Chiamarsi “sindaca” è illegittimo?
Un malinteso sull’uguaglianza

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di Gabriele Maestri

Molti telegiornali hanno dato con rilievo la notizia dell’ordinanza con cui il tribunale di Roma aveva respinto il ricorso che chiedeva di dichiarare l’ineleggibilità di Virginia Raggi allo scranno più prestigioso del Campidoglio, nonché la nullità del «Regolamento e codice di comportamento» per candidati ed eletti del Movimento 5 Stelle a Roma. Al di là del contenuto della decisione (non sempre ben comunicato dai notiziari), c’è un altro punto interessante, sul piano giuridico e linguistico: all’interno del suo servizio sulla vicenda, il Tg2 ha parlato di «sindaca», il Tg5 – dando solo la notizia dallo studio – di «ineleggibilità […] a sindaco», più o meno come il Tg3 (nel lancio di un collegamento); il Tg1 e il Tg La7 se la sono cavata senza citare la carica. L’ordinanza, invece, ha indicato Raggi come «(eletta) Sindaco di Roma».

Questa breve rassegna mostra chiaramente che, in tema di linguaggio di genere, si è lontani dall’adottare una posizione condivisa, anche solo tra operatori dell’informazione. Il dibattito sulla possibilità e sull’opportunità di volgere al femminile i nomi delle cariche politiche e professionali ricoperte da donne non è certo nuovo e, negli anni, è stato analizzato soprattutto sul piano sociologico, oltre che linguistico; da alcuni giorni peraltro si è aggiunto pure quello giuridico, anzi, espressamente costituzionale.

Ciò è dovuto alla pubblicazione, su Affaritaliani.it, di un articolo di Massimo Sgrelli – già a capo del Dipartimento del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi presidente del comitato scientifico dell’Accademia del Cerimoniale – in cui si sostiene che «declinare al femminile le cariche pubbliche se coperte da donne […] è una decisione istituzionalmente non corretta e monca»: essa sarebbe non solo poco rispettosa della storia delle parole e della «neutralità delle definizioni disposte dalla legge», ma addirittura «incostituzionale», contrastando con i principi sanciti nella Carta.

Il testo ha riacceso le polemiche sull’uso dei titoli al femminile ed è stato pubblicato un mese dopo le dichiarazioni del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, citate da Sgrelli per contestare il parere dell’Accademia della Crusca che legittimava le forme femminili. L’ex capo dello Stato, senza rischi di essere frainteso – per di più rivolto a Valeria Fedeli e davanti a Laura Boldrini, tra le maggiori fautrici di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere in Palamento – aveva parlato di «trasformazione di dignitosi vocaboli della lingua italiana nell’orribile appellativo di “ministra” o nell’abominevole appellativo di “sindaca”»: Napolitano ha così scatenato l’incredibile applauso del pubblico in sala (e i «Bravo!» gridati, ça va sans dire, da uomini), offrendo argomenti insperati («Lo dice pure un ex Presidente della Repubblica!») ai sostenitori dell’uso dei titoli al maschile, gli stessi che ora traggono nuova linfa dalle parole di Sgrelli.

Il giurista che pratica la politica, come osservatore o interprete, è abituato a considerare con prudenza ogni richiamo alla Costituzione, senza mai mettere da parte il timore che quella parola non sia stata pronunciata del tutto a proposito: vale la pena dunque leggere con attenzione un testo che, a prima vista, non convince. Scorrendo il contributo di Sgrelli, si trova innanzitutto che la flessibilità al femminile dei nomi delle cariche »«viola la neutralità delle definizioni disposte dalla legge. Se «ogni vocabolo ha una propria desinenza storica, maschile, femminile, che non connota una mascolinità o una femminilità di genere» e ciò vale pure per qualifiche pubbliche e professionali, «affermare l’opposto produce effetti dannosi e lesivi della dignità della donna»: la desinenza femminile a parole maschili «appare un accomodamento sopravvenuto, teso a sottolineare che la carica è ricoperta da una donna, quasi fosse un evento raro se non anomalo».

Già qui affiorano i primi dubbi. Non c’è ovviamente nulla di anomalo (se non per chi non ha fatto pace con la democrazia paritaria o duale) nel fatto che una donna occupi una carica, mentre è più faticoso smentire che quest’eventualità sia rara (i numeri delle presenze nelle istituzioni, in particolare quelli relativi alle posizioni apicali, parlano chiaro). La desinenza storica non avrà forse una connotazione di genere, ma di fatto non poche persone l’hanno vissuta così, anche in seguito all’evoluzione delle sensibilità dei cittadini elettori: non si vede il senso di parlare di «accomodamento sopravvenuto» (anche considerando che l’uso di certe parole al femminile, come «ministra», non è così recente come si potrebbe pensare, a dispetto di chi rifiuta l’uso della forma al femminile “perché suona male”) e non si capisce perché sottolineare che la carica è ricoperta da una donna, in un contesto che nei ruoli di maggior prestigio ha ancora una presenza femminile ridotta, dovrebbe essere lesivo della dignità della donna stessa.

Non convince neanche la considerazione in base alla quale «sostenere il principio che la definizione della carica deve essere attagliata al genere di chi la ricopre obbliga perfino ad indagare aspetti molto personali, come l’orientamento sessuale del soggetto, che potrebbe non corrispondere con le risultanze anagrafiche». Se si lascia del tutto – come è ora – alla persona la decisione sull’etichetta da utilizzare (sindaco/ministro, signora sindaco/ministra, sindaca/ministra, …), appare per lo meno fuori luogo parlare di “obbligo a indagare aspetti molto personali” (e, in ogni caso, più che di orientamento sessuale, sarebbe appropriato parlare di identità di genere) e non si capisce come il cittadino potrebbe restare confuso.

Subito dopo, però, Massimo Sgrelli si sposta sul terreno giuridico, invocando a sostegno della sua tesi addirittura l’art. 3 della Costituzione: «Ciascuno – scrive – ha libero accesso a cariche e impieghi pubblici senza distinzione fra uomini e donne. Per cui non si può avvalorare alcuna distinzione di genere nella qualificazione delle cariche, fondata sulla personalità di chi la ricopre». Sottolineare il genere di chi riveste una carica pubblica, dunque, sarebbe precluso dall’art. 3, che «ha annullato, a monte, questa possibilità, affermando, appunto, l’eguaglianza generale»; addirittura, invocare «tale distinzione» significherebbe anteporre «aspetti personalistici a quelli istituzionali», prestando più attenzione alla persona che all’incarico, cosa che sarebbe «incostituzionale», perché l’ordinamento «pretende che gli aspetti privati di chi esercita funzioni pubbliche rimangano accantonati».

Di fronte a queste posizioni, lo studioso di diritto costituzionale che sia attento più al diritto vivente che al rispetto “sacro” dei testi normativi non può che restare perplesso. Nessun dubbio sul libero accesso alle cariche pubbliche indistinto tra uomini e donne (ex art. 51, comma 1 Cost.), ma questo non c’entra nulla col nome che a queste cariche si dà, con un dato formale che non si accompagna (né, ovviamente, potrebbe accompagnarsi) ad alcuna differenza sostanziale del ruolo a seconda che sia rivestito da un uomo o da una donna. La lettura che dell’art. 3 dà l’esperto di cerimoniale, poi, è per lo meno opinabile, sotto vari profili.

In primis, è difficile pensare che i costituenti pensassero di escludere la versione al femminile dei nomi delle cariche: gli artt. 3 e 51 sono stati plasmati e approvati, piuttosto, per lasciare alle spalle un’epoca in cui alle donne era inibito l’accesso a certi ruoli (a prescindere dai loro nomi). Di più, il fatto che l’art. 3 esprima il principio di ragionevolezza, strumento per valutare la legittimità costituzionale delle norme, consente varie riflessioni: è ragionevole, ad esempio, considerare incostituzionale la versione femminile di «sindaco», «assessore» e «ministro», quando nei documenti ufficiali delle Camere si parla senza problemi di deputate e senatrici, benché le disposizioni costituzionali e regolamentari non riportino mai il nome della carica flesso al femminile? Ed è ragionevole che norme pensate per garantire e ampliare i diritti delle persone si possano tradurre nell’imposizione di un disagio a parte dei cittadini (le donne che dovrebbero tollerare la carica al maschile)? E, infine, è ragionevole fare questo in nome del rispetto (solo formale) di un testo nato in un altro contesto socioculturale, ma che va interpretato alla luce della contemporaneità?

In effetti, se si considerano le prime donne che nel 1946 ottennero la guida di alcuni comuni, è quasi certo che nei documenti ufficiali ciascuna fosse appellata come «sindaco» (sebbene per i giornalisti e nel quotidiano si usasse spesso «sindaca» e ancor di più «sindachessa»): allora non si era ancora sviluppata una sensibilità diffusa sul tema (e quindi era più difficile porre il problema), ma è possibile che le stesse donne abbiano scelto consapevolmente di usare la forma «sindaco», magari per essere rispettate “come un uomo”. Ora, però, le cose sono cambiate e non c’è una disposizione costituzionale più attenta ai cambiamenti sociali e alle istanze dei cittadini dell’art. 3: proprio attraverso quella via si è dato ingresso, nel nostro ordinamento, a gran parte dei “nuovi diritti” e si è dato risposta a tanti bisogni via via emersi, dunque non si vede perché non potrebbe trovare accoglimento l’esigenza (tra l’altro, priva di qualsiasi risvolto economico, fattore che spesso impedisce o rallenta il riconoscimento di certi diritti) di volgere al femminile il nome delle cariche pubbliche manifestata da alcune delle donne che le ricoprono.

Anche per questo discorso in chiave evolutiva, suona francamente inaccettabile l’affermazione di Sgrelli, per cui «una decisione della Sindaca è un provvedimento amministrativo impugnabile, visto che la qualifica di Sindaca non è prevista dal nostro ordinamento e dalla legge». Quale sarebbe il vizio, in concreto? In cosa sarebbe menomato il documento? Se l’impugnazione di un atto motivata solo dall’uso della qualifica «sindaca» o di altre simili risulterebbe figlia di una concezione piuttosto “passatista” ed esageratamente formale del diritto, ancora più incomprensibile sarebbe una sentenza che annullasse lo stesso atto per quel motivo, senza alcun esercizio di prudentia da parte del giudice amministrativo.

Si può anche sostenere – come fa Sgrelli, accodandosi ad altri «esperti di cerimoniale e di formalità istituzionali» – che l’Accademia della Crusca  «ha competenza sul linguaggio letterario, giornalistico, sui vocaboli e sulla terminologia correnti», mentre «non ne ha alcuna sull’idioma ufficiale e legale, determinato esclusivamente dalla legge». Ma, se quello della Crusca era e resta un parere (non vincolante, ma nemmeno perentorio e certamente espresso in toni più pacati di quelli usati da Sgrelli), la realtà è che non è un vero “diritto vivente” (e, si sarebbe tentati di dire, non è un “buon” diritto) quello che si ostina a salvare formule non avvertite più come adeguate da una parte significativa della società, preferendo il rispetto delle forme a quello della sostanza.

Per il futuro, se si volesse insistere nell’usare una forma con «valore neutrale e indistinto», si potrebbe utilizzare il nome dell’ufficio (Presidenza, Segreteria, Assessorato, …), questo sì indipendente dal sesso della persona che lo ricopre; il problema rimarrebbe con l’incarico di sindac*, che non ha un nome d’ufficio corrispondente di facile utilizzo. Restando al presente, un giurista avveduto dovrebbe prendere in seria considerazione l’idea di «democrazia duale» proposta, anche di recente, da Barbara Pezzini: le differenze tra uomini e donne esistono, ma invece che annullarle in norme ed espressioni neutrali e indistinte sarebbe opportuno valorizzarle come espressioni di due modi di essere di un’unica universalità, da considerare entrambi e insieme. Voler imporre il titolo di «Sindaco» (con la maiuscola e al maschile) anche a chi non lo sente adatto a sé non valorizza, casomai annulla: non è questione di politically correct o di cedimenti al femminismo, ma di semplice esercizio di buon senso e comprensione della società.

 

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