“Sleeping on the hill”. Questioni giuridiche sulla sepoltura dei bambini mai nati

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di Lucilla Conte

Esistono vicende che nella loro lacerante complessità toccano il cuore (forse ancora prima della mente) di un giurista e, nello specifico, del costituzionalista.

In Italia il dibattito sulla morte perinatale e sulle modalità con cui elaborare uno tra gli eventi più luttuosi e devastanti che possano verificarsi (la morte di un bambino non ancora nato) si trova ancora ad uno stadio iniziale, quasi che si trattasse di un tabù. Il rischio è, inoltre, che la regolamentazione di una vicenda così delicata si leghi ideologicamente al dibattito – questo sì, sempreverde e ciclico – sull’aborto.

È esattamente ciò che è accaduto di recente, quando il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha affidato ad un post pubblicato su Facebook il suo plauso all’inaugurazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, di uno spazio cimiteriale per bambini mai nati. Un luogo che ha sede “su una piccola collina, ombreggiata dalla chioma di un albero, che ospiterà tutti, sia gli aborti spontanei che quelli voluti”. L’immagine evocativa della collina ombreggiata da un grande albero – quasi una piccola Spoon River – richiama l’esigenza di dare ai genitori travolti dal lutto perinatale (quale che sia la fase della gestazione in cui esso si verifica) un luogo fisico in cui poter seppellire il proprio bambino, mettendo al centro il rispetto per il dolore dei genitori e fornendo ad essi la possibilità di avvalersi di uno strumento per elaborare il proprio lutto, condividendolo con i propri cari e con la comunità.

La recente modifica all’articolo 25 della legge della Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010 (Norme in materia funeraria) effettuata attraverso un emendamento recepito nell’art. 40 della legge regionale veneta 28 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), prevede un obbligo di informare le famiglie sulla possibilità di dare sepoltura anche ai bambini scomparsi prima delle 28 settimane di gestazione. Nel caso in cui i genitori non siano interessati ad essa, è stabilito che sia l’azienda ospedaliera a farsene carico. In particolare, il comma 2 bis dell’art. 25 prevede che le aziende ULSS ad ogni procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina siano tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, la possibilità di procedere alla sepoltura, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta. Il comma 2 ter, poi, precisa che ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle 28 settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione sia disposta, a spese della azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria.

“Una scelta di civiltà” prosegue Zaia nel post “che supera l’ideologia: vogliamo garantire uno spazio per il dolore di quei genitori che non hanno mai potuto vedere e abbracciare il loro bimbo, ma anche ribadire quanto sia preziosa la vita fin dal suo concepimento”.

Il Veneto si adegua ad una linea di tendenza inaugurata dalle Regioni Lombardia (regolamento n.6 del 9 novembre 2004), e Marche (regolamento n. 7 del 16 dicembre 2015) che hanno modificato la normativa regionale in materia funeraria.

L’obiettivo è lodevole: prevedere specifici obblighi informativi nei confronti dei genitori, fornendo agli stessi la consapevolezza dell’esistenza della possibilità di dare sepoltura al proprio bambino anche in un momento precedente le 28 settimane di gestazione. Spesso infatti, come evidenziano anche specifiche onlus dedicate al sostegno di coloro che sono stati colpiti dal lutto perinatale (a titolo esemplificativo, CiaoLapo ONLUS mette a disposizione sulla propria piattaforma un facsimile della documentazione necessaria ad effettuare la richiesta di sepoltura, i genitori –nell’immediatezza dell’evento luttuoso e verosimilmente in una situazione di estrema difficoltà e sofferenza psicologica -non sono adeguatamente informati sulla possibilità di dare sepoltura al proprio bambino.

La normativa nazionale è costituita dal DPR n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che prevede che i feti morti entro le 20 settimane di gestazione possano essere sepolti solo su richiesta dei genitori (in caso contrario vanno incontro alla termodistruzione). Se la morte si verifica tra le 20 e le 28 settimane di gestazione – ferma la possibilità di richiedere la sepoltura da parte dei genitori – l’ospedale procede d’ufficio disponendo la sepoltura in fosse comuni così come avviene per singole parti anatomiche.  La domanda di seppellimento dei prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane e dei prodotti abortivi di età compresa tra le 20 e le 28 settimane deve essere effettuata dai parenti o chi per essi, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Oltre le 28 settimane è possibile la registrazione all’anagrafe come nato/morto cui segue la sepoltura secondo la normativa vigente. In base all’art. 74 del Regio Decreto del 9 luglio 1939, n. 1238 si prevede infatti che quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante debba far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, e indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

Le normative regionali che sono intervenute con l’intento di fornire strumenti di maggiore sostegno al lutto perinatale hanno quindi valorizzato l’aspetto informativo, intervenendo in particolare con riferimento al periodo precedente le 28 settimane di gestazione in base al quale secondo la normativa nazionale vigente, i genitori potrebbero non essere portati alla piena consapevolezza della possibilità di dare sepoltura al proprio bambino.

Vi è però un altro obiettivo (ribadire “quanto sia preziosa la vita fin dal suo concepimento”)  esplicitato dallo stesso presidente della Regione Veneto  e integrato dall’introduzione di uno specifico e specifico onere a carico della azienda sanitaria locale coinvolta a procedere alla sepoltura: ciò è infatti previsto nel caso in cui i genitori non siano interessati ad essa, senza meglio chiarire il significato di questo mancato interessamento, e se ad esso possa equivalere anche una eventuale contrarietà alla sepoltura stessa, con conseguente sostituzione della volontà espressa dal legislatore regionale a quella dei genitori.

Il nodo centrale risiede nella corretta definizione di lutto perinatale: tecnicamente esso consiste nella morte che avviene tra la ventisettesima settimana di gravidanza e i sette giorni successivi al parto: vale a dire in un momento che di poco precede e di pochissimo segue la venuta al mondo di un bambino. L’impatto psicologico che la morte di un feto (anche in epoca precedente a quella in cui può verificarsi la morte perinatale) può determinare è tuttavia variabile perciò appare senza dubbio coerente con il maggiore sostegno possibile di cui i genitori possano avvalersi una normativa regionale che, rispetto a quella nazionale, sottolinei  in modo esplicito ed inequivocabile la possibilità di procedere alla sepoltura anche prima delle 28 settimane di gestazione, fornendo alle persone coinvolte tutti gli strumenti di carattere informativo necessari.

L’intento del maggiore rispetto possibile nei confronti delle determinazioni dei genitori di fronte ad un evento così doloroso richiederebbe tuttavia di considerare anche l’ipotesi alternativa: vale a dire quella in cui essi ritengano di non procedere alla sepoltura (i casi di morte nella finestra tra le 20 e le 28 settimane di gestazione potrebbero riguardare anche IVG terapeutica in cui la legge 194/1978 opera un deciso bilanciamento in favore della salute fisica e psichica della madre, la quale potrebbe essere in ipotesi pregiudicata dall’imposizione alla sepoltura che, nei fatti, la legge regionale veneta stabilisce attribuendo ad essa una coloritura ideologica che viceversa non si individua all’art. 7 del DPR n. 295 del 1990).

Leggendo (e in rete ce ne sono molte) le testimonianze di coloro che hanno subito un lutto perinatale (anche nella sua interpretazione cronologicamente più ampia) si nota con evidenza la pluralità di reazioni (anche, in ipotesi, conflittuali) che possono coinvolgere il genitore o i genitori dei “bambini mai nati”: dal desiderio di fornire una sepoltura a sentimenti di distacco (talvolta si preferisce non vedere il bambino dopo il parto per conservarne il ricordo vitale che appariva impresso nelle ecografie). Si tratta di scelte molto diverse tra di loro e tutte condivisibili nella misura in cui rispondono a peculiari e del tutto personali modalità di elaborazione del lutto.

La scelta di civiltà – vera e concreta – derivante dal non far precipitare nell’inconsapevolezza la possibilità, giuridicamente esistente, di dare sepoltura al proprio bambino mai nato non dovrebbe tradursi tuttavia, neppure di riflesso, in una censura da parte della collettività che si fa carico della sepoltura laddove il genitore o i genitori espressamente non lo richiedano.

“Mai due estranei legati allo stesso destino furono più estranei di noi. Mai due sconosciuti uniti nello stesso corpo furono più sconosciuti, più lontani di noi”: con queste parole (chissà se Zaia lo sa) Oriana Fallaci nel 1975 descriveva il complicato rapporto tra la donna e il “prodotto del concepimento”: fatto di interrogativi, pulsioni, consapevolezze che – ferma restando la cornice legislativa esistente – restano insondabili e conducono a scelte personali e privatissime di fronte all’abisso del dolore rispetto al quale è lecito, umano e comprensibile tanto immergersi quanto ritrarsi.

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