Il giudice di Milano e la strana tempistica del ricorso Onida

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imagedi Roberto Bin

Di fronte al ricorso di Onida e Randazzo, il giudice Loreta Dorigo del Tribunale civile di Milano ha comunicato che si prendeva una decina di giorni per decidere. Per decidere cosa, esattamente?

Il ricorso Onida-Randazzo è un ricorso d’urgenza che chiede un intervento cautelare (ex 700 cpc) diretto “a ottenere l’accertamento del diritto degli elettori che qui agiscono di esercitare il proprio diritto di voto nel prossimo referendum in piena libertà”, e quindi “pronunciandosi su uno o più quesiti referendari che abbiano i necessari caratteri di omogeneità, gli stessi richiesti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale relativa al referendum abrogativo”. Per questo motivo i ricorrenti chiedono che la Corte costituzionale sia investita della questione incidentale di costituzionalità delle norme rilevanti della legge n. 352 sul referendum costituzionale, “nella parte in cui, disciplinando la formulazione del quesito referendario, non tengono conto di detta esigenza di omogeneità”. E su questa richiesta che il giudice si è riservata di riflettere.

Che abbia bisogno di riflettere lo si può capire, perché la accettazione della richiesta dei ricorrenti implica il superamento di un’intera foresta di ostacoli. Ma non è questo che mi suscita meraviglia: la malsana italica abitudine di portare ogni tipi di dissenso o conflitto davanti al giudice è ben nota e provoca di frequente l’intasamento delle aule giudiziarie.

Ma qui c’è anche una questione di tempi. Vediamo perché.

Con atto di citazione del 20 giugno 2016 alcuni avvocati milanesi (C. Tani, A. Bozzi, I. Tani e E. Zecca) promuovono un’azione civile che ha lo stesso contenuto (accertamento del diritto di votare nel prossimo referendum in piena libertà e quindi non con un quesito bloccato su molteplici complesse questioni), e chiedono pertanto al giudice di sollevare la questione di legittimità dell’art. 12 della legge 352/1970 sul referendum che tale ipotesi non contempla.

A quell’epoca non era ancora stato emanato il decreto con la fissazione della data del referendum, ma si immaginava che esso fosse imminente: per cui gli stessi avvocati, temendo che i tempi necessari per prendere in considerazione la loro richiesta non consentisse di provocare una decisione della Corte costituzionale tempestiva, che cioè precedesse lo svolgimento del referendum, depositavano il 22 luglio 2016 un ricorso d’urgenza (ex art. 700 cpc) chiedendo al Tribunale di Milano un provvedimento cautelare con lo stesso oggetto (la tutela della libertà di voto) e attraverso lo stesso strumento dell’eccezione di incostituzionalità. Nonostante il periodo festivo, l’udienza veniva fissata per il 29 agosto 2016 e con nomina del giudice Loreta Dorigo

Da allora non si è più avuta alcuna notizia in merito al ricorso. Ma l’11 ottobre la stampa diffonde la notizia del ricorso presentato da Onida e Randazzo, e l’eco sui mass media è enorme. Degli sviluppi processuali non si sa moltissimo, però. Si sa che ad occuparsene sarà anche in questo caso la dott. Loreta Dorigo; si sa che si aspettava una decisione per il 27 ottobre, ma così non è stato; si sa che invece il 3 novembre il presidente della prima sezione dott. Gandolfi comunicava alla stampa che la decisione non ci sarebbe stata “prima di una decina di giorni”.

Il giudice ha deciso di non riunire i due ricorsi d’urgenza, e queste sono scelte processuali incensurabili. Ma si tratta di due provvedimenti entrambi d’urgenza e con la medesima domanda: in entrambi si solleva la stessa questione di legittimità costituzionale. Quindi il giudice è almeno dal 29 agosto che riflette sulla questione. Possibile che non ne abbia avvertito l’assoluta urgenza sino a quando non le è stato presentato il secondo ricorso: e che da allora abbia ancora bisogno di soppesare la questione.

I tempi sono importanti (l’urgenza, appunto). Se ha intenzione di sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale sarebbe opportuno che essa avesse il tempo di rispondere prima dell’effettuazione del referendum. Non ci sarebbe – e ovvio – nessun effetto automatico di sospensione del referendum. Anche perché la Corte costituzionale è padrona di fissare la propria agenda di lavoro, e potrebbe anticipare la trattazione della questione. E’ già capitato, per esempio, nel 2006 quando l’associazione La rosa nel pugno sollevò conflitto di attribuzione contro le Camere che, modificando le norme sulla raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche, avrebbero ostacolato la presentazione delle sue liste. Il ricorso, depositato il 7 febbraio, fu deciso in quindici giorni, con decisione depositata il 22 febbraio.

I tempi tecnici per la pronuncia della Corte ci sono però solo se la Corte decidesse (come nel 2006) di liberarsi della questione senza entrare nel merito. Se invece la Corte ritenesse necessario affrontare il merito della questione i tempi si allungherebbero superando la data del 4 dicembre. Ma la Corte non avrebbe alcun potere di rimandare la votazione: questo lo dovrebbe fare semmai il Governo, probabilmente ricorrendo a un decreto-legge di proroga dei tempi fissati tassativamente proprio dalla legge sul referendum (provvedimento che si potrebbe emanare solo con l’accordo di tutte le forze politiche). In teoria però il radicamento della questione davanti alla Corte costituzionale non inciderebbe in modo diretto sullo svolgimento del referendum, che potrebbe essere regolamento votato. Se poi la Corte decidesse di accogliere il ricorso e dichiarare illegittima la legge sulla cui base è stato scritto il quesito del referendum, il suo esito sarebbe ovviamente annullato. Ho qualche sospetto che il mio diritto di voto alla fine ne sarebbe parecchio compromesso!

E poi è davvero così complicato rispondere alle eccezione di incostituzionalità sollevate contro dell’art. 12 della legge 352/1970? In effetti è difficile trovare una risposta sfogliando i manuali di diritto costituzionale, che per lo più del problema non si sono affatto fatti carico. Ma già questa è forse una risposta implicita. Tuttavia una risposta esplicita da qualche parte si può anche trovare. Per pudore non citerò il manuale di cui sono co-autore, ma qualcosa di significativo si può trovare anche in un testo classico, il Diritto costituzionale di Livio Paladin: “lo scopo perseguito dai promotori del referendum… consiste nel bloccare il procedimento di legislazione o di revisione costituzionale, provocando un voto popolare negativo e mantenendo in vigore la Costituzione nel suo testo originario… E in vista di questa implicita ratio di garanzia dell’ordinamento costituzionale positivo, si spiega il divario che passa tra la disciplina del referendum abrogativo delle leggi ordinarie… e quella dettata per l’approvazione delle leggi costituzionali”.

Tolto dal campo ogni tentazione di trasporre per analogia una disciplina dei referendum abrogativi a quelli costituzionali, resta poi la non piccola questione di che cosa viene chiesto alla Corte. Chiedere una dichiarazione di illegittimità di una legge “nella parte in cui non prevede…”, quelle che si chiamano in gergo sentenze “additive”, perché aggiungono una norma nuova, obbliga il giudice che solleva la questione di indicare il “verso dell’addizione”, cioè la norma da aggiungere. Dov’è tale norma? Chi dovrebbe “spacchettare” il quesito referendario? Un simile quesito non potrebbe essere preso in considerazione dalla Corte costituzionale: il che significa che essa potrebbe dichiararlo inammissibile con semplice ordinanza pronunciata in camera di consiglio, come ne caso della La rosa nel pugno. Ma almeno quei quindici giorni sarà bene che siano dati alla Corte! Ecco perché i tempi contano tanto.

Roberto Bin

 

 

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