Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19

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di Salvatore Curreri

Per quanto interlocutoria, la decisione con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, lo scorso 24 agosto, ha provvisoriamente respinto la richiesta di 672 vigili del fuoco francesi di misure cautelari contro la legge che impone loro di vaccinarsi contro il COVID-19 s’inserisce in un sempre più consistente filone giurisprudenziale favorevole all’introduzione di simili obblighi.

Tale decisione, infatti, fa seguito a quella – stavolta definitiva e per di più presa dalla Grande Camera della stessa Corte europea – che, lo scorso 8 aprile, ha respinto il ricorso di alcuni genitori contro la legge della Repubblica ceca che, come da noi, vieta l’iscrizione alla scuola d’infanzia ai bambini non vaccinati. In Francia il Consiglio costituzionale, lo scorso 5 agosto, non ha bocciato né l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, né le limitazioni introdotte per chi non ha il c.d. green pass, ritenendole un ragionevole punto di equilibrio tra la tutela della libertà di circolazione e quella della salute collettiva.

Nel nostro paese, i Tribunali di Belluno (23 marzo) e (Modena (23 luglio), pronunciandosi sulle sospensioni dal servizio senza retribuzione adottati nei confronti di personale sanitario rifiutatosi di vaccinarsi contro il COVID-19 ancor prima che per costoro fosse introdotto il relativo obbligo (art. 4 decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021), avevano comunque ritenuti tali provvedimenti fin da allora legittimi in forza dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e degli stessi pazienti. Ad analoga conclusione è pervenuto il Tar Lecce (4 agosto), respingendo l’istanza cautelare di un dipendente dell’Asl di Brindisi sospeso dal servizio perché non vaccinato. Infine il Tribunale di Roma (28 luglio) ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un villaggio turistico (settore produttivo in cui non è previsto l’obbligo di vaccinazione) ha deciso di sospendere dall’attività e dalla retribuzione una dipendente dichiarata dal medico competente parzialmente inidonea a svolgere le sue mansioni perché non poteva “essere in contatto con i residenti del villaggio”.

Il fatto che tutti coloro che hanno fatto ricorso al giudice, nazionale e no, per contestare la legittimità (costituzionale) degli obblighi vaccinali si sono visti puntualmente respingere le loro pretese non si deve alla #dittaturasanitaria-ordita-percomplotto-giudaicomassonico-daipoteriforti-edellecasefarmaceutiche-controlenostrelibertà – come (senza hastag) avrebbe un tempo scritto la Fallaci per mettere alla berlina simili luoghi comuni – ma, più semplicemente, per l’inconsistenza scientifica e giuridica degli argomenti opposti, frutto di una visione egoistica ed individualista inevitabilmente recessiva di fronte all’interesse pubblico di contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19.

Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, trattamenti sanitari obbligatori collettivi, come sono le vaccinazioni, possono essere imposti solo “per disposizione di legge” (riserva di legge relativa) esclusivamente statale (C. cost. 5/2018, 7.2.2). Solo lo Stato, infatti, può imporre per legge tali trattamenti a tutti (stranieri inclusi) in forza della sua potestà legislativa assoluta in materia di “profilassi internazionale” (art. 117.2.q); C. cost. 37/2021) e concorrente in materia di “tutela della salute” (art. 117.3 Cost.) (C. cost. 5/2018, 7.2.2-3).

1) va preventivamente dimostrata in sede scientifica l’efficacia delle vaccinazioni nel prevenire e debellare malattie infettive e diffusive. A tal fine, il fatto che le vaccinazioni debbano essere previste per legge consente che le evidenze scientifiche siano discusse in modo trasparente nelle sedi parlamentari e quindi esposte alla valutazione dell’opinione pubblica.

Si obietta: i vaccini contro il COVID-19 sono in fase sperimentale per cui non possono essere imposti perché non se ne conoscono gli effetti a lungo termine. Replico: i vaccini sono stati approvati dalle autorità competenti italiane e straniere (v. da ultimo l’approvazione definitiva del Pfizer da parte della Food and drug administration USA) in tempi più rapidi del previsto grazie ad un sistema di revisione su scala mondiale e progressiva; in ogni caso che oggi la massima parte dei ricoverati e deceduti sia non vaccinata dimostra inequivocabilmente la loro efficacia. Infine, quanto agli effetti a lungo termine, costoro dovrebbero trovare il coraggio di spiegare ai parenti dei deceduti non vaccinati che hanno fatto bene a non sottoporsi alla vaccinazione perché sperimentale..;

2) la vaccinazione deve tutelare la salute non solo individuale ma anche collettiva. Essa infatti è legittima solo se diretta “non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (C. cost. 307/1990). Sarebbe dunque incostituzionale una legge che imponesse trattamenti sanitari solo a beneficio della salute del singolo e non anche dell’intera collettività (prevedendo, ad esempio, l’alimentazione forzata tramite sondino per i malati di SLA o per il detenuto in sciopero della fame, a seguito di cui morì nel 1981 il nordirlandese Bobby Sands: v. Trib. costituzionale spagnolo 120/1990; 137/1990 e 11/1991) o, al contrario, della salute dell’intera collettività a scapito di quella singolo (ad esempio uccidendo gli untori o, come accaduto inizialmente in alcuni Stati, non controllando la diffusione del COVID-19, accettando il sacrificio di una parte della popolazione pur di raggiungere la c.d. immunità di gregge), perché nessuno può essere obbligato a sacrificare la propria salute per proteggere quella degli altri (C. cost. 118/1996, 5). L’interesse alla salute della collettività non significa che ciascuno deve essere sano, altrimenti verrebbe vanificato la libertà di autodeterminazione terapeutica, ma che questa è destinata a soccombere quando si traduce in scelte che possono arrecare danno agli altri, come in caso di diffusione di contagi o costi insostenibili per il sistema sanitario a causa della mancata vaccinazione.

In questo quadro chi, appellandosi all’art. 32 Cost., oppone che non si possono introdurre trattamenti sanitari obbligatori lesivi del rispetto della persona umana dovrebbe dimostrare, contrariamente ad ogni evidenza come sostenuto al punto 1), che ci troviamo di fronte ad un trattamento sanitario a beneficio della salute della collettività ma a scapito di quella del singolo. Forse vale la pena ricordare a costoro che tale limite fu introdotto in Assemblea costituente, su proposta di Aldo Moro, per evitare che lo Stato potesse, come nel programma nazista Aktion 14, imporre pratiche sanitarie eugenetiche “per il miglioramento della razza” radicalmente lesive della dignità umana, come la soppressione o sterilizzazione obbligatoria degli handicappati e dei portatori di malattie ereditarie o l’uso di pazienti vivi per sperimentazioni mediche. Il che svela l’abnormità del paragone e la mancanza di senso di misura e di proporzioni di chi si appella ad un simile limite.

3) la vaccinazione non deve incidere “negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle solo conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili” (C. cost., 5/2018, 8.2.1) o siano comunque marginali e statisticamente inevitabili (C. cost., 118/1996, 4). Pertanto, le vaccinazioni non sono di per sé incostituzionali quando, per eliminare una malattia infettiva, comportano purtroppo il rarissimo ma inevitabile rischio di conseguenze di salute negative per chi vi si sottopone. In tali casi, infatti, il legislatore, pur essendo dinanzi ad una “scelta tragica”, giacché “sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri” (C. cost., 118/1996), può privilegiare la salvezza dei molti rispetto al sacrificio dei pochi;

4) in forza di questa dimensione solidarista, chi, a causa di una vaccinazione subisce una menomazione permanente della propria integrità psico-fisica ha diritto ad essere non solo risarcito ma anche indennizzato nonché a ricevere misure di sostegno assistenziale. Ciò a prescindere che la vaccinazione sia obbligatoria o promossa dalle pubbliche autorità in vista della sua capillare diffusione nella società. Difatti, così come il singolo espone a rischio la propria salute per un interesse collettivo, egualmente la stessa collettività deve essere disposta a condividere il peso delle eventuali remote conseguenze negative che egli può subire (C. cost. 27/1998). La tesi, amplificata dalla Meloni, per cui lo Stato non introduce l’obbligo vaccinale per non dover pagare indennizzi non è quindi vera, come già qui analizzato.

5) infine, il sacrificio della libertà di autodeterminazione personale deve essere proporzionale e ragionevole rispetto all’interesse della collettività al non diffondersi della malattia. Pertanto, in un’ottica di bilanciamento tra mezzi e fini, la vaccinazione può essere dapprima solo raccomandata, poi prevista come onere o requisito obbligatorio temporaneo per chi vuole compiere determinate attività sociale o economiche (come per il c.d. green pass), infine resa obbligatoria per tutti. Questa è esattamente la prudente strada finora perseguita da tutti i governi, compreso il nostro.

Il rispetto di queste cinque condizioni fa sì che nulla osti sul piano costituzionale perché la strada finora percorsa venga completata, introducendo – se la maggioranza parlamentare lo riterrà opportuno – l’obbligo vaccinale per tutti.

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1 commento su “Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19”

  1. Ho perplessità in merito ai punti 1, 2 e 3.
    In merito al punto 1: “efficacia nel prevenire e debellare malattie infettive e diffusive”: i vaccini ad oggi uso hanno una buona efficacia nel prevenire, ma non certo nel debellare. E’ infatti evidente la possibilità di infettarsi e contagiare anche per chi è vaccinato. Inoltre il limite dell’efficacia temporale impedisce la possibilità di vaccinare l’intera popolazione contemporaneamente, permettendo al virus di continuare ad aggirare l’ostacolo. Da cui l’impossibilità di “debellare”: tanto è vero che ci si attende che il virus diventi “endemico”.
    In merito al punto 2: questi vaccini hanno la primaria caratteristica di ridurre la mortalità dell’individuo: la salute collettiva non viene tutelata (o viene poco tutelata), vista la possibilità di essere contagiati e di infettare anche per chi è vaccinato.
    In merito al punto 3: in quanto al “rarissimo ma inevitabile rischio” ho almeno due perplessità:
    a) “rarissimo”: 14 casi gravi ogni 100.000 somministrazioni secondo AIFA (solo il 20% non correlabile) non so se è definibile “rarissimo”; poichè inoltre la sorveglianza degli enti preposti è “passiva”, la statistica tiene conto solo dei casi segnalati, pertanto è ragionevole ritenerla sottostimata.
    b) “inevitabile”: per circolare ministeriale si sottopone a vaccino anche chi dimostra di avere una “strong protection” (così definita dalla letteratura scientifica) in termini di anticorpi, in quanto impedisce al medico di tenere conto degli esami sierologici. Per questi casi la pur bassa probabilità di “influire negativamente sullo stato di salute” potrebbe essere statisticamente evitabile, essendo il vaccino inutile (o almeno differibile); anche su questo punto si nota un’ulteriore interferenza del legislatore nel rapporto medico/paziente, già recentemente contestato dal TAR, sul tema delle cure precoci.

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