In Spagna si decide di decidere. Aperto il dibattito pubblico sull’eutanasia … e in Italia?

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di Ugo Adamo

Quest’anno sia in Italia che in Spagna ricorrono anniversari importanti. Nel nostro Paese si celebrano i Settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, nel Paese iberico sono Quaranta gli anni trascorsi dalla nascita della Carta costituzionale.

Pur in un periodo di regime democratico relativamente breve, il Legislatore spagnolo ha avuto la capacità di normare in maniera sia reattiva che proattiva in tema di diritti civili tanto che, in tale ambito, è riuscito a mantenere un ‘passo avanti’ rispetto a quello italiano. Si ricordino, solo per fare qualche esempio, la disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, il matrimonio omosessuale, il c.d. testamento biologico. In Italia, benché con ritardo di diversi lustri, la distanza dalla disciplina legislativa spagnola è stata lentamente ridotta e poi colmata. Ma la doppia velocità tra i due Legislatori pare si stia nuovamente riproponendo in queste ultime settimane; infatti, mentre il Parlamento italiano è nei fatti silente (come lo è il ‘contratto di governo’ soprattutto in tema di diritti civili), quello iberico, invece, è più che attivo: solo in Spagna si è deciso di aprire un dibattitto pubblico sul tema dell’eutanasia e di farlo, per l’appunto, in un luogo più che appropriato, lì dove risiede la sovranità popolare, vale a dire nel Parlamento (nelle Cortes Generales).

Mentre in Italia – dove il Legislatore ha deciso di non decidere – si attende una ‘difficile’ sentenza della Corte costituzionale (il 23 ottobre è stata fissata l’udienza sull’art. 580 c.p. a valle del c.d. processo Cappato), nell’ordinamento spagnolo lo scorso mese di luglio la Camera dei Deputati ha accolto la proposta legislativa in materia di eutanasia avanzata dal Gruppo parlamentare socialista dopo una deliberazione adottata con 206 voti a favore, 132 contrari e 1 astenuto.

Il disegno legislativo è rubricato Ley Orgánica de regulación de la eutanasia e consta di ben 22 articoli ognuno dei quali suddiviso in numerosi commi. L’articolato è preceduto dai Motivi che hanno spinto alla presentazione del testo che intende assicurare «una risposta giuridica, sistematica, equilibrata e garantista a una domanda, qual è l’eutanasia, sollecitata dall’attuale società».

La legge si prefigge fin da subito l’obbiettivo di stabilire cosa si debba intendere per eutanasia, quali siano i valori costituzionali di riferimento, quali i limiti alle libertà individuate.

Per il Legislatore, con il termine eutanasia non si intende fare riferimento ad altre situazioni già lecite nell’ordinamento spagnolo (così come in quello italiano); non ci si riferisce cioè ai concetti errati e fuorvianti di ‘eutanasia passiva’ (essendo dinanzi ad un rifiuto delle cure) e di ‘eutanasia attiva indiretta’ (essendo dinanzi all’impiego di cure palliative che hanno il solo fine di sedare il dolore fisico e psichico). Per eutanasia (senza aggettivazione alcuna) viene intesa quella pratica medica il cui il nucleo essenziale è così riassumibile: richiesta cosciente e libera da parte di un soggetto malato; raggiungimento di uno stato di malattia talmente grave da essere definito come irreversibile e che comporta che il vivere non sia più accettabile dalla (e solo dalla) persona richiedente la pratica eutanasica; espressione del principio personalista e della libera autodeterminazione del soggetto richiedente.

Alla base della decisione della presentazione della bozza legislativa, vi è la volontà politica di parlamentarizzare un dibattito già da tempo avviato in ambito accademico così come in quello della società civile e che ciclicamente e carsicamente si ripropone all’indomani di casi tragici che continuano a non avere una risposta seppur richiesta. L’odierno dibattito trova l’abbrivio dalla sempre più incisiva influenza che la tecnica (nei paesi ‘sviluppati’) ha sul corpo e più in generale sulla vita di ognuno di noi, tanto che è sempre più ‘naturale’, ad esempio, trovarsi nella condizione di prolungamento dell’aspettativa di vita, anche in condizioni di grave malattia, pur in assenza di cure efficaci ed adeguate o di un significativo miglioramento della qualità della vita stessa.

Il proponente aggancia il tema eutanasico ai diritti fondamentali della libertà, dell’autonomia e del bene della dignità della persona. Ma la tutela di questi diritti, in primis quello della vita, esige che la richiesta di porre fine alla propria vita tramite un facere (vale a dire un intervento attivo) da parte di terzi possa e debba essere avanzata solo ed esclusivamente in alcune, tassative e legalizzate circostanze.

La tutela della vita, come pure della stessa dignità umana – ed in particolare la protezione dei soggetti più deboli e vulnerabili – si assicura proprio garantendo che ogni persona possa sì esprimersi attraverso la propria autodeterminazione, ma sempre nel rispetto di determinati limiti anche quando non si interferisca in sfere giuridiche altrui; d’altronde, in uno Stato costituzionale nessun diritto è da considerarsi esente da limiti, e ciò per scongiurare quella che da C. Schmitt fu definita la «tirannia dei valori». Facendo nostre le parole di R. Dworkin, la ragionevolezza della previsione di limiti all’autodeterminazione si fonda sull’assunto che seppure «ogni persona ha il diritto di prendere da sola decisioni personali importanti [, …] le persone possono fare scelte di tale portata in modo impulsivo o spinte dalla depressione». Per assicurare che l’autonomia del richiedente l’eutanasia si esprima nel modo più pieno e libero ed affinché lo Stato possa adempiere al compito di tutelare il soggetto anche contro se stesso è necessario che il ricorso all’eutanasia sia limitato e rigidamente circoscritto.

D’altronde, in tutti i Paesi dove le pratiche eutanasiche sono riconosciute, il vaglio del controllo della loro costituzionalità è stato favorevole nei riguardi di quelle legislazioni che prevedevano il rispetto di concreti requisiti e garanzie (anche la Corte europea dei diritti dell’uomo assume questa chiave interpretativa).

Nel Capitolo I della proposición de ley si definiscono i termini impiegati nell’articolato, quale, fra gli altri, quello di «invalidità grave cronica» («situazione in cui si produce per la persona malata una disabilità generalizzata, senza che vi siano possibilità di cura ben fondate ed essendovi, d’altra parte, una certezza o un’alta probabilità che tale disabilità possa persistere per il resto della sua vita. Per limitazioni si intendono quelle che influenzano profondamente l’autonomia fisica e le attività della vita quotidiana così come la capacità di espressione e relazione, e che sono procurate dalle sofferenze fisiche o psichiche costanti e intollerabili, senza possibilità di sollievo e considerate come tali dal paziente. Il riferimento all’‘invalidità grave cronica’, a volte, può significare l’assoluta dipendenza dal supporto tecnologico»). Altra espressione descritta dal Legislatore è quella di «malattia grave ed incurabile» (che per sua natura causa sofferenze fisiche o psichiche, costanti e insopportabili, senza possibilità di sollievo, che il paziente considera intollerabili, con una prognosi di vita limitata, in un contesto di progressiva fragilità).

Nel Capitolo II si stabiliscono i presupposti per la richiesta eutanasica, intesa sia come aiuto al suicidio che come omicidio del consenziente: qualsiasi persona maggiorenne (in possesso di cittadinanza o di residenza spagnola) e in piena capacità di agire e decidere può richiedere e ricevere tale aiuto, a condizione che lo faccia in modo autonomo, cosciente e consapevole (anche tramite instrucciones previas, quelle che in italiano possono essere tradotte come disposizioni anticipate di trattamento secondo l’espressione che il Legislatore italiano ha deciso di utilizzare nella l. n. 219 del 2017) e purché si trovi in una situazione di malattia grave ed incurabile o di invalidità grave cronica, causa di sofferenze fisiche o mentali intollerabili.

In ultimo, nel Capitolo III si riconosce il diritto all’obiezione di coscienza dei medici.

Quindi, si avanza la riforma dell’art. 143, comma 4, del Codice penale (in Italia, il riferimento, come è noto, va agli artt. 579 e 580 cod. pen.), in maniera che «non sarà punibile la condotta del medico che con atti necessari e diretti causa o collabora alla morte di una persona quando questa soffre di una malattia grave e incurabile o grave disabilità cronica, nei termini stabiliti dalla legge…».

L’attuale Legislatura terminerà nel luglio del 2020; se le Camere saranno sciolte alla fine della stessa, e non prima, è probabile che il Legislatore riesca a deliberare sulla normativa in questione, benché sia necessaria la maggioranza assoluta, dal momento che la fonte del diritto richiesta non è una semplice legge ordinaria, ma una legge organica, costituendo essa, nel caso particolare – e così come richiesto dalla Costituzione spagnola–, uno sviluppo dei diritti fondamentali.

È possibile ritenere che la legge possa concludere positivamente il suo iter e che durante la discussione intorno al progetto di riforma legislativa possano essere apportate delle modifiche emendative ‘positive’ come quelle che non prevedano una limitazione della richiesta delle pratiche eutanasiche per i soli maggiorenni, estendendole anche ai minori di età (ai soli c.d. minori maturi), fermi restando, ben inteso, i presupposti per la richiesta. Una ulteriore auspicabile modifica potrebbe riguardare l’intervento della Comisión de Control y Evaluación (art. 20) successivo e non preventivo (per come ora sarebbe previsto) all’eutanasia e ciò per non burocratizzare eccessivamente la procedura e per la constatazione che già è richiesto un intervento medico ‘duplice’ per arrestare il pericolo di un pendio scivoloso e limitare il rischio di errore medico («il medico deve consultare un altro specialista che non faccia già parte dell’équipe medica e che sia competente nel campo delle patologie del richiedente; tale medico, dopo aver analizzato la storia clinica ed effettuato l’esame del paziente, deve confermare la presenza delle condizioni stabilite [dalla legge], entro un periodo massimo di 10 giorni. Egli dovrà anche scrivere un rapporto che verrà consegnato al paziente che richiede l’assistenza a morire, e che diventerà parte della sua storia medica»: art. 9, comma 6, della proposición de ley).

In ogni caso, le due previsioni presenti nel disegno di legge (e che qui si auspica possano essere emendate) rimangono comunque ragionevoli (seppur non strettamente imprescindibili) durante una prima fase di elaborazione legislativa.

Prima di chiudere queste brevi note, non sembra superfluo ricordare che quando si norma su un diritto, quello che si permette è un esercizio facoltativo e non obbligatorio e che lo stesso è consentito solo ed esclusivamente in presenza di una richiesta volontaria, libera, id est, da qualsiasi costrizione. L’esercizio del diritto deve attuarsi come esercizio di libertà.

Sono passati vent’anni dalla morte del cittadino spagnolo R. Sampedro procurata con l’aiuto di chi è rimasto ignoto, e ancor di più da quando egli stesso scriveva che «solo il tempo e lo sviluppo delle coscienze qualificheranno la mia richiesta come ragionevole o meno» e rispondeva che «una vita che nega la libertà non è vita» a chi affermava che «una libertà che nega la vita non è libertà» (in italiano il libro di R. Sampedro è edito da Mondadori con il titolo di Mare dentro; da questo è stato tratto il film diretto da Alejandro Amenábar).

Il dibattito parlamentare, in Spagna, è, quindi, aperto. Noi non possiamo che rimanere in attesa della decisione della Corte costituzionale italiana.

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