Francia: riflettendo su un “referendum di iniziativa condivisa”

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di Marta Giacomini

Mentre in Italia la riforma costituzionale per introdurre il referendum propositivo è in discussione al Senato, l’11 aprile scorso l’Assemblea nazionale francese ha adottato il testo definitivo della c.d. loi PACTE, vale a dire la legge che prevede il contestato progetto del Presidente Macron per la privatizzazione degli aeroporti di Parigi.

In verità, l’idea di privatizzare tutto, dalle dighe, alle strade, agli aeroporti potrebbe essere ribaltata qualora i francesi sottoponessero il ribattezzato progetto ADP (Aéroports de Paris) ad un referendum di iniziativa c.d. condivisa.

I parlamentari dell’opposizione contro l’attuale maggioranza En Marche! hanno, infatti, sottoposto al controllo di costituzionalità il testo di legge sulla privatizzazione degli aeroporti reclamando un référendum d’initiative partagée (RIP).

La risposta non è tardata ad arrivare e, il 9 maggio, il Consiglio costituzionale ha dichiarato conforme alla Costituzione il disegno di legge volto a contrastare la privatizzazione degli aeroporti parigini organizzando un referendum su un’iniziativa comune tra parlamentari e cittadini (Décision n. 2019-1 RIP).

Il Consiglio costituzionale ha, infatti, ritenuto soddisfatte le condizioni (costituzionali e organiche) di apertura della fase della procedura referendaria di iniziativa condivisa per affermare il carattere di servizio pubblico nazionale degli aeroporti.

L’esito positivo del giudizio di costituzionalità ha così aperto le porte al primo referendum ad iniziativa condivisa nella storia della Vª Repubblica segnando, peraltro, una prima vittoria per i 248 deputati contrari alla privatizzazione degli aeroporti.

Ma che cos’è un référendum d’initiative partagée?

È un mezzo a disposizione dell’opposizione per interpellare il Governo, obbligando la maggioranza parlamentare ad occuparsi di una questione e sollecitare, a riguardo, l’opinione pubblica.

Introdotto con la legge costituzionale del 23 luglio 2008 e disciplinato dal terzo al sesto comma dell’art. 11 della Costituzione, il RIP è un referendum di iniziativa condivisa con i cittadini ma condizionato da una proposta parlamentare che rende possibile, su impulso di un quinto dei membri del Parlamento, l’organizzazione di un referendum su una proposta di legge dichiarata conforme alla Costituzione e sostenuta da almeno un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali.

Il référendum d’initiative partagée è, inoltre, subordinato ad una procedura complessa.

La richiesta deve essere presentata da almeno un quinto dei membri del Parlamento e poi supportata da almeno un decimo degli elettori.

L’iniziativa non può, peraltro, avere ad oggetto una disposizione legislativa promulgata da meno di un anno. Tale termine decorre dalla data di registrazione del ricorso al Consiglio costituzionale che ha il compito di verificare la regolarità della procedura e la costituzionalità della proposta.

A questo punto, il Giudice costituzionale ha un mese di tempo per pronunciarsi. Qualora ritenga che la proposta soddisfi i requisiti costituzionali, il Consiglio costituzionale sarà anche l’organo preposto al controllo della procedura per la raccolta delle firme, di almeno un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali, su un sito internet creato dal Ministero dell’Interno nell’arco dei successivi nove mesi.

La complessità della procedura si accentua nella fase finale. Difatti, l’iniziativa parlamentare, il sostegno popolare e l’avallo del Consiglio costituzionale non conducono necessariamente al referendum: solo nel caso in cui sia superata la soglia di un decimo dell’elettorato e il disegno di legge non sia esaminato dall’Assemblea nazionale e dal Senato entro i successivi sei mesi, il Presidente della Repubblica dovrà sottoporre il testo ad un referendum confermativo.

Prendendo le mosse dalla procedura di privatizzazione dell’ADP, la proposta ha superato il primo step, ossia il vaglio del Consiglio costituzionale. La seconda fase prevede la raccolta delle firme popolari nei prossimi nove mesi.

Nel frattempo, la legge PACTE, adottata in ultima lettura l’11 aprile, era stata deferita al Consiglio costituzionale che, il 16 maggio, si è pronunciato dichiarando la legge parzialmente non conforme alla Costituzione (Décision n. 2019-781 DC). Senza esservi giuridicamente obbligato, ma per comprensibili ragioni politiche ed economiche, il Governo francese ha allora preferito rinviare l’attuazione della procedura di privatizzazione.

Le dinamiche che si sono susseguite nelle ultime settimane hanno condotto ad una brusca battuta d’arresto per il progetto di privatizzazione degli aeroporti e, al contempo, lasciato nell’incertezza l’avvenire del RIP.

In effetti, nell’attesa di raccogliere le firme popolari, si paventa la minaccia che la minoranza possa strumentalizzare la procedura referendaria nell’intento di mettere in difficoltà la maggioranza. Ciò non potrebbe dirsi di per sé illegittimo ma incorrerebbe nel rischio di perturbare la procedura legislativa ricorrendo ad un meccanismo che, pur potendo non avere successo, consentirebbe di dilatare i tempi legislativi diventando, di fatto, uno strumento istituzionale al servizio di una strategia politica.

Tuttavia, parte della dottrina francese si augura che questa situazione non chiuda la porta del referendum di iniziativa condivisa e sia, piuttosto, l’occasione per riflettere su un miglioramento della sua procedura.

Non si vuole, infatti, trasformare questo strumento di democrazia diretta in un’alternativa, per quanto limitata, alla democrazia rappresentativa bensì offrire, ad un certo numero di cittadini, la facoltà di sollecitare le istituzioni rappresentative. A tale riguardo, non è casuale che, nell’intervento conclusivo del «grand débat», il presidente della Repubblica abbia annunciato la sua volontà di ridimensionare il RIP.

Così un referendum di iniziativa condivisa risultante, ad esempio, dall’iniziativa di un milione di firme, senza un intervento preliminare dei parlamentari, eviterebbe l’avvio di un iter legislativo potenzialmente inutile. In particolare, un’iniziativa che precede, seppur di pochi giorni, il voto di una legge da parte del Parlamento non avrebbe seguito e un termine di nove mesi, tra l’inizio della procedura e la chiusura della raccolta delle firme, spezzerebbe, almeno in via di principio, entrambe le forme di espressione democratica.

Si potrebbero allora azzardare due possibili soluzioni. La prima potrebbe condurre al referendum nell’eventualità che sia raggiunto il numero di firme richieste ovvero mantenere il requisito che il referendum abbia luogo solo se il Parlamento non si sia pronunciato. Diversamente, la seconda possibilità lascerebbe al Parlamento l’ultima parola permettendo però ad un gran numero di cittadini di sollecitarlo e di costringerlo a pronunciarsi su una questione che rientra nell’ambito del referendum.

L’ultima soluzione parrebbe offrire maggior sicurezza ma, in ogni caso, per conoscere l’esito si dovranno attendere ancora diversi mesi e il raggiungimento di un numero preciso di firme: almeno 4.717396.

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