La pretesa “democraticità” della deriva autoritaria di Orban, Popper e l’art. 139 della Costituzione

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di Piero Cecchinato 

La posizione di alcuni politici italiani, per cui la legge che conferisce poteri straordinari a Orban non avrebbe nulla di deplorevole perché deliberata dalla maggioranza del Parlamento ungherese, offre l’occasione per una breve riflessione su uno dei dilemmi principali della democrazia.

Anzitutto quello del suo tralignamento. Dilemma affrontato, fra gli altri, da Karl Popper, nella sua analisi attorno ai paradossi delle moderne società aperte: il paradosso della libertà, quello della tolleranza e, appunto, quello della democrazia.

Popper rifiuta la qualificazione della democrazia come governo retto dalla maggioranza, perché si tratta di definizione che ammette il paradosso di una decisione legittima con cui si affidi il potere ad un dittatore, ponendo così fine alla stessa sovranità popolare (Karl Popper, La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore, Roma, 1996, p. 216).

La riflessione liberale di Popper attorno alla democrazia rifiuta, quindi, la regola della maggioranza come punto di partenza e prende le mosse, invece, dalla valutazione dei meccanismi atti ad evitare che i governanti possano nuocere ai governati. Alla fine, il sistema democratico si dimostra valido non perché intrinsecamente buono, ma perché rappresenta il migliore per limitare la prevaricazione di colui che si trova al potere.

Per questo Popper ritiene fuorviante la questione, di origine platonica, su chi debba governare e costruisce la sua riflessione attorno alla diversa questione degli accorgimenti utili ad evitare che i governanti possano nuocere. Non una teoria della sovranità e della sua appartenenza, dunque, bensì una teoria dei limiti del potere.

La visione di Popper sottende certamente un certo grado di elitarismo e paternalismo, ma ciò è inevitabile, come in ogni presidio di autoconservazione. Perché una democrazia che “sbaglia” è una democrazia che nuoce a tutti, non solo ai deliberanti. E una maggioranza che commetta l’errore sommo, è una maggioranza che oltrepassa il confine della democrazia per addentrarsi in qualcosa di diverso.

C’è quindi un limite invalicabile in democrazia. Non possono esserci sfumature su questo. Una democrazia che ammettesse di poter decretare la propria fine non risulterebbe la più alta espressione di libertà, bensì il frutto di una malintesa idea di libertà.

La stessa dose di paternalismo è sottesa all’art. 139 della nostra Costituzione, per il quale “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

In Assemblea Costituente il dibattito sull’opportunità di questa norma fu amplissimo e molto acceso, proprio perché per una parte dei deputati si trattava di norma paternalistica e, finanche, liberticida. “Affermare la definitività della forma di uno Stato sarebbe come se un architetto che ha costruito un tempio pretendesse preservarlo dai terremoti o dai bombardamenti scrivendo sul fregio: «Questo tempio è definitivo»” disse il deputato Ugo Damiani nella seduta del 3 dicembre 1947.

Nella stessa seduta, il deputato Cesario Rodi dichiarò: “Quando la Repubblica avrà dimostrato di essere forte, serena nella sua forza, e capace di conservare la democrazia e la libertà, allora vi assicuro che questa Repubblica sarà veramente definitiva. Non possiamo presumere oggi, in un periodo di penoso e profondo esperimento, di fissare come definitivo ciò che dalla storia non è stato ancora detto e ciò che dallo stesso stato psicologico del popolo italiano è stato rifiutato. Facciamo in modo, con il concorso di tutti, che questa Repubblica diventi forte e democratica nella sua sostanza; (…) quindi propongo la soppressione dell’articolo anche per un omaggio alla libertà ed alla logica”.

Non li si può biasimare, nonostante il dibattito fosse particolarmente inquinato dalle divisioni politiche e pregiudiziali fra monarchici e repubblicani. Ma forse ci aveva visto più giusto di tutti l’onorevole Pietro Mancini, affermando, nella seduta del 29 novembre 1946, che avrebbe sostenuto l’articolo “per ragioni politiche, perché, avendo proclamato la Repubblica, la Costituzione deve essere repubblicana e, come tale, non può non contenere delle norme che rendano più difficile o impossibile un ritorno della monarchia. Per ragioni giuridiche, perché, le leggi non sono il prodotto spirituale della coscienza di tutto il popolo, ma della maggioranza. (…) Per ragioni di opportunità, perché in questo campo l’indulgenza sarebbe causa di pericolo per la Repubblica e per la democrazia, perché la democrazia, che si identifica con la Repubblica, in tanto esiste in quanto sappia difendere se stessa”.

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1 commento su “La pretesa “democraticità” della deriva autoritaria di Orban, Popper e l’art. 139 della Costituzione”

  1. E’ il dilemma analizzato recentemente da Noam Chomsky a proposito dell’uso della forza in politica internazionale e sintetizzato dalla formula “illegale ma legittimo”. L’uso della forza è legittimo nel quadro delle norme e procedure della carta dell’ONU di fronte a una minaccia reale e devastante. Come nel diritto internazionale dove, l’obbiettivo essenziale è preservare l’umanità dalla maledizione della guerra, così per i “pieni poteri” di fronte a una epidemia effettivamente devastante, si tratta di rispondere efficacemente preservando la democrazia dalla maledizione della dittatura. Ho dei dubbi che “pieni poteri”, pur legalmente approvati, ma indefiniti nel tempo in una situazione di cui non è possibile prevedere un termine, e accompagnati da limitazioni delle libertà costituzionali estranee alla situazione sanitaria (libertà di opinione), possano essere definiti legittimi.

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