Un bimbo felice, con due mamme:
lo dice la Cassazione

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Si segnala la recentissima sentenza 14878 del 15 giugno 2017, in cui la prima sezione della Cassazione cassa una decisione della Corte di appello di Venezia che aveva ritenuto corretto rigettare la domanda di due donne, sposatesi nel Regno Unito, di rettificare lo stato civile del bambino, figlio biologico di una delle due ma nato in un “comune progetto procreativo” della coppia.

La Corte d’appello di Venezia aveva ritenuto conforme alla “granitica” giurisprudenza italiana il requisito della differenza di sesso dei coniugi perché si possa contrarre matrimonio. Le due donne non avevano richiesto la registrazione del loro matrimonio, ma la Cassazione ritiene che la richiesta di rettificazione dell’atto di nascita del minore come figlio delle due donne presuppone un esame circa la contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o di una forma di convivenza legale tra di loro. La Corte di Venezia si era espressa prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili (legge 76/2016). Come osserva ora la Cassazione, benché la legge non modifichi la disciplina delle adozioni, ammettendo la step-child adoption, vi sono importanti precedenti della Cassazione stessa (sentt. 12962/2016 e 19599/2016) che hanno portato a stabilire alcuni importanti principi: l’ordine pubblico impedisce la trascrizione in Italia di atti dello stato civile per salvaguardare “esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”; ma la trascrizione in Italia di un atto di stato civile validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita del figlio da due madri, non contrasta con l’ordine pubblico. Non c’entra neppure il divieto di maternità surrogata, dato che la donazione di un ovulo da una donna alla propria partner, che partorisce grazie al gamete di maschio anonimo, realizza un caso simile ad una fecondazione eterologa; per cui nulla impedisce il riconoscimento in Italia di un atto di nascita estero, in cui il nato risulti figlio di due madri (quella che ha partorito e quella genetica).

La sentenza è interessante anche per l’esame della giurisprudenza e delle norme internazionali sull’ordine pubblico internazionale (che limita l’applicazione in Italia del diritto straniero), sul rispetto della vita familiare, sull’interesse del minore. Per cui è una sentenza che rafforza e sviluppa i recenti precedenti della Cassazione in questa difficile materia.

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