CORTE DI STRASBURGO
Il giudice unico e la motivazione di irricevibilità

Print Friendly, PDF & Email

di Davide Galliani*e Giulio Ubertis**

Una bella notizia. La Corte di Strasburgo, in data 1° giugno 2017, ha comunicato, ufficialmente, nel proprio sito internet, che dal giugno 2017 cambierà la procedura in sede di giudice unico, chiamato a decidere la ricevibilità o l’irricevibilità dei ricorsi. Finalmente, il ricorrente, insieme alla decisione di irricevibilità, firmata dal giudice unico (che non può essere il giudice eletto per lo Stato nei confronti del quale il ricorrente ha presentato il ricorso), potrà ricevere una lettera nella quale trovare i riferimenti in base ai quali desumere i motivi dell’irricevibilità.

Un passo in avanti da valutare, senza alcun dubbio, positivamente, visto che, ad oggi, il ricorrente riceveva unicamente una lettera con la quale veniva informato che il ricorso non aveva soddisfatto i requisiti per essere ricevibile. Punto. Null’altro era specificato.

Ora, come anticipato, vi sono buone ragioni per accogliere positivamente la nuova procedura, anche se non rimane che attendere: bisognerà leggere e valutare le motivazioni di volta in volta alla base dell’irricevibilità. Onde evitare di prendere, allo stato attuale, qualsiasi altra posizione, che del resto sarebbe assolutamente azzardata, altro non si può fare che svolgere un’analisi “a prima lettura” del comunicato ufficiale della Corte.

Intanto, non può sfuggire un aspetto. La decisione del giudice unico sarà presa in inglese o francese e da lui sottoscritta, mentre la lettera che accompagna la decisione, contenente la motivazione dell’irricevibilità, sarà redatta nella lingua del ricorrente. Da un certo punto di vista, non poteva che essere questo il metodo. Se il ricorso può essere redatto nella lingua madre del ricorrente, è evidente che alla base di questa possibilità vi è la constatazione che sarebbe impensabile obbligare il ricorrente a conoscere per forza di cose l’inglese o il francese. Una volta depositato il ricorso, le successive fasi avvengono in inglese o in francese, ma appunto solo le fasi successive. Pertanto, appare quasi inevitabile che anche le motivazioni dell’irricevibilità debbano essere comunicate nella lingua madre.

Non solo. La regola che presiede il giudizio del giudice unico è quella già richiamata per la quale egli non può essere il giudice eletto per lo Stato nei confronti del quale il ricorso proviene. Non occorre approfondire i motivi di una tale (giusta) scelta. Che però significa anche un’altra cosa: il ricorso, una volta depositato alla Corte, è presentato al giudice unico insieme alla documentazione prodotta dai giuristi presenti nella Corte: evidentemente quelli che conoscono bene la lingua nella quale il ricorso è stato proposto.

A questo punto, si apre una seconda considerazione, da approfondire. Se, come dice il comunicato ufficiale, la lettera con la motivazione dell’irricevibilità sarà redatta nella lingua del ricorrente, il punto è comprendere gli spazi che si aprono a proposito dei ruoli, rispettivamente, dei giuristi e del giudice unico. Questo secondo, firmando la decisione, se ne assume anche la responsabilità formale. E non potrebbe essere altrimenti. Ma, ecco la questione, servirà capire il profilo per così dire più sostanziale: quale il peso dei giuristi e quale quello del giudice nelle motivazioni finalmente contenute nelle lettere inviate al ricorrente?

Il terzo aspetto si ricollega al precedente. Ad oggi, non è dato sapere altro se non che la decisione (e non la lettera) includerà “in many cases, reference to specific grounds of inadmissibility”. Senza considerare un primo dubbio (i riferimenti a questi specific grounds dovranno comparire nella decisione del giudice o nella lettera?), la questione sulla quale si dovrà riflettere riguarda il contenuto della decisione del giudice unico (o in alternativa della lettera comprensiva della motivazione).

Cosa ci si deve attendere? Un semplice riferimento a uno dei parametri di cui all’art. 35 della Convenzione europea di diritti dell’uomo che non è stato soddisfatto ai fini della ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso interne, ricorso anonimo, identico ad altri senza nuovi fatti, già presentato presso altre istanze internazionali, manifestamente infondato, abusivo, assenza di danno rilevante) oppure qualche ulteriore indicazione più specifica? Ancora: sarà operato qualche riferimento al merito oppure sarà veramente una decisione (o una lettera) che si fermerà agli aspetti procedurali? Se qualche cenno sarà svolto riguardo al merito (cosa che, leggendo il comunicato, sembra possibile, nel momento in cui ribadisce che la Corte di Strasburgo mantiene, a contrario, la possibilità di “global rejections in some cases, for example, where applications contain numerous ill-founded, misconceived or vexatious complaints”), esso sarà solo di tipo formale (ad esempio, indicando almeno l’articolo della Convenzione per il quale la doglianza è irricevibile) o anche sostanziale (ad esempio, richiamando qualche precedente cui “appoggiare” la decisione di irricevibilità)?

Una questione che pare rilevante evidenziare è infine quella relativa alla divulgazione della decisione del giudice unico (o della lettera con la motivazione dell’irricevibilità). Il comunicato, in effetti, afferma che esse saranno inviate unicamente al ricorrente. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno che almeno dell’esistenza del ricorso e dei motivi di inammissibilità fosse data notizia nel database HUDOC della Corte.

Chiunque può facilmente capire l’importanza di questo aspetto, tutt’altro che secondario: per gli altri futuri ed ipotetici ricorrenti, per lo stesso Governo parte resistente, per i giudici statali di merito, ma anche di legittimità e ovviamente per la dottrina, alla quale va pur sempre riconosciuto di aver contribuito alla nuova procedura decisa dalla Corte.

Vero che più importanti della dottrina, a questo fine, sono apparsi gli Stati, che hanno chiesto la nuova procedura con la Dichiarazione di Bruxelles del marzo 2015. Ed è egualmente vero che, finalmente, sono stati gli stessi giudici a comprendere che non si poteva più attendere oltre, essendo in gioco lo stesso ruolo del giudicare da parte di una Corte europea dei diritti dell’uomo. La pretesa scusante che riguarda l’enorme arretrato fino a che punto può reggere se in gioco vi è la stessa giustificazione del giudicare, ossia il motivare? Tuttavia, anche la dottrina ha fatto la sua parte. E come sempre è chiamata a continuare in questa sua opera, seguendo da vicino gli sviluppi di questa svolta, che segna una tappa fondamentale. Tutta da verificare, beninteso, ma almeno da Strasburgo arriva un segnale importante: la giustizia non è un’azienda; le sentenze, le ordinanze, le decisioni non sono dei “prodotti”; l’efficienza è importante ma non è il solo valore che deve guidare una corte.

 

* Prof. associato di diritto pubblico e di diritti fondamentali, Università degli Studi di Milano

** Prof. ordinario di diritto processuale penale e di epistemologia giudiziaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

1 commento su “CORTE DI STRASBURGO <br> Il giudice unico e la motivazione di irricevibilità”

  1. Bravi Davide e Giulio, condivido appieno i vostri rilievi. L’irricevibilità non deve essere il responso della Sibilla, ma la trasparente rappresentazione dei vizi logici del ricorso. Resta il problema della non impugnabilità della decisione di irricevibilità, che rischia di ridurre la motivazione a una formula di stile.

    Rispondi

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.