Il “caso Rackete”: una sentenza importante della Cassazione

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di Roberto Bin

Le vicende del Corona-Virus hanno fatto passare un po’ in silenzio la sentenza della Cassazione (sez. III Penale, sentenza n. 6626/20) depositata il 20 febbraio, con cui è stata data ragione al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento che aveva negato la convalida dell’arresto in flagranza di Carola Rackete.

I fatti sono noti. Carola Rackete, la comandante della Sea Watch, era stata arrestata all’alba del 29 giugno 2019, dopo aver violato l’alt della Guardia di Finanza ed essere entrata nel porto di Lampedusa urtando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina: per questo era stata arrestata immediatamente e messa ai domiciliari in una casa dell’isola.

L’Italia è un paese democratico e la costituzione (art. 13) consente alle forze di polizia di procedere, senza una preventiva autorizzazione del giudice, all’arresto di una persona, colta in flagranza di reato, solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge»: l’arresto è un provvedimento provvisorio, che deve essere comunicato «entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria» e che, se non convalidato dal giudice nelle successive quarantotto ore, si intende revocato e privo di effetti. Così Rackete veniva arrestata, ma il GIP di Agrigento negava la convalida dell’arresto essenzialmente perché la comandante della Sea Watch aveva agito nell’adempimento del dovere di soccorso marittimo. La procura della Repubblica ha impugnato il provvedimento del GIP, ed ora la Cassazione respinge il ricorso, dando piena ragione al giudice agrigentino.

Ci sono tante cose interessanti in questa sentenza (per esempio si nega che la motovedetta della Guardia di finanza che aveva operato il blocco fosse qualificabile come “nave da guerra”, qualifica che avrebbe comportato per Rackete il rischio di una condanna da tre a dieci anni, in base all’art. 1100 Cod.Nav.); ma due punti emergono per la loro importanza:

  1. che l’obbligo di soccorso in mare non deriva dalle convenzioni sottoscritte dall’Italia, ma è una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, cioè una consuetudine internazionale, direttamente applicabile nell’ordinamento italiano in forza all’art. 10. 1 Cost. È un’affermazione importante, perché da ciò si deve far discendere che questa norma consuetudinaria ha in Italia rango costituzionale, e nessuna legge la potrebbe abrogare o limitare. Nel caso di Rackete, è un argomento che basta a escludere la legittimità dell’arresto, essendo il suo atto «compiuto nell’adempimento di un dovere» (art. 285 Cod. Proc. Pen.);
  2. che l’obbligo di soccorso non si conclude nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro. La Cassazione è chiarissima sul punto: non «può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave».

Questo è un punto di grande importanza, perché mette in relazione il fatto di salvare la vita di un naufrago con l’esigenza di assicurargli l’esercizio del suo diritto costituzionale di chiedere l’asilo politico in Italia (at. 10.3 Cost.). Siamo dunque dentro una gabbia di tutele costituzionali che nessuna legge, regolamento, circolare o tweet ministeriale può derogare.

Commentando lo scambio di querele e controquerele tra Rackete e Salvini, l’ex ministro ha detto: «Vedremo se c’è un giudice che dirà chi ha sbagliato». La prima risposta sembra arrivata, e piuttosto autorevole.

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1 commento su “Il “caso Rackete”: una sentenza importante della Cassazione”

  1. Esimio Professore,

    è incredibile la disinvoltura con cui lei, sulla scia dell’ineffabile Cassazione, si sia affrettato a dar ragione a questa avventuriera tedesca, ignorando FATTI MACROSCOPICI, che inducono a dare una lettura completamente diversa dell’operato di questa signora. Lasciando da parte la cortina fumogena dei sofismi giuridici e venendo al fatto in sé, abbiamo assistito al comportamento arrogante di una persona che ha lasciato per ben due settimane dei “naufraghi” parcheggiati nella sua bagnarola in mezzo al Mediterraneo (circostanza che avrebbe indotto subito un Patronaggio a rinviarla a giudizio per sequestro di persona, se a compiere quest’atto non fosse stata l’ “eroina” in questione, ma un Salvini qualsiasi…), utilizzando questa situazione come arma di pressione per piegare ai suoi voleri il governo italiano, il che, da quello che mi risulta (se il codice non è un’opinione) si configura già come reato di violenza privata. Fa ridere i polli il pretesto del salvataggio, essendo evidente a tutti quelli che siano dotati del normale senso della realtà, che se un’autoambulanza con un ferito grave a bordo, non può raggiungere tempestivamente l’ospedale perché la strada è interrotta per lavori in corso, non è che rimanga ferma là due settimane in attesa che la strada venga riaperta… La seconda circostanza scandalosa, beatamente (si fa per dire) ignorata da lei e dalla Cassazione, è che questa piratessa dei mari del Sud aveva inoltrato istanza sia al TAR del Lazio, sia alla Corte di giustizia di Strasburgo per ottenere l’autorizzazione a sbarcare in un porto italiano e da entrambi i tribunali l’istanza era stata rigettata.
    Sorvolo su tutto il resto e mi domando: di fronte a un comportamento di una tale gravità è possibile trovare giudici e professori universitari di diritto che fanno finta di nulla e magari avrebbero anche il coraggio di conferirle la laurea honoris causa in ‘diritto della navigazione’?
    Poveri noi!

    Antonio Juvarra

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