Biotestamento: cosa dice la legge
e le sentenze di Cassazione e Corte costituzionale

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di Giovanni Di Cosimo

La Camera dei deputati ha finalmente approvato la proposta di legge sul cosiddetto biotestamento. Adesso la palla passa al Senato e non è detto che si giunga all’approvazione definitiva prima della fine della legislatura. Qualche anno fa una regione ha istituito il registro regionale delle libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, relative alla “volontà del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale” (art. 2.5 lr Friuli 4/2015). Ma la Corte costituzionale ha annullato quella legge regionale perché la materia (ordinamento civile) è di competenza esclusiva della legge statale (sent. 262/2016).

Ad ogni modo, in mancanza di una specifica legge, il tema è già stato affrontato nelle aule dei tribunali. Infatti, al contrario del legislatore, i giudici non possono tergiversare e devono decidere i casi che vengono loro sottoposti. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la terapia per una persona in stato vegetativo permanente, consistente nella idratazione e alimentazione artificiali, può essere interrotta su richiesta del tutore, nel caso in cui la richiesta corrisponda alle opinioni espresse in passato da quella persona (Cass. civ., sez. I, sent. 21748/2007 relativa alla vicenda Englaro). La Corte ha fissato due condizioni affinché il giudice possa autorizzare la sospensione delle terapie: a) l’irreversibilità dello stato vegetativo, nel senso che non vi deve essere alcuna possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) l’accertamento univoco della volontà di rifiutare i trattamenti medici, sulla base delle dichiarazioni, della personalità, dei convincimenti.

Inutile dire che il tema divide sul piano etico/religioso. Resta però chiaro il confine con l’eutanasia: il biotestamento è un documento con cui la persona esprime la propria volontà di sospendere le cure mediche (tutte o alcune) nell’eventualità che in futuro non sia più in grado di autodeterminarsi; l’eutanasia, invece, consiste nel procurare volontariamente la morte a una persona affetta da una malattia inguaribile, allo scopo di porre fine alla sua sofferenza. Nel primo caso, la persona vuole che siano sospese le terapie quando non vi sono più speranze di recupero, e in questo modo accetta la fine naturale della vita; nel secondo caso la vita viene anticipatamente interrotta con un atto apposito.

Sul piano più strettamente giuridico, alla base del biotestamento stanno la libertà di autodeterminazione della persona e il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione, che implica il diritto di rifiutare le cure mediche.  In questa prospettiva, il testo approvato in prima lettura alla Camera stabilisce che ogni persona maggiorenne, “in vista di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi” può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari. A questo fine viene previsto uno strumento, le ‘disposizioni anticipate di trattamento’ (DAT). In concreto, il testo fa una cosa semplice: consente alla persona di stabilire come vuole essere curata qualora un giorno cada in stato di incoscienza permanente.

L’altro contenuto del testo approvato della Camera riguarda il cosiddetto ‘consenso informato’ cioè l’idea che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” (art. 1.1). Anche in questo caso il concetto è stato già approfondito dai giudici. Il testo si pone in particolare sulla scia di una sentenza della Corte costituzionale secondo cui “il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»” (sent. 438/2008).

 

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