La nuova legge sulla legittima difesa
e i rischi del cittadino-giustiziere

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di Simona Raffaele *

Il 4 maggio 2017, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 3785, che introduce significative modifiche all’art. 52 c.p., in materia di legittima difesa, con particolare riferimento alle ipotesi di legittima difesa domiciliare. Il testo originario della proposta di legge prevedeva modifiche al solo art. 59 c.p., che disciplina la c.d. erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione. Nel corso dei lavori parlamentari, però, sono stati approvati alcuni emendamenti che, modificando l’impianto originario della proposta di legge, introducono modifiche sostanziali anche all’art. 52 c.p., incidendo sull’ambito di operatività della legittima difesa.

Innanzitutto, la novella legislativa prevede l’introduzione di un nuovo secondo comma: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

A ciò si aggiunge che la disciplina contenuta negli attuali secondo e terzo comma dell’art. 52 c.p. (che prevedono la c.d. legittima difesa domiciliare, introdotta con la legge 13 febbraio 2006 n. 59) trov[a] applicazione «nei casi previsti dal [nuovo] secondo comma», vale a dire nei casi di violazione di domicilio «in tempo di notte» ovvero «realizzata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

La ratio di allargare i margini di liceità di reazioni difensive sconfinanti nella lesione o nella uccisione dell’aggressore, nella particolare ipotesi di intrusione nel domicilio, è stata attuata con una formulazione normativa che appare comunque infelice, quale che sia la valutazione politico-criminale dell’opzione perseguita.

Come già evidenziato da attenta dottrina, «se questo è l’intento che il legislatore vuole perseguire, la formula «fermo quanto previsto dal primo comma» andrebbe intesa nel senso che, fatte salve le ipotesi già scriminate ai sensi del primo comma, sono giustificate anche le ulteriori ipotesi di seguito previste, nelle quali l’agente reagisce a un’aggressione notturna nel domicilio, senza però che in questo caso siano richiesti i requisiti dell’attualità del pericolo, della necessità e della proporzionalità all’offesa» (T. TRINCHERA, Approvata dalla Camera una proposta di riforma in materia di legittima difesa, in www.penalecontemporaneo.it, 5 maggio 2017).

Si tratta di una interpretazione in grado di condurre ad esiti (quanto meno) pericolosi, poiché si potrebbe ritenere legittima, ad esempio, la reazione ad un’aggressione non più attuale, avvenuta nel domicilio la notte precedente.

A questo proposito, sembra opportuno ricordare che l’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto alla vita, consente di ritenere legittima l’uccisione dell’aggressore da parte del soggetto aggredito soltanto quando tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una «violenza illegittima» e tale situazione non si realizzi, ad esempio, nei casi di mera aggressione al patrimonio.

Su questa linea, si deve ritenere che l’espressione “fermo quanto previsto dal primo comma”, con la quale la nuova disposizione esordisce, debba essere interpretata nel senso che, anche nel quadro di questa nuova disciplina, restano comunque applicabili i presupposti e i requisiti previsti per la legittima difesa dal primo comma dell’art. 52 c.p. «Pertanto, anche nell’ipotesi di reazione a un’aggressione commessa nel domicilio in ore notturne o con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno, la condotta difensiva potrà essere scriminata dall’art. 52 c.p. sempre che ricorrano il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui, e la condotta difensiva risulti necessaria e proporzionata all’offesa».

Così ragionando, in realtà, la novella in parola non introdurrebbe alcuna reale modifica all’art. 52 c.p., la cui applicazione sarebbe comunque subordinata all’accertamento dei requisiti già individuati dalla norma nel suo tenore originale.

Ulteriore schizofrenia del nuovo testo dell’art. 52 c.p. va ravvisata nella circostanza che la c.d. legittima difesa domiciliare, disciplinata all’art. 52, commi 2 e 3, c.p., che oggi trova applicazione in tutti i casi in cui vi sia stata una violazione di domicilio (che può realizzarsi in tutte le forme previste dall’art. 614 c.p.), per effetto della riforma legislativa, troverebbe applicazione nei soli casi in cui la violazione di domicilio avvenga «in tempo di notte» oppure sia realizzata «con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».

Con particolare riferimento alla previsione di un trattamento differenziato per la legittima difesa a seconda che l’aggressione avvenga di giorno o di notte, la riforma appare in evidente contrasto con il principio costituzionale di sufficiente determinatezza della fattispecie penale, indispensabile corollario del principio di legalità, di cui all’art. 25 della Costituzione. Tra gli elementi descrittivi caratterizzati da una larga fascia di incertezza è tradizionalmente indicato l’elemento temporale “di notte”, che viene anche definito un elemento “elastico”, proprio per evidenziare che in queste ipotesi le zone di certezza positiva e negativa sono separate da un doppio confine che include un’area più o meno ampia di incertezza: una sorta di spazio “grigio” attraverso il quale il “bianco” trapassa progressivamente nel “nero”. In altre parole, mentre le ore due antimeridiane rientrano sicuramente nel tempo di notte, per l’interprete, non è agevole stabilire la collocazione, in tale intervallo di tempo, ad esempio, di un’ora serale avanzata.

Infine, la novella dispone che nel caso in cui chi ha esercitato la legittima difesa sia stato indagato ma venga assolto, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l’erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.

A questo punto, preme formulare qualche breve riflessione, che tenga conto, in particolare della natura e del fondamento della legittima difesa nel nostro sistema penale e costituzionale.

In termini di orientamento culturale, la novella in parola invia ai consociati un messaggio inquietante e pericoloso, specie se si considera che è largamente accolto nella dottrina contemporanea il punto di vista secondo cui questa esimente rappresenta  una deroga al principio – imposto in via generale in funzione della pace sociale – del monopolio statuale dell’uso della forza; deroga destinata ad operare in situazioni nelle quali lo Stato non sia in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela ai beni giuridici individuali, minacciati da aggressioni antigiuridiche di terzi.

La legittima difesa rappresenta in modo paradigmatico il fondamento sostanziale delle cause di liceità in termini di bilanciamento di interessi: la salvaguardia del bene aggredito è considerata dall’ordinamento giuridico prevalente rispetto alla tutela del bene che fa capo all’aggressore; si tratta appunto di un riconoscimento della facoltà di autotutela, in deroga al principio generale secondo cui il compito della tutela dei diritti del cittadino spetta esclusivamente allo Stato e ai suoi organi; e tale deroga si estende – in un contesto sociale e culturale nel quale è riconosciuto e incoraggiato il sentimento di solidarietà verso il prossimo – anche nell’ipotesi in cui oggetto dell’aggressione antigiuridica siano in diritti di un terzo, non importa se legato affettivamente all’agente o a lui estraneo.

Per questa ragione, già il legislatore Rocco si sforzava limitare l’ambito di operatività di questa causa di giustificazione, descrivendone i requisiti in maniera analitica e tassativa. In proposito, preme sottolineare che il requisito della proporzione non implica necessariamente l’illiceità di una reazione dell’aggredito che cagioni all’aggressore un danno maggiore di quello minacciato, bensì comporta  il divieto di reazioni difensive che rechino all’aggressore un danno di gravità tale da apparire eticamente e socialmente intollerabile. Tale limite è imposto dal rispetto dovuto alla fondamentale gerarchia di valori generalmente condivisa nel contesto sociale, che esclude, per esempio, che la salvaguardia di un bene patrimoniale possa attuarsi a prezzo del sacrificio della vita umana.

Ampliare i margini di operatività della legittima difesa nel senso indicato dalla proposta di legge in commento reca dunque con sé il rischio di legittimare, nella prassi, l’immagine di un “cittadino-giustiziere”, chiamato a coadiuvare l’azione statuale di prevenzione e repressione dei reati (la dottrina tradizionale, formulava questa obiezione già con riferimento alle prospettive “pubblicistiche” sostenute nella valutazione del fondamento della legittima difesa).

Ancora, l’idea della legittima difesa come sanzione si scontra con l’obiezione del ne bis in idem: ci si chiede, in particolare, come si possa giustificare l’inflizione di una seconda sanzione all’aggressore – già punito dal privato mediante l’azione difensiva – da parte degli organi statuali. Inoltre, il concetto di sanzione si riferisce ad una reazione successiva alla commissione dell’illecito; mentre la liceità della difesa è condizionata alla mancata conclusione della condotta aggressiva, potendosi in caso contrario ravvisare soltanto gli estremi della attenuante della provocazione.

In conclusione, ancora una volta, il Legislatore sceglie di parlare “alla pancia” dei cittadini, realizzando una operazione che si caratterizza più per il significato simbolico, che per il risultato pratico che si candida a realizzare.

L’immagine è quella di uno Stato che si arrende alla idea di essere incapace di salvaguardare la vita ed i beni fondamentali dei consociati, scegliendo di affidare loro la scelta e l’opportunità di “farsi giustizia da sé”, nelle ipotesi in cui le offese toccano la sfera più intima di ciascuno.

In altre parole, con la proposta di legge in commento, il legislatore perde, ancora una volta, l’occasione per valorizzare un dibattito parlamentare che ponga al centro dell’attenzione scelte di carattere politico criminale tese ad individuare nuove e più pregnanti forme di tutela del cittadino, tramite, ad esempio, lo stanziamento di maggiori risorse umane ed economiche da destinare, in primo luogo, alla forza pubblica, considerata unitariamente, in tutte le sue fasi ed articolazioni.

Sarebbe altresì utile intensificare la riforma del processo penale, valorizzando iniziative e studi tesi a garantire il principio della certezza della pena, che persegue la funzione di prevenzione generale negativa dal compimento di fatti di reato da parte dei consociati.

Si tratterebbe di un approccio finalmente attento alle istanze di tutela e maggiore sicurezza – che evidentemente il cittadino reclama – coerente con i valori fondamentali della società moderna, in cui la dignità della persona è elevata alla categoria di nucleo assiologico della stessa Costituzione.

*Docente a contratto di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Messina

 

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