Esenzioni fiscali alle organizzazioni religiose sono aiuti di Stato? La risposta della Corte di Giustizia

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di Roberto Bin

Una recente decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE (sent. 27 giugno 2017, in causa C-74/16) afferma che “un’esenzione fiscale di cui beneficia una congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, tali attività siano economiche”. La questione era sorta nel corso di un giudizio promosso dalla Congregazione delle Scuole Pie di un comune spagnolo per il rifiuto dello stesso comune di rimborsare la somma pagata dalla Congregazione a titolo di imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere (ICIO).

La Corte di giustizia ripercorre la sua giurisprudenza sugli aiuti di Stato e l’incidenza che essi producono come fattore di distorsione della concorrenza, riconoscendo che l’esenzione dall’ICIO a favore della Congregazione avrebbe come effetto “di rendere più attraente la fornitura dei suoi servizi di insegnamento rispetto a quella dei servizi offerti da istituti parimenti operanti sul medesimo mercato”.

Spetta però al giudice nazionale valutare due profili. Anzitutto se le attività “esenti” abbiano o meno natura commerciale: per giurisprudenza costante della Corte, costituisce un’attività economica “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”, a prescindere dal soggetto che la svolga e anche dalla circostanza che l’offerta di beni o di servizi sia fatta senza scopo di lucro, “poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro”. Costituiscono servizi qualificabili come «attività economiche» le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione, quale corrispettivo economico della prestazione: i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati costituiscono servizi perché lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell’offrire un servizio in cambio di una remunerazione. Non è necessario che tale finanziamento privato sia assicurato principalmente dagli studenti o dai loro genitori, dal momento che il carattere economico di un’attività non dipende dal fatto che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano. Inoltre, se uno stesso istituto esercita più attività, al tempo stesso economiche e non economiche, deve tenere una contabilità separata per quanto riguarda i diversi finanziamenti ricevuti, in modo da escludere qualsiasi rischio di sovvenzione «incrociata» delle sue attività economiche mediante fondi pubblici di cui beneficia a titolo delle sue attività non economiche.

La seconda valutazione che spetta al giudice nazionale riguarda l’ammontare dell’aiuto concesso. Per il diritto europeo, infatti, si ritiene che gli aiuti non eccedenti un tetto massimo di EUR 200.000 sull’arco di tre anni non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza, di modo che misure di questo tipo sono escluse dalla nozione di aiuti di Stato. Spetta quindi al giudice verificare se tale soglia venga raggiunta prendendo in considerazione soltanto i vantaggi dei quali la Congregazione abbia beneficiato a titolo delle sue eventuali attività economiche, dovendosi invece escludere da tale calcolo le attività non economiche.

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