle è caduta di nuovo sotto la lente della magistratura: come noto il Tribunale di Palermo, il 12 settembre 2017, ha sospeso gli effetti  delle “Regionarie 2017”.

Tale provvedimento si inserisce in una corrente giurisprudenziale che ha visto il Movimento 5 Stelle soccombere di fronte a diversi giudici di merito. A questo proposito si ricordano: Tribunale di Roma (12 aprile 2016), Tribunale di Napoli (14 luglio 2017), Tribunale di Genova (10 aprile 2017) e, adesso, il Tribunale di Palermo (decreto e ordinanza riportati qui sotto). I primi due provvedimenti riguardano l’impugnazione di alcune espulsioni da M5S, gli ultimi due concernono l’esclusione di aspiranti candidati alle elezioni amministrative locali dalle liste di M5S.

Innanzitutto, il tribunale palermitano afferma la natura di associazione non riconosciuta del Movimento Cinque Stelle. Il suo stesso “Non Statuto” disciplina gli elementi essenziali di tale soggetto giuridico dandosi “la finalità di perseguire in collettività finalità comuni, partecipando e manifestando un pensiero culturale, sociale e politico riconducibile al gruppo dei consociati” (p. 3).

Si tratta degli elementi tipici delle associazioni come disciplinate sia dal codice civile, sia dall’art. 49 della Costituzione. Pertanto, sono impugnabili da parte dei singoli associati sia le delibere, sia gli atti degli organi gestori delle associazioni, qualora questi abbiano un contenuto idoneo a pregiudicare i diritti del singolo associato. Su questo punto il provvedimento palermitano è innovativo, perché riconosce un ruolo ad un atto informale quale la comunicazione via email inviata dallo “Staff” del movimento. Nel caso in esame, le email dello “Staff” sono riconducibili ai suddetti atti gestori e sono idonei a pregiudicare i diritti del ricorrente alla vita associativa in qualità di singolo associato, nello specifico nell’esercizio del suo diritto di elettorato passivo esplicitato nella presentazione della candidatura alle “Regionarie”.

La procedura di esclusione del ricorrente dalle “Regionarie” conosce un antefatto relativo alla sua partecipazione alle “Comunarie” della primavera 2017, che va illustrato per chiarire la connessione tra i due eventi e le loro conseguenze all’interno del procedimento di scelta interna dei candidati alle elezioni regionali autunnali 2017.

Con email del 7 febbraio 2017 il ricorrente era stato invitato a sottoscrivere un “codice etico”, ma non vi aveva adempiuto sia per lo stretto preavviso temporale di poche ore con il quale l’avviso era stato mandato, sia per l’impossibilità di analizzare in modo approfondito il suddetto codice comportamentale. In mancanza di tale sottoscrizione, il ricorrente era stato escluso dalla lista dei candidati comunali.

Con email del 23 maggio 2017 lo “Staff” chiedeva al ricorrente di fornire chiarimenti entro 10 giorni a proposito della mancata adesione al codice etico. Il ricorrente rispondeva alla richiesta con email del 30 maggio 2017 spiegando le proprie ragioni.

In assenza di ulteriori comunicazioni, il ricorrente aveva presentato la sua candidatura per la nuova competizione elettorale interna, in vista della formazione delle liste per le elezioni regionali. Tuttavia, il 29 giugno 2017 il ricorrente riceveva una email da parte dello “Staff” con la quale tale candidatura veniva rifiutata in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio dei Probiviri dell’associazione stessa; pertanto egli veniva escluso in quanto non candidabile, mentre la selezione veniva effettuata il 4 luglio 2017, ed il 9 luglio venivano proclamati i candidati più votati.

Sul punto, il Tribunale di Palermo afferma che la comunicazione del 29 giugno non conteneva alcuna indicazione specifica sulla rilevanza disciplinare della condotta, né in merito all’avvio del procedimento disciplinare volto all’irrogazione della sanzione. A questo proposito, l’invito a fornire chiarimenti consisteva semplicemente in una sollecitazione a rispondere sul perché non era stato sottoscritto il codice etico. Tale circostanza, di per sé, non costituiva elemento sufficiente ad interferire con l’esercizio diritto di elettorato passivo del ricorrente, cioè a candidarsi, seguendo le procedure stabilite per le “Regionarie”.

Al contrario, l’espletamento delle “Regionarie”, senza la partecipazione del ricorrente, costituiva lesione del suo diritto all’elettorato passivo rispetto al quale la candidatura alle primarie si poneva quale atto prodromico.

In discussione non vi è soltanto il provvedimento di esclusione, ma anche la legittimità dei provvedimenti attributivi dei diritti dei soggetti “vincitori”, che verrebbero travolti dalla caducazione delle “Regionarie”. Infatti, l’atto di proclamazione interna dei candidati ha loro riconosciuto la candidatura ufficiale, relativa al loro diritto di elettorato passivo. Ne consegue che deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti e a tal fine il giudice rinvia l’udienza al 18 settembre 2017.

In conclusione, il giudice stabilisce che è configurabile il diritto alla candidatura dell’associato (sia alle primarie, sia successivamente alla lista ufficiale), quando la scelta dei candidati all’interno della associazione non è discrezionale e insindacabile da parte di un organo interno dell’associazione, ma è disciplinata dalla stessa associazione, seppure in modo scarno, attraverso un regolamento che ne delinea i requisiti minimi per la partecipazione alle primarie.

* Ricercatrice della LUIC – Castellanza

 

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A) DECRETO ASSUNTO “INAUDITA ALTERA PARTE” (11 SETTEMBRE 2017)

TRIBUNALE di PALERMO

V sezione civile. Sezione specializzata in materia di impresa.  r.g. 13020-1/2017

Il Giudice, letto il ricorso ex art. 23 co. 3 c.c. e ex art.669 sexies c.p.c., 700 c.p.c. promosso da Mauro Giulivi, la comparsa di costituzione di MoVimento 5 Stelle, esaminati gli atti causa, sentite le parti, emette il seguente

decreto

Mauro Giulivi, nella qualità di iscritto all’associazione MoVimento 5 Stelle, nell’ambito del giudizio di merito volto alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di esclusione del 29 giugno 2017 e delle votazioni del 4 e 9 luglio 2017 per la scelta dei candidati alla carica di consiglieri regionali e di Presidente della Regione Sicilia e per la declaratoria di nullità del regolamento della medesima associazione pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 e del regolamento approvato tra il 27.09.2016 e il 26.10.2016, domanda in via cautelare la sospensione dell’efficacia esecutiva: 1) del provvedimento di esclusione dalle primarie per la candidatura alle elezioni regionali, comunicatogli in data 29 giugno 2017; 2) delle delibere del 4 e 9 luglio 2017 per l’individuazione della lista dei candidati del medesimo movimento alla carica di consigliere regionale e alla carica di Presidente della Regione siciliana.

Espone: – di aver partecipato alle primarie per la scelta dei candidati alla lista del MoVimento 5 Stelle per le elezioni Comunali (c.d. comunarie) e di essersi collocato utilmente all’undicesimo posto; di essere stato quindi invitato con mail del 7 febbraio 2017 a presentarsi per il medesimo giorno tra le ore 19,00 e le ore 20,00 in via Saverio Scrofani per firmare il “Codice di comportamento per i candidati e gli eletti del movimento alle elezioni amministrative di Palermo 2017”; – di aver risposto a detto invito con mail del medesimo giorno delle ore 23,00, rilevando di non essersi presentato per tempo, in ragione dello stretto preavviso concesso e che comunque riteneva necessario visionare preventivamente il c.d. codice etico onde valutare l’opportunità della relativa sottoscrizione, trattandosi di “scrittura privata verosimilmente impositiva di obblighi nei confronti di un organismo privato cui venivano attribuite prerogative in merito alla libertà di operato di un futuro esercente una funzione pubblica disciplinata dal TUEL”; che in mancanza di alcun riscontro a detta mail, era stato escluso dalla lista dei candidati alle comunali; – il 23 maggio 2017 aveva ricevuto la mail con la quale lo ”Staff” dell’associazione segnalava la mancata firma del codice di comportamento per i candidati eletti del MoVimento 5 Stelle per elezioni comunali e lo invitata a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; – aveva quindi risposto con mail del 30 maggio rilevando di non aver firmato il codice deontologico in ragione dell’esiguo preavviso concesso e della necessità della previa lettura; – in assenza di alcuna ulteriore comunicazione, aveva poi presentato, su specifico invito del 19 giugno, la propria candidatura per le primarie per le elezioni regionali; – il 29 giugno aveva tuttavia ricevuto mail dello “Staff” con la quale detta candidatura veniva rifiutata in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio di Proviri con conseguente esclusione dall’elenco dei candidati; – detta lettera era stata contestata in pari data con mail che evidenziava la inesistenza (o comunque la mancata conoscenza) di alcun procedimento disciplinare; – il 4 luglio si erano svolte le primarie per la scelta dei candidati alle elezioni regionali alle quali non aveva potuto partecipare, con conseguente proclamazione del 9 luglio, dei nove candidati più votati.

Così ricostruiti gli avvenimenti succediti, il ricorrente lamenta l’insussistenza della causa di esclusione (pendenza del procedimento disciplinare) addotta nel provvedimento del 29 maggio 2017, non essendogli mai stato comunicato l’avvio del relativo procedimento (non potendosi qualificare come tale la mail del 23 maggio 2007).

In ogni caso deduce l’inconfigurabilità dell’illecito disciplinare indicato non avendo effettivamente frapposto un rifiuto alla sottoscrizione del codice etico e la carenza di poteri di esclusione in capo all’organo (c.d. “Staff”) che ha adottato il provvedimento.

Contesta poi la validità del regolamento (pubblicato sul sito internet dell’associazione in data 23.12.2014) disciplinante la procedura della candidatura degli iscritti e contenete la previsione delle diverse sanzioni disciplinari, in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 21 e 36 c.c. e ciò anche all’esito delle votazioni del 28 ottobre 2016.

In particolare le modifiche del “Non statuto” erano state adottate: senza la maggioranza prescritta dall’art. 21 co. 2 c.c.; con votazione effettuata on line senza alcuna effettiva discussione del relativo contenuto; senza certezza di effettiva convocazione degli associati; con illegittima esclusione dal diritto di voto (senza alcun valido provvedimento) degli iscritti tra il 1.1.2016 e il 25.09.2016.

La modalità di proposizione della votazione, con rinvio ai link contenti i provvedimenti da approvare, aveva poi determinato assoluta incertezza in relazione all’oggetto della votazione.

Il ricorrente censura poi l’art. 4 di detto regolamento laddove prevede le singole ipotesi di illecito disciplinare per indeterminatezza delle condotte previste; per violazione del principio di libertà del mandato elettorale ed indipendenza nell’esercizio della carica elettiva.

Ritenuta l’invalidità del provvedimento di esclusione per le ragioni esposte, il ricorrente lamenta anche l’invalidità della proclamazione dell’esito delle primarie cui non ha potuto partecipare.

Il MoVimento 5 Stelle, costituito in giudizio, eccepisce l’inammissibilità della domanda cautelare in quanto contenente domande difformi rispetto a quelle spiegate nel giudizio di merito: nella domanda cautelare non risultava infatti domandato l’annullamento/sospensione del regolamento integrativo del “non statuto”, domandata invece nel giudizio a cognizione piena.

Contesta poi la configurabilità in capo all’associato di un diritto alla candidatura alle primarie sulla base dello statuto: detto diritto era infatti riconosciuto soltanto dal regolamento integrativo del “Non statuto” e della cui invalidità/inesistenza si doleva lo stesso ricorrente.

Nel merito rileva come la sottoscrizione del codice etico, costituisce condizione di accettazione della candidatura, come indicato nello stesso modulo di raccolta delle candidature sottoscritto dal ricorrente, e ribadito con comunicazioni anche a mezzo wathsapp inviate e ricevute dal Giulivi, e come previsto nella nota 4 del regolamento integrante lo statuto.

L’avvio del procedimento disciplinare era stato correttamente comunicato con la nota del 23 maggio 2017 contenente l’invito, così come prescritto nel regolamento, a produrre note difensive.

In ogni caso la relativa contestazione doveva considerarsi effettuata con la nota del 30 giugno 2017, con la quale erano state esposte le argomentazioni a sostegno del provvedimento di esclusione dalla primarie per le elezioni regionali.

Nessuna verifica di validità del regolamento pubblicato in data 23.12.2014, così come di quello approvato in data 26 ottobre 2016 (dei quali sostiene la piena legittimità), poteva infine essere domandata dal ricorrente, avendovi questi prestato acquiescenza.

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Va preliminarmente affermata la natura di associazione non riconosciuta del MoVimento 5 Stelle, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina quanto al funzionamento dell’ente e al regime di impugnativa degli atti adottati.

Ed invero dall’esame del “Non statuto”, e a prescindere da definizioni ad escludendum contenute nell’atto con il quale è stata data vita a detto soggetto giuridico, se ne desume la natura associativa, rappresentata dalla finalità di perseguire in collettività finalità comuni, partecipando e manifestando un pensiero culturale, sociale e politico riconducibile al gruppo dei consorziati (“il moVimento 5 stelle intende raccogliere l’esperienza maturata nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, dei meet.up, delle manifestazioni ed altre iniziative popolai e delle liste civiche certificate e va a costituire, lo strumento di consultazione per l’individuazione, selezione e scelta di quanto potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promossa da Beppe Grillo nell’ambito del blog www.beppegrillo.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della repubblica o per i Consigli regionali e comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione”), quali elementi tipici della figura delle associazioni disciplinate dal codice civile ed espressione del diritto costituzionalmente tutelato di cui all’art. 49 della Carta fondamentale.

Così qualificato il soggetto convenuto e la disciplina applicabile, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per difetto del vincolo di strumentalità rispetto alla domanda di merito.

Ed invero il ricorrente nel domandare la sospensione degli atti indicati, ha espressamente sostenuto l’illegittimità del regolamento pubblicato il 23.12.2014 sul sito del movimento resistente e quello successivamente approvato col procedimento on line (meglio descritto negli atti di causa), svolgendo una allegazione coincidente con la domanda spiegata nel giudizio di merito ( cfr. pag. 45 dell’atto introduttivo:”dichiarando di conseguenza altresì nulli o comunque annullandoli, dichiarandoli di nessun effetto, il regolamento oggetto della votazione svoltasi tra il 27.9.2016 e il 26.10.2016”).

La verifica di legittimità di detti atti, in quanto fondanti l’atto di esclusione del 29 giugno 2017 impugnato e conseguentemente anche il provvedimento di proclamazione degli eletti, costituisce quindi oggetto della domanda di merito così come della domanda cautelare.

Ciò posto deve affermarsi l’impugnabilità da parte dei singoli associati, non solo delle delibere assembleari, ma anche degli atti adottati dagli organi gestori delle associazioni qualora abbiano contenuto idoneo a pregiudicare i diritti del singolo associato.

Mutuando il principio di cui all’art. 2388 co. 4 c.c. previsto per le società, alla quale deve riconoscersi portata generale, deve affermarsi che il controllo dei singoli associati può riguardare anche gli atti gestori, non in relazione alla conformità alla legge o allo statuto, come previsto dall’art. 23 per le delibere assembleari, bensì in relazione al carattere lesivo dei diritti del singolo associato della relativa determinazione (cfr Corte di Cassazione 10188/2011).

Va quindi affermata, nella specie, l’impugnabilità della nota a firma dello “Staff” del MoVimento 5 Stelle del 29 giugno 2017 con la quale è stata disposta l’esclusione di Mauro Giulivi alla candidatura alle primarie per le elezioni regionali siciliane.

Detto atto deve essere qualificato come emesso dagli organi dell’associazione (a prescindere dalla verifica, pur domandata, del relativo potere dispositivo in capo all’organo che l’ha emessa), e, in quanto idoneo a pregiudicare il diritto del singolo associato alla partecipazione alla vita associativa (nella forma dell’esercizio del diritto alla candidatura alle c.d. primarie), certamente impugnabile.

Ciò posto, il provvedimento impugnato così recita “Ciao Mauro, abbiamo notato che hai accettato la candidatura per le regionali siciliane, tuttavia uno dei requisiti per avanzare la propria candidatura è il non avere procedimento disciplinari in corso ovvero di non aver ricevuto sanzioni disciplinari da parte degli organi preposti del MoVimento 5 Stelle negli ultimi sei mesi. A tuo carico ci risulta un procedimento in corso con il Collegio dei Probiviri. Viene quindi meno uno rei requisiti per la candidatura. Pertanto ti comunichiamo che sei stato rimosso dall’elenco dei candidati”.

Occorre allora verificare se effettivamente sulla scorta degli atti disponibili sussista la dedotta causa di non candidabilità indicata.

Secondo l’art. 4 del regolamento contestato “negli altri casi nei quali è applicabile una sanzione disciplinare (diversa dalla sanzione dell’espulsione), il gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta che non risulti manifestamente infondata, ne dà contestazione all’interessato con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone comunicazione al collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni eventualmente presentate”.

Poiché la mera segnalazione dell’illecito necessita, per espressa previsione regolamentare, del vaglio della non manifesta infondatezza, condizione richiesta per l’apertura del procedimento, deve quindi affermarsi che lo stesso può dirsi pendente soltanto all’esito di detta verifica e del conseguente invio della prescritta contestazione.

Nella specie il testo della nota del 23 maggio 2017 (“nonostante avessi avanzato la tua candidatura online per le elezioni amministrative di Palermo, ci risulta che non ti sei presentato per firmare il “codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 stelle alle elezioni amministrative di Palermo 2017”, necessario per essere in lista con il MoVimento 5 stelle. Ti chiediamo di fornirci un chiarimento a questa email entro 10 giorni”), richiamato dall’associazione resistente, non può qualificarsi come atto di contestazione di illecito disciplinare.

La comunicazione non contiene infatti alcuna indicazione in ordine al compimento di una condotta disciplinarmente rilevante, né in relazione all’avvio del procedimento volto all’irrogazione di alcuna sanzione.

Il mero invito a fornire chiarimenti, non risulta preordinato a garantire il necessario diritto di difesa al destinatario, bensì, in assenza di alcuna esplicitazione, costituisce un semplice sollecitazione a chiarire la volontà in ordine all’invito alla sottoscrizione del c.d. codice etico, o ancora a fornire le eventuali motivazioni.

Trattandosi peraltro di organizzazione avente finalità politica, le modalità interlocutorie utilizzate paiono congruenti e compatibili con il normale scambio dialettico all’interno del movimento.

Manca infine alcun riferimento alle conseguenze disciplinari derivanti dall’inosservanza segnalata.

Né può richiamarsi per sostenere (come fatto dalla resistente), che comunque la relativa comunicazione sarebbe avvenuta in data 30 giugno 2017 con la nota che segnalava, a seguito dell’esclusione delle primarie del 29 giugno, l’apertura del relativo procedimento.

Ed invero la contestazione, postuma rispetto al provvedimento di esclusione, risulterebbe comunque compiuta in violazione delle regole dello stesso regolamento invocato dal movimento resistente, in quanto mancante del termine a difesa di dieci giorni previsto per presentare eventuali controdeduzioni.

Ne consegue che in mancanza del corretto avvio di alcun procedimento disciplinare (ed a prescindere da ogni verifica in questa sede della validità del regolamento richiamato, contestata dal ricorrente ed invece sostenuta dalla resistente) va registrata l’insussistenza della causa di esclusione della candidatura di Mauro Giulivi indicata nel provvedimento impugnato.

Sussiste quindi il fumus della richiesta sospensione in ragione dell’evidente capacità lesiva di detta delibera del diritto di elettorato passivo dell’istante e rispetto al quale la candidatura alle primarie costituisce atto prodromico.

Il ricorrente ha altresì domandato la sospensione delle determine del 4 e 9 luglio 2017 di individuazione, all’esito delle c.d. regionarie, dei candidati più votati per la designazione alla carica di consigliere e di Presidente della Regione siciliana.

In relazione a detta domanda, in quanto diretta all’annullamento del provvedimento di proclamazione reso in favore di altri associati, come correttamente eccepito dall’associazione resistente, sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario con i soggetti ivi indicati e utilmente collocati nella relativa graduatoria.

Non si controverte infatti nella specie del solo provvedimento di esclusione, bensì della legittimità dei provvedimenti attributivi di diritti in favore di altri soggetti che verrebbero travolti dalla domandata caducazione.

Pur trattandosi di proclamazione interna dei candidati alle future elezioni, gli atti indicati (e a prescindere dalla loro natura giuridica di atti gestori o deliberativi) hanno prodotto in capo ai soggetti proclamati vincitori, l’insorgenza del diritto alla relativa candidatura ufficiale, con la conseguenza che la richiesta sospensione al pari dell’eventuale caducazione, è certamente idonea ad incidere sul loro diritto di elettorato passivo.

Nella specie si ravvisa tuttavia la necessità di provvedere inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c. co. 2 in ragione dell’imminente scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali (7 ottobre 2017) e del tempo presumibilmente necessario per i relativi adempimenti, circostanze queste che impongono di provvedere prima della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati.

Nel merito, sulla scorta della sommaria delibazione qui svolta ed impregiudicata ogni valutazione all’esito dell’instaurazione del contraddittorio, anche detta domanda cautelare risulta fondata.

Deve osservarsi come la procedura di selezione dei candidati da inserire nelle liste alle singole competizioni elettorali, quale strumento propedeutico all’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituisce disciplina rimessa al singolo movimento e la conseguente verifica di sussistenza del diritto alla relativa partecipazione, nonché la correttezza del relativo procedimento, va svolta sulla base delle norme che la stessa associazione si è data sul punto.

E’ quindi configurabile un diritto alla candidatura (così alle primarie come alla lista ufficiale), laddove la scelta dei candidati all’interno dell’associazione non sia frutto di una scelta discrezionale e insindacabile ad opera di un organo interno dell’associazione, e sia invece disciplinata dalla stessa associazione, e conseguentemente riconoscibile nei limiti delineati da detta disciplina.

Al riguardo l’associazione resistente afferma l’inconfigurabilità di un diritto alla candidatura alle primarie in capo al ricorrente, avendo lo stesso contestato la validità del regolamento che ne disciplina il funzionamento.

L’art. 7 del “Non statuto” dell’associazione rubricato “procedure di designazione dei candidati alle elezioni” prevede che:” in occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base europea, nazionale o comunale, il sito www.movimento5stelle.it costituirà il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all’uso del nome e del marchio “MoVimento 5 Stelle” nell’ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Tali candidati saranno scelti tra i cittadini italiani, la cui età minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi contestato. L’identità dei candidati a ciascuna carica elettiva sarà resa pubblica attraverso il sito internet appositamente allestito nell’ambito del sito; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti le candidature. Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell’esperienza che verrà maturata nel tempo”.

Lo statuto si limita a stabilire quindi una generica modalità di candidatura on line, prevedendo soltanto il requisito dell’età minima, dello stato di incensurato, della mancanza di precedenti penali, salvo rimettere ad altri atti associativi la previsione delle regole del procedimento di candidatura e designazione, ferma restando l’operatività di principi di pubblicità, trasparenza e non mediazione della procedura di designazione.

Nella scarna disciplina delle modalità di scelta dei candidati, risultano comunque delineati i requisiti minimi per riconoscere un diritto soggettivo in capo agli associati alla candidatura alla primarie.

Vanno infatti considerate le finalità proprie del movimento enucleate dall’art. 4 delle stesso statuto, “di individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere la compagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo…….in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della repubblica o per i Consigli Regionali e comunali…attraverso la rete, alla quale viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione, consultazione, decisione ed elezione”, che impongono di configurare comunque anche in ipotesi di mancanza delle norme integrative richiamate dallo stesso statuto, un diritto soggettivo degli associati in possesso dei requisiti ivi previsti, a proporre la propria candidatura, quale rappresentante del movimento alle consultazioni elettorali.

Ne consegue che l’eccezione di difetto di interesse ad agire per insussistenza del relativo diritto per l’ipotesi di invalidità della fonte di integrazione dello statuto, non può essere accolta.

Ciò posto deve rilevarsi come dalla valutazione di fondatezza della domanda di sospensione della delibera di esclusione dalle c.d. regionarie del Giulivi, consegue la sospensione anche delle determinazione di proclamazione dei candidati adottate a seguito della selezione interna che risulta svolta senza la partecipazione dell’associato che ne aveva fatto istanza.

Il MoVimento 5 Stelle sostiene che in ogni caso il ricorrente, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi non avendo sottoscritto il c.d. codice etico previsto dalla nota integrativa n. 4 del regolamento.

Tale assunto non pare condivisibile.

Da un lato il provvedimento di esclusione qui impugnato si fonda sulla sola motivazione della pendenza del procedimento disciplinare, e pertanto non può in questa sede frapporsi un diniego alla candidatura per motivazioni diverse da quelle ivi esposte.

Dall’altro, allo stato non può affermarsi che effettivamente vi sia stato il diniego da parte del Giulivi alla relativa sottoscrizione, quale ulteriore causa ostativa alla candidatura.

Ed invero, a prescindere dalla verifica di validità del regolamento e della nota integrativa n. 4 (nella quale è prevista la condizione della accettazione del c.d. etico), nella specie, non può affermarsi la sussistenza di detta causa ostativa in capo a Mauro Giulivi.

La nota integrativa n. 4 del regolamento laddove prevede che “costituiscono requisiti essenziali per la candidatura sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle in qualsiasi elezione l’assunzione dell’impegno da parte del candidato del rispetto delle regole comportamentali per i candidati e gli eletti pubblicate nel sito del MoVimento 5 Stelle con riferimento alla specifica elezione nella quale viene presentata la candidatura” non stabilisce infatti in quale momento detta assunzione di impegno debba avvenire. Secondo quanto indicato poi nel modello della candidatura on line (all. 30 della resistente) “le regionarie on line costituiscono il primo passaggio verso la candidatura, l’iter si completerà solo al momento dell’accettazione della candidatura stessa, attraverso la presa visione, accettazione e sottoscrizione del “codice di comportamento per i candidati ed eletti del movimento 5 stelle alle elezioni regionali siciliane 2017” procedura senza la quale nessuno può ritenersi candidato”.

Ne consegue che detta adesione, per come previsto nella fonte di disciplina, è da qualificarsi come requisito di completamento del procedimento delle c.d. regionarie, e che ad esso deve necessariamente seguire per la candidatura nelle liste ufficiali.

Ciò si desume anche dalla nota del 7 febbraio 2017 a firma dello stesso Staff del MoVimento 5 Stelle (all. 7 del fascicolo della resistente), con la quale, all’esito delle primarie per le comunali (e quindi ovviamente a primarie già svolte), il Giulivi veniva invitato a sottoscrivere detto documento.

Poiché non risulta (né è stato allegato) che detta adesione dovesse intervenire prima della candidatura proposta on line, e al contrario risulta che nella precedente procedura per le comunarie detta adesione è stata richiesta solo all’esito delle primarie, e poiché il Giulivi è stato escluso da detta procedura, senza formalizzazione di alcun invito alla relativa sottoscrizione, deve escludersi la sussistenza della causa ostativa alla candidatura (mancata sottoscrizione del c.d. codice etico) prospettata dall’associazione resistente.

Né vale in senso contrario richiamare la mancata sottoscrizione del c.d. etico previsto per le comunarie in quanto così facendo si svolgerebbe una non ammissibile prognosi ex ante sulla futura determinazione del candidato al riguardo.

D’altra parte anche in detta ipotesi, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr e-mail del 7 e 13 febbraio e 30 maggio 2017 del Gulivi), non pare configurabile un rifiuto alla sottoscrizione del codice di comportamento da parte dell’associato.

Va quindi accolta, inaudita altera parte, sussistendo il periculum in mora per le ragioni poc’anzi esposte, la domanda cautelare di sospensione degli effetti delle determine di individuazione dei candidati utilmente collocati per la candidatura alle liste regionali.

Deve contestualmente disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in dette ultime delibere come utilmente collocati per la candidatura alle elezioni regionali, onerando il ricorrente del relativo adempimento.

In ragione del numero dei litisconsorti e della innegabile esigenza di rapida definizione del procedimento, sussistono i presupposti per prescrivere ex art. 151 c.p.c., che la notifica del ricorso e del presente decreto siano eseguite mediante pubblicazione sul sito internet del MoVimento 5 Stelle.

p.q.m.

– dispone la sospensione l’esecuzione della determina dello Staff del MoVimento 5 Stelle di esclusione di Mauro Giulivi dalla partecipazione alle primarie per le elezioni dei candidati alle elezioni regionali siciliane comunicata il 29 giugno 2017;

– dispone la sospensione dell’esecuzione delle determine di individuazione dei “candidati più votati” alla “regionarie” siciliane pubblicate sul sito internet del MoVimento 5 Stelle in data 4 e 9 luglio 2017;

– dispone l’integrazione nel contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in dette ultime delibere come utilmente collocati per la candidatura alle elezioni regionali, onerando il ricorrente della relativa notifica entro il 14 settembre 2017, prescrivendo che, ex art. 151 la notificazione del ricorso e del presente decreto, sia eseguita con la pubblicazione sul sito internet del MoVimento 5 Stelle, onerando lo stesso MoVimento 5 Stelle di porre in essere tutti gli adempimento necessari per consentire detta pubblicazione;

– fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé e per la conferma/revoca/modifica del presente decreto l’udienza del 18 settembre 2017 ore 9,30.

Palermo, 11 settembre 2017

Il Giudice

Claudia Spiga

 

B) DECRETO DI CONVALIDA (19 SETTEMBRE 2017)

TRIBUNALE di PALERMO
V sezione civile
Sezione specializzata in materia di impresa
r.g. 13020-1/2017

Il Giudice, letto il ricorso ex art. 23 co. 3 c.c. e ex art. 700 c.p.c. promosso da Mauro Giulivi, la memoria di costituzione di MoVimento 5 Stelle e quella di Giovanni Carlo Cancelleri, Davide Aiello, Quarto Giovanni Callea, Erika Favuzza, Giacomo Li Destri, Alì Listì Maman, Rosaria Lo Bianco, Angelo Moscarelli, Antonio Parente, Lydia Angela Schembri, Roberta Schillaci, Salvatore Siragusa, Carmela Trifirò, Giampiero Trizzino, Rosa Vilardi, Gianluca Cimò, Sergio Tancredi, esaminati gli atti causa, visto il proprio decreto reso inaudita altera parte in data 11/12 settembre 2017, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio all’esito della notifica effettuata ex art. 151 c.p.c., emette il seguente:

decreto

Mauro Giulivi, nella qualità di iscritto all’associazione MoVimento 5 Stelle, nell’ambito del giudizio di merito volto alla declaratoria d’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle primarie per la scelta dei candidati consiglieri regionali del 29 giugno 2017, nonché delle votazioni del 4 e 9 luglio 2017, e per la declaratoria di nullità del regolamento della medesima associazione pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 e di quello approvato tra il 27.09.2016 e il 26.10.2016, ha domandato in via cautelare la sospensione dell’efficacia esecutiva: 1) del provvedimento di esclusione dalle primarie per la candidatura alle elezioni regionali, comunicatogli in data 29 giugno 2017; 2) delle delibere del 4 e 9 luglio 2017 per l’individuazione della lista dei candidati del medesimo movimento alla carica di consigliere regionale e alla carica di presidente della Regione siciliana.

Ha esposto: di aver partecipato alle primarie per la scelta dei candidati alla lista del MoVimento 5 Stelle per le elezioni comunali di Palermo (c.d. comunarie) e di essersi collocato utilmente all’undicesimo posto; di essere stato quindi invitato con mail del 7 febbraio 2017 a presentarsi per il medesimo giorno tra le ore 19,00 e le ore 20,00 in via Saverio Scrofani per firmare il “Codice di comportamento per i candidati e gli eletti del movimento alle elezioni amministrative di Palermo 2017”; di aver risposto a detto invito con email del medesimo giorno delle ore 23,00, rilevando di non essersi presentato per tempo, in ragione dello stretto preavviso concesso e che comunque riteneva necessario visionare preventivamente il c.d. codice etico onde valutare l’opportunità della relativa sottoscrizione, trattandosi di “scrittura privata verosimilmente impositiva di obblighi nei confronti di un organismo privato cui venivano attribuite prerogative in merito alla libertà di operato di un futuro esercente una funzione pubblica disciplinata dal TUEL”; che in mancanza di alcun riscontro a detta email, era stato escluso dalla lista dei candidati alle comunali; il 23 maggio 2017 aveva ricevuto la email con la quale lo ”Staff” dell’associazione segnalava la mancata firma del codice di comportamento per i candidati eletti del MoVimento 5 Stelle per elezioni comunali e lo invitata a fornire chiarimenti entro il termine di 10 giorni; aveva quindi risposto con mail del 30 maggio rilevando di non aver firmato il codice deontologico in ragione dell’esiguo preavviso concesso e della necessità della previa lettura; in assenza di alcuna ulteriore comunicazione, aveva poi presentato, su specifico invito del 19 giugno, la propria candidatura per le primarie per le elezioni regionali; il 29 giugno aveva tuttavia ricevuto email dello “Staff” con la quale detta candidatura veniva rifiutata in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio di Probiviri con conseguente esclusione dall’elenco dei candidati; detta lettera era stata contestata in pari data con email che evidenziava l’ inesistenza (o comunque la mancata conoscenza) di alcun procedimento disciplinare; il 4 luglio si erano svolte le primarie per la scelta dei candidati alle elezioni regionali alle quali non aveva potuto partecipare, con conseguente proclamazione del 4 luglio dei candidati consiglieri regionali e del 9 luglio del candidato presidente.

Così ricostruiti gli avvenimenti posti a fondamento della domanda, il ricorrente ha lamentato l’insussistenza della causa di esclusione (pendenza del procedimento disciplinare) indicata nel provvedimento del 29 giugno 2017, non essendogli mai stato comunicato l’avvio del relativo procedimento (non potendosi qualificare come tale la email del 23 maggio 2007).
In ogni caso ha dedotto la carenza di poteri gestori in capo all’organo (c.d. “Staff”) che aveva emesso il provvedimento di esclusione e l’inconfigurabilità in fatto dell’illecito disciplinare prospettato, non avendo effettivamente frapposto alcun rifiuto alla sottoscrizione del codice etico.
Ha poi contestato la validità del regolamento (pubblicato sul sito internet dell’associazione in data 23.12.2014) recante la disciplina della procedura per la candidatura degli iscritti e delle diverse sanzioni disciplinari, in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 21 e 36 c.c. e ciò anche all’esito delle votazioni del 28 ottobre 2016.
In particolare le modifiche del “Non statuto” contenute nel regolamento erano state adottate: senza la maggioranza prescritta dall’art. 21 co. 2 c.c.; con votazione effettuata on line senza alcuna effettiva discussione del relativo contenuto; senza certezza di effettiva convocazione degli associati; con illegittima esclusione dal diritto di voto (senza peraltro alcun valido provvedimento) degli iscritti tra il 1.1.2016 e il 25.09.2016.
La modalità di proposizione della votazione, con rinvio ai link contenenti i provvedimenti da approvare, aveva poi determinato assoluta incertezza in relazione all’oggetto della deliberazione stessa.
Il ricorrente ha infine censurato l’art. 4 di detto regolamento per indeterminatezza delle condotte previste come illecito disciplinare, per violazione del principio di libertà del mandato elettorale e di indipendenza nell’esercizio della carica elettiva.
Ha quindi domandato la sospensione del provvedimento di esclusione dalle primarie regionali e dei successivi atti d’individuazione dei vincitori.

Il MoVimento 5 Stelle, costituito in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare in quanto contenente domande difformi rispetto a quelle spiegate nel giudizio di merito. Nel procedimento cautelare non risultava infatti domandato l’annullamento/sospensione del regolamento integrativo del “non statuto”, domandato invece nel giudizio a cognizione piena.
Ha poi contestato la configurabilità in capo all’associato di un diritto alla candidatura alle primarie sulla base dello statuto: detto diritto era infatti riconosciuto soltanto dal regolamento integrativo del “Non statuto” e della cui invalidità/inesistenza si doleva lo stesso ricorrente.
Nel merito ha rilevato come la sottoscrizione del codice etico, costituisse condizione di accettazione della candidatura, come previsto nella nota 4 del regolamento integrante lo statuto ed indicato nello stesso modulo di raccolta delle candidature approvato dal ricorrente, poi ribadito con comunicazioni anche a mezzo wathsapp inviate e ricevute dal Giulivi.
L’avvio del procedimento disciplinare era stato correttamente comunicato con la nota del 23 maggio 2017 contenente l’invito, così come prescritto nel regolamento, a produrre note difensive.
In ogni caso la relativa contestazione doveva considerarsi effettuata con la nota del 30 giugno 2017, con la quale erano state esposte le argomentazioni a sostegno del provvedimento di esclusione dalle primarie per le elezioni regionali.
Nessuna verifica di validità del regolamento pubblicato in data 23.12.2014, così come di quello approvato in data 26 ottobre 2016 (dei quali ha sostenuto la piena legittimità), poteva infine essere domandata dal ricorrente, avendovi questi prestato acquiescenza.
Giovanni Carlo Cancelleri, Davide Aiello, Quarto Giovanni Callea, Erika Favuzza, Giacomo Li Destri, Alì Listì Maman, Rosaria Lo Bianco, Angelo Moscarelli, Antonio Parente, Lydia Angela Schembri, Roberta Schillaci, Salvatore Siragusa, Carmela Trifirò, Giampiero Trizzino, Rosa Vilardi, Gianluca Cimò, Sergio Tancredi, costituiti in giudizio a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, hanno eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare perché tardivamente proposta.
Nel merito hanno invocato, ex art. 23 co. 2 c.c. la propria qualità di terzi di buona fede, per escludere l’efficacia nei loro confronti della richiesta pronuncia di annullamento, e la prevalenza, nella valutazione dei gravi motivi, dell’interesse dell’associazione rispetto a quello del ricorrente.

**

All’esito delle precisazioni svolte in udienza da parte ricorrente, che ha inteso limitare la domanda di sospensione della delibera di proclamazione dei candidati consiglieri regionali nella parte riguardante la sola Provincia di Palermo, la qualità di litisconsorti necessari va riconosciuta soltanto in capo ai soggetti utilmente collocati per la Provincia di Palermo, nonché in capo a Giovanni Carlo Cancelleri, candidato alla carica di presidente della Regione, designato in virtù della determina del 9 luglio 2017 di cui pure è domandata la sospensione.
Disattendendo la prospettazione del ricorrente, deve osservarsi come nel presente giudizio non si controverte del solo provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle primarie svolte all’interno del MoVimento 5 Stelle, bensì anche della legittimità dei provvedimenti attributivi di diritti in favore di altri soggetti.
Pur trattandosi di proclamazione interna dei candidati alle future elezioni, gli atti indicati (e a prescindere dalla loro natura giuridica di atti gestori o deliberativi) hanno prodotto in capo ai soggetti proclamati vincitori, l’insorgenza del diritto alla relativa candidatura ufficiale, con la conseguenza che la richiesta sospensione, al pari dell’eventuale caducazione, è certamente idonea ad incidere sul loro diritto di elettorato passivo.
Ciò posto, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con la pubblicazione del decreto reso inaudita altera parte sul sito internet dell’associazione (quale modalità di notificazione disposta ex art. 151 c.p.c.) in questa sede vanno richiamate tutte le argomentazioni già svolte nel decreto quanto al fumus della domanda avanzata.
Si deve così confermare la natura di associazione non riconosciuta del MoVimento 5 Stelle, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina quanto al funzionamento dell’ente e al regime di impugnativa degli atti adottati.

Nelle norme contenute nel “Non statuto” e nella finalità ivi espressa di perseguire finalità comuni ad una pluralità di possibili aderenti al movimento, quali la partecipazione e diffusione di un pensiero culturale, sociale e politico riconducibile al gruppo degli stessi consorziati (“il MoVimento 5 Stelle intende raccogliere l’esperienza maturata nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, dei meet.up, delle manifestazioni ed altre iniziative popolai e delle liste civiche certificate e va a costituire, lo strumento di consultazione per l’individuazione, selezione e scelta di quanto potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promossa da Beppe Grillo nell’ambito del blog www.beppegrillo.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della repubblica o per i Consigli regionali e comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione”), si rinvengono infatti gli elementi tipici della figura delle associazioni disciplinate dal codice civile ed espressione del diritto costituzionalmente tutelato di cui all’art. 49 della Carta fondamentale.

Così qualificato il soggetto convenuto e la disciplina applicabile, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per difetto del vincolo di strumentalità rispetto alla domanda di merito.
Il ricorrente nel domandare la sospensione degli atti indicati, ha sostenuto l’illegittimità del regolamento pubblicato il 23.12.2014 sul sito del movimento resistente e quello successivamente approvato col procedimento di consultazione on line (meglio descritto negli atti di causa), svolgendo una allegazione coincidente con la domanda spiegata nel giudizio di merito (cfr. pag. 45 dell’atto introduttivo:”dichiarando di conseguenza altresì nulli o comunque annullandoli, dichiarandoli di nessun effetto, il regolamento oggetto della votazione svoltasi tra il 27.9.2016 e il 26.10.2016”).

La verifica di legittimità dei regolamenti, in quanto presupposti dell’atto di esclusione del 29 giugno 2017 impugnato e conseguentemente anche dei provvedimenti di proclamazione degli eletti, costituisce quindi oggetto della domanda di merito così come della domanda cautelare.

Deve poi affermarsi l’impugnabilità da parte dei singoli associati, non solo delle delibere assembleari, ma anche degli atti emanati dagli organi gestori delle associazioni qualora abbiano contenuto idoneo a pregiudicare i diritti del singolo associato.
Mutuando il principio di cui all’art. 2388 co. 4 c.c. previsto per le società, alla quale deve riconoscersi portata generale, deve affermarsi che il controllo dei singoli associati può riguardare anche gli atti gestori, non in relazione alla conformità alla legge o allo statuto, come previsto dall’art. 23 per le delibere assembleari, bensì in relazione al carattere lesivo dei diritti del singolo associato della relativa determinazione (cfr Corte di Cassazione 10188/2011).
Va quindi affermata l’impugnabilità della nota a firma dello “Staff” del MoVimento 5 Stelle del 29 giugno 2017 con la quale è stata disposta l’esclusione di Mauro Giulivi dalla candidatura alle primarie per le elezioni regionali siciliane.
Detto atto deve essere qualificato come emesso dagli organi dell’associazione (a prescindere dalla verifica, pur domandata, del relativo potere dispositivo in capo all’organo che l’ha emessa), e, in quanto idoneo a pregiudicare il diritto del singolo associato alla partecipazione alla vita associativa (nella forma dell’esercizio del diritto alla candidatura alle c.d. primarie), certamente impugnabile.

La difesa dei soggetti proclamati vincitori ha poi eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare per tardiva proposizione soltanto dopo la celebrazione delle primarie.
Deve al riguardo osservarsi come l’impugnativa di cui all’art. 23 c.c. non è soggetta a termini di decadenza (salvo il decorso del termine di prescrizione) mentre la domanda di sospensione di un atto dell’associazione, non può ritenersi preclusa (o comunque tardivamente proposta) per effetto dell’adozione di un successivo provvedimento che sul primo si fondi e anch’esso oggetto di impugnativa.
Anche le delibere esecutive e che hanno quindi già prodotto i loro effetti possono infatti essere sospese e annullate, sempre che gli effetti delle stesse non si siano definitivamente realizzati ed esuariti.
Nella specie gli effetti degli atti di individuazione dei candidati non possono dirsi definitivamente esauriti, essendo pacifico che ancora non risulta proposta la candidatura ufficiale con la presentazione e deposito delle liste dei candidati.
D’altra parte la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di esclusione dalle primarie avanzata dal Giulivi, ha la specifica finalità di garantire allo stesso il diritto alla relativa partecipazione, con la conseguenza che l’avvenuta celebrazione delle primarie, non può costituire motivo ostativo alla proposizione della sospensiva.
Va poi evidenziato come il provvedimento di esclusione (che reca la data del 29 giugno 2017) ha preceduto di pochissimi giorni la celebrazione delle primarie (del 4 e 9 luglio 2017), e non risulta quindi ravvisabile un comportamento negligente nella proposizione del ricorso (in data 21 luglio) a primarie già celebrate, considerando anche il tempo di “reazione” necessario a valutare le scelte da adottare da parte del candidato escluso.
Al pari l’avvio della campagna elettorale da parte dei candidati prescelti, non costituisce evento condizionante la proposizione della domanda cautelare.
L’eccezione d’inammissibilità/tardività deve quindi essere respinta.

Nel merito il ricorso risulta fondato.
L’esclusione si fonda sull’unica motivazione dell’esistenza di un procedimento disciplinare a carico di Mauro Giulivi.
Il procedimento di contestazione degli illeciti disciplinari trova la propria fonte nell’art. 4 del regolamento del regolamento contestato a norma del quale “…negli altri casi nei quali è applicabile una sanzione disciplinare (diversa dalla sanzione dell’espulsione), il gestore del sito, su segnalazione comunque ricevuta che non risulti manifestamente infondata, ne dà contestazione all’interessato con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, dandone comunicazione al collegio dei probiviri, al quale vengono successivamente trasmesse anche le controdeduzioni eventualmente presentate”.
Poiché la mera segnalazione dell’illecito, per espressa previsione regolamentare, è sottoposta al vaglio della non manifesta infondatezza, condizione richiesta per l’apertura del procedimento, deve quindi affermarsi che lo stesso può dirsi pendente soltanto all’esito dell’invio della prescritta contestazione.
Nella specie la nota del 23 maggio 2017 (“nonostante avessi avanzato la tua candidatura online per le elezioni amministrative di Palermo, ci risulta che non ti sei presentato per firmare il “codice di comportamento per i candidati ed eletti del MoVimento 5 stelle alle elezioni amministrative di Palermo 2017”, necessario per essere in lista con il MoVimento 5 Stelle. Ti chiediamo di fornirci un chiarimento a questa email entro 10 giorni”), richiamata dall’associazione resistente, non può qualificarsi come atto di contestazione di illecito disciplinare.
La comunicazione non contiene infatti alcuna prospettazione di configurabilità di una condotta disciplinarmente rilevante, né dell’avvio del procedimento volto all’irrogazione della corrispondente sanzione.
Il mero invito a fornire chiarimenti, non risulta preordinato a garantire il necessario diritto di difesa al destinatario, bensì, in assenza di alcuna esplicitazione, costituisce un semplice invito informale a chiarire la volontà in ordine all’invito alla sottoscrizione del c.d. codice etico, o ancora a fornire le eventuali motivazioni.
Trattandosi peraltro di organizzazione avente finalità politica, le modalità interlocutorie utilizzate paiono congruenti e compatibili con il normale scambio dialettico all’interno del movimento.
Manca infine alcun riferimento alle conseguenze disciplinari derivanti dall’inosservanza segnalata.
Né può richiamarsi per sostenere (come fatto dalla resistente), che comunque la relativa comunicazione sarebbe avvenuta in data 30 giugno 2017 con la nota che segnalava, a seguito dell’esclusione delle primarie del 29 giugno, l’apertura del relativo procedimento.
Ed invero la contestazione, postuma rispetto al provvedimento di esclusione, risulterebbe comunque compiuta in violazione delle regole dello stesso regolamento invocato dal movimento resistente, in quanto mancante del termine a difesa di dieci giorni previsto per presentare eventuali controdeduzioni.

Ne consegue che in mancanza del corretto avvio di alcun procedimento disciplinare (e a prescindere da ogni verifica in questa sede della validità del regolamento richiamato, contestata dal ricorrente ed invece sostenuta dalla resistente) va registrata l’insussistenza dell’unica causa di esclusione della candidatura di Mauro Giulivi indicata nel provvedimento impugnato.

Sussiste inoltre il periculum in mora in ragione del pericolo di irrimediabile compromissione del diritto di elettorato passivo dell’istante, che, nel tempo necessario a far valere il diritto nel giudizio a cognizione piena e della conseguente celebrazione delle consultazioni elettorali regionali, verrebbe definitivamente pregiudicato.

Il ricorrente ha altresì domandato la sospensione delle determine del 4 e 9 luglio 2017 di individuazione, all’esito delle c.d. regionarie, dei candidati più votati per la designazione alla carica di consigliere e di presidente della Regione siciliana.
Contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, i proclamati vincitori, non possono qualificarsi come terzi di buona fede ex art. 23 c.c. rispetto alla domanda di sospensione/annullamento degli atti indicati.
I soggetti proclamati vincitori sono infatti associati dell’ente che hanno preso parte alla competizione interna che si assume realizzata proprio in violazione delle regole che ne disciplinano il funzionamento, e alle quali essi stessi sono sottoposti.
La terzietà di cui all’art. 23 c.c. postula invece una totale estraneità rispetto al rapporto giuridico controverso al pari di quanto avviene nell’ambito dell’annullamento del contratto ex art. 1445 c.c., ipotesi non ravvisabile, per le ragioni esposte, in favore dei resistenti.

Anche la richiesta sospensione delle determine di individuazione dei candidati da presentare alla competizione elettorale risulta fondata.

Deve osservarsi come la procedura di selezione dei candidati da inserire nelle liste alle singole competizioni elettorali, quale strumento propedeutico all’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituisce disciplina rimessa alla singola associazione e la conseguente verifica di sussistenza del diritto alla relativa partecipazione, nonché la correttezza del relativo procedimento, va svolta sulla base delle norme che la stessa associazione si è data sul punto.
Al riguardo l’associazione resistente afferma l’insussistenza di un diritto alla candidatura alle primarie in capo al ricorrente, avendo lo stesso contestato la validità del regolamento che ne disciplina il funzionamento.
L’art. 7 del “Non statuto” dell’associazione rubricato “procedure di designazione dei candidati alle elezioni” prevede che: “in occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base europea, nazionale o comunale, il sito www.movimento5stelle.it costituirà il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all’uso del nome e del marchio “MoVimento 5 Stelle” nell’ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Tali candidati saranno scelti tra i cittadini italiani, la cui età minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi contestato. L’identità dei candidati a ciascuna carica elettiva sarà resa pubblica attraverso il sito internet appositamente allestito nell’ambito del sito; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti le candidature. Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell’esperienza che verrà maturata nel tempo”.
Lo statuto si limita a stabilire quindi una generica modalità di candidatura on line, prevedendo soltanto il requisito dell’età minima, dello stato di incensurato, della mancanza di precedenti penali, salvo rimettere ad altri atti associativi la previsione delle regole del procedimento di candidatura e designazione, ferma restando l’operatività dei principi di pubblicità, trasparenza e non mediazione della procedura di designazione.
Nella scarna disciplina delle modalità di scelta dei candidati, risultano comunque delineati i requisiti minimi per riconoscere un diritto soggettivo in capo agli associati alla candidatura alla primarie.
Vanno poi considerate le finalità proprie del movimento enucleate dall’art. 4 delle stesso statuto, “di individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere la compagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo… in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica o per i Consigli regionali e comunali… attraverso la rete, alla quale viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione, consultazione, decisione ed elezione”, che impongono di configurare comunque, anche in ipotesi di mancanza delle norme integrative richiamate dallo stesso statuto, un diritto soggettivo degli associati in possesso dei requisiti ivi previsti, a proporre la propria candidatura quale rappresentante del movimento alle consultazioni elettorali.
D’altra parte la candidatura del Giulivi alle primarie segue l’invito rivoltogli in tal senso dalla stessa associazione, segno evidente del riconoscimento di un diritto dell’associato alla relativa candidatura.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di interesse ad agire per insussistenza del relativo diritto per l’ipotesi (peraltro in questa sede non verificata) di invalidità della fonte di integrazione dello statuto, non può essere accolta.

Ciò posto deve rilevarsi come dalla valutazione di fondatezza della domanda di sospensione della delibera di esclusione dalle c.d. regionarie del Giulivi, consegue la sospensione anche delle determinazioni di proclamazione dei candidati adottate a seguito della selezione interna che risulta svolta senza la partecipazione dell’associato che ne aveva fatto istanza.

Il MoVimento 5 Stelle sostiene che in ogni caso il ricorrente, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi non avendo sottoscritto il c.d. codice etico previsto dalla nota integrativa n. 4 del regolamento.
Tale assunto non pare condivisibile.
Da un lato il provvedimento di esclusione qui impugnato si fonda sulla sola motivazione della pendenza del procedimento disciplinare, e pertanto non può in questa sede frapporsi un diniego alla candidatura per motivazioni diverse da quelle ivi esposti.
Dall’altro, allo stato non può affermarsi che effettivamente vi sia stato il diniego da parte del Giulivi alla relativa sottoscrizione, quale ulteriore causa ostativa alla candidatura.
Ed invero, a prescindere dalla verifica di validità del regolamento e della nota integrativa n. 4 (nella quale è prevista la condizione della accettazione del c.d. etico), nella specie, non può affermarsi la sussistenza di detta causa ostativa in capo a Mauro Giulivi.
La nota integrativa n. 4 del regolamento laddove prevede che “costituiscono requisiti essenziali per la candidatura sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle in qualsiasi elezione l’assunzione dell’impegno da parte del candidato del rispetto delle regole comportamentali per i candidati e gli eletti pubblicate nel sito del MoVimento 5 Stelle con riferimento alla specifica elezione nella quale viene presentata la candidatura” non stabilisce infatti in quale momento detta assunzione di impegno debba avvenire.
Secondo quanto indicato poi nel modello della candidatura on line (all. 30 della resistente) “le regionarie on line costituiscono il primo passaggio verso la candidatura, l’iter si completerà solo al momento dell’accettazione della candidatura stessa, attraverso la presa visione, accettazione e sottoscrizione del “codice di comportamento per i candidati ed eletti del movimento 5 stelle alle elezioni regionali siciliane 2017” procedura senza la quale nessuno può ritenersi candidato”.
Ne consegue che detta adesione, per come previsto nella fonte di disciplina, è da qualificarsi come requisito di completamento del procedimento delle c.d. regionarie, e che ad essa deve necessariamente seguire per la candidatura nelle liste ufficiali.
Ciò si desume anche dalla stessa nota del 7 febbraio 2017 a firma dello Staff del MoVimento 5 Stelle (all. 7 del fascicolo della resistente), con la quale, all’esito delle primarie per le comunali (e quindi ovviamente a primarie già svolte), il Giulivi veniva invitato a sottoscrivere detto documento.
Poiché non risulta (né è stato allegato) che detta adesione dovesse intervenire prima della candidatura proposta on line, e al contrario risulta che nella precedente procedura per le comunarie detta adesione è stata richiesta solo all’esito delle primarie, e poiché il Giulivi è stato escluso dalle primarie regionali, senza formalizzazione di alcun invito alla relativa sottoscrizione, deve escludersi la sussistenza della causa ostativa alla candidatura (mancata sottoscrizione del c.d. codice etico) prospettata dall’associazione resistente.
Né vale in senso contrario richiamare la mancata sottoscrizione del c.d. etico previsto per le comunarie in quanto così facendo si svolgerebbe una inammissibile prognosi ex ante sulla futura determinazione del candidato al riguardo.
D’altra parte anche in detta ipotesi, sulla base della corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr email del 7 e 13 febbraio e 30 maggio 2017 del Giulivi), non pare configurabile un rifiuto alla sottoscrizione del codice di comportamento da parte dell’associato.
Va quindi confermata la sussistenza del fumus della domanda avanzata.

Quanto al periculum in mora, integrante i gravi motivi di cui all’art. 23 c.c., basti rilevare che la conservazione degli effetti degli atti impugnati determinerebbe l’irreparabile pregiudizio al diritto, come sopra ricostruito, del Giulivi, alla partecipazione quale possibile candidato del MoVimento 5 Stelle, alle elezioni regionali.
Pur volendo poi ritenere operante il principio di cui all’art. 2378 c.c. previsto in tema di impugnativa di delibere sociali (del quale si dubita), – e che quindi i gravi motivi postulino non solo la sussistenza del pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto fatto valere, ma anche l’ulteriore requisito della prevalenza dell’interesse di colui che domanda la sospensione, rispetto a quello dell’associazione alla conservazione degli effetti dell’atto -, deve concludersi per la fondatezza della domanda cautelare.
Nella comparazione degli opposti interessi, risulta infatti preminente quello dell’associato illegittimamente escluso dalla partecipazione alle primarie, che vedrebbe irrimediabilmente pregiudicato il proprio diritto per effetto della conservazione di efficacia degli atti impugnati, rispetto all’interesse dell’associazione alla conservazione degli effetti dell’atto.
La valutazione comparativa di cui all’art. 2378 c.c. richiesta per la sola sospensione della delibera impugnata e non per l’annullamento dell’atto, non può trascendere dalla disamina della eventuale natura irreversibile degli effetti dell’atto di cui è domandata la sospensione, e, di contro, della sua eventuale sospensione.
Nella specie la mancata sospensione degli atti impugnati prima della pronuncia di merito (che determinerebbe la conseguente candidatura dei vincitori delle primarie alla futura consultazione elettorale) produrrebbe gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto della domanda di annullamento (pur ritenuta fondata), con evidente irreparabile ed irreversibile compromissione del diritto dell’associato.
Di contro la sospensione non determinerebbe per l’associazione un pregiudizio irreparabile e definitivo.
Secondo la difesa dei resistenti la sospensione richiesta porrebbe in pericolo la stessa partecipazione dell’associazione politica alla futura consultazione elettorale in ragione del tempo necessario alla nuova celebrazione delle primarie e del successivo adempimento della raccolta delle firme prescritto dall’art. 14 bis co. 5 L.R. 20/1951.

Deve al riguardo distinguersi l’eventuale incidenza temporale dell’atto prodromico alla consultazione elettorale rappresentato dalle primarie, dall’adempimento di cui all’art. 14 bis co. 5 L.R. 29/1951.
Mentre il primo adempimento costituisce procedimento rimesso alle determinazioni dell’associazione sia quanto all’an della celebrazione, sia quanto alle modalità di svolgimento e per il quale nessuna statuizione può essere disposta nel presente giudizio, l’attività di raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste (adempimento da compiersi entro il trentesimo giorno antecedente a quello previsto per la votazione), sulla base di quanto allegato dalle parti, non risulta ancora avviata, proprio in ragione dell’incertezza sui candidati da inserire nelle liste provinciali e regionali.
Conseguentemente è certo che l’attività di raccolta delle firme necessarie per la presentazioni delle liste dovrà comunque compiersi (sia in caso di sospensione che di rigetto della domanda cautelare) nell’arco temporale che residua sino al termine ultimo fissato nella norma.
Si tratta quindi di circostanza neutra nella comparazione degli opposti interessi.
Quanto alle eventuali ripercussioni negative sulla campagna elettorale in corso o ancora sull’immagine dell’associazione, deve affermarsi che trattasi di eventi imponderabili, e comunque riconducibili non alla disposta sospensione, bensì proprio alle vicende che vi hanno dato causa.

In conclusione, anche all’esito della disamina delle difese dei litisconsorti, deve quindi confermarsi il decreto reso inaudita altera parte in data 11/12 settembre 2017.
La regolamentazione delle spese di lite va infine rimessa al merito della controversia.

p.q.m.

– conferma il decreto dell’11/12 settembre 2017 con il quale è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della determina dello Staff del MoVimento 5 Stelle di esclusione di Mauro Giulivi dalla partecipazione alla primarie per la scelta dei candidati alle elezioni regionali siciliane per la Provincia di Palermo comunicata il 29 giugno 2017, nonché la sospensione dell’esecuzione delle determine del 4 luglio 2017 di individuazione dei “candidati più votati” alla “regionarie” siciliane limitatamente ai candidati alla Provincia di Palermo pubblicate sul sito internet del MoVimento 5 Stelle e quella del 9 luglio 2017 di individuazione del candidato alla presidenza della Regione siciliana;
– spese al merito.
Palermo, 19 settembre 2017 Il Giudice
Claudia Spiga

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1 commento su ““Regionarie” 5stelle: così lo stop del Tribunale di Palermo (ora pubblicato anche il decreto di conferma assunto in contraddittorio)”

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