di Ilenia Alagna
I post su Facebook non possono essere considerati riservati ai soli “amici” anche se pubblicati con una modalità di privacy elevata. Inoltre se le informazioni riguardano i minori occorre un’attenzione maggiore.
Il Garante privacy in un recente Provvedimento ha ordinato ad una donna di rimuovere dal proprio profilo Facebook due sentenze relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la donna aveva pubblicato in seguito alla sua separazione dal marito. L’Autorità è intervenuta su segnalazione dell’ex marito che lamentava una violazione del diritto alla riservatezza della figlia, citata nelle sentenze.
Il Garante ha rilevato che le sentenze consentono di rendere identificabile la minore nella cerchia di persone che condividono le informazioni “postate” dalla madre sul proprio profilo e contengono dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola.
Nel caso specifico, il Garante Privacy ha inoltre ritenuto che la violazione di diritti della persona, per giunta minore di età, è aggravata dall’estrema pervasività della divulgazione su Internet. Il fatto che il post pubblicato sul profilo fosse accessibile ad una ristretta cerchia di “amici” non può essere garanzia di riservatezza perché il profilo è facilmente modificabile, da “chiuso” ad “aperto”, in ogni momento da parte dell’utente. A questa eventualità si aggiunge quella in cui un “amico” condivida il post sulla propria pagina, rendendolo visibile ad altri iscritti “determinando così una possibile conoscibilità “dinamica”, più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti a Facebook”.
Il provvedimento ha disposto quindi la rimozione delle sentenze pubblicate dalla madre rilevando che la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali in questione fosse incompatibile con quanto stabilito dal Codice privacy.
L’attuale Codice Privacy (d.lgs 196/2003) vieta infatti la pubblicazione “con qualsiasi mezzo” di notizie che consentano l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti.
Basterebbe non postare cose riservate, cioè basterebbe usare un minimo di intelligenza!