di Roberto Bin
Sembra che questa sia la strategia seguita dai vertici delle istituzioni e dai partiti di maggioranza, almeno secondo la stampa: si fissa a marzo la data delle elezioni, sciogliendo anticipatamente le Camere, senza che il Governo si dimetta. Anzi, proprio per evitare a Gentiloni l’obbligo di dimettersi, meglio è che nulla sia proposto al parlamento nella coda di legislatura, nulla in cui il Governo debba impegnarsi: perché, se venisse posta la fiducia su una proposta di legge importante – per esempio quella che viene usualmente chiamata lo jus soli – forte sarebbe il rischio che il Governo perda la votazione al Senato e debba dimettersi. Ecco allora la fake-news: “Gli uffici della presidenza della Repubblica hanno già verificato che ci sono precedenti che lo consentono: il governo potrà mantenere la pienezza dei suoi poteri per il disbrigo degli affari correnti, con una interruzione solo “tecnica”. Davanti alle nuove Camere presenterà, inevitabilmente, dimissioni “formali”: un segno di rispetto nei confronti del nuovo Parlamento, ben diverso però da dimissioni motivate da una sfiducia (così Il fatto quotidiano di pochi giorni fa).
Non so che cosa abbiano verificato “gli uffici della Presidenza”, ma quello che i giornali sostengono è falso, è giuridicamente un non-senso. La regola è semplice: entro 10 giorni dalla nomina, il Governo deve chiedere la fiducia alle Camere. È con un atto proposto da un certo numero di parlamentari, in ciascuna Camera, che viene votata la fiducia: è una mozione – tipico atto parlamentare – che deve essere motivata. I manuali di diritto costituzionale spiegano che la Costituzione, “imponendo la motivazione della mozione di fiducia, richiede che il Governo trovi non tanto un generico sostegno parlamentare, quanto l’accordo con quella parte di Parlamento che si impegna a realizzare un indirizzo politico definito” (Bin – Pitruzzella, Diritto costituzionale, XVIII ed., 2017, 187). Ed è per questa ragione che usualmente si dice che l’indirizzo politico si forma e si mantiene nel rapporto tra Parlamento e Governo, nel “rapporto di fiducia”.
È chiaro che se il Governo si dimette, a causa di un’esplicita mozione di sfiducia di una Camera o per sua autonoma decisione (dimissioni volontarie), quel rapporto si interrompe; ma si interrompe allo stesso modo se viene a mancare l’altro sostegno di quel rapporto, ossia il Parlamento. In entrambi i casi la conseguenza è la stessa: il Governo resterà in carica sino alla nomina del suo successore (quindi dopo le elezioni e terminata quella che potrà essere una lunga trattativa politica); ma non avrà la pienezza dei poteri, perché essa implica la presenza di un rapporto di fiducia e questa implica che i due organi siano entrambi pienamente in funzione. L’idea che il Governo, sciolte le Camere ma non essendo state presentate le sue dimissioni formali, possa mantenere “la pienezza dei suoi poteri” non ha alcun fondamento, tanto è vero che le stesse fonti giornalistiche poi subito precisano che il Governo resta in carica “per il disbrigo degli affari correnti”. Cioè non c’è alcuna pienezza di poteri!
Per definire i poteri del Governo dopo la rottura del rapporto di fiducia si usa un’espressione “tecnica”: resta in carica “per l’ordinaria amministrazione”. Altrettanto si dice del Parlamento ormai sciolto, che a sua volta vede ridotte le sue funzioni. Che cosa sia l’ordinaria amministrazione è cosa su cui molto si può discutere (dice il citato manuale: “Si ritiene così che rientrino nell’ordinaria amministrazione, oltre gli atti privi di rilievo politico, tutti quelli la cui adozione appaia costituzionalmente indefettibile, anche se, in fin dei conti, il concreto accertamento di tali presupposti è rimesso alla valutazione delle forze politiche”: p. 244). Ma è sbagliato pensare che il fatto di rassegnare o meno le dimissioni formali possa incidere sull’estensione degli “affari correnti” che al Governo è consentito gestire a Camere sciolte.
2 commenti su “Una fake-news che gira indistrurbata: se, sciolte le Camere, Gentiloni non si dimette, resta nella “pienezza dei poteri””