Libertà e regole (anche grammaticali)

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di Glauco Nori

Il diritto sta attraversando un periodo difficile non perchè non viene osservato, evento ricorrente, ma perchè affiorano tentativi di trasformarne la funzione.

Nel settore internazionale qualche capo di Stato comincia ad attribuirsi la competenza a fissare in forma vincolante il significato  di alcune pariole, come guerra, garantito dalla minaccia di ricorrere anche alle armi.  Al di sopra del vocabolario, aiuto per chi vuole conoscere il significato delle parole, cominciano così a collocarsi norme giuridiche che il significato lo impongono.

Nel diritto interno qualche anomalia era già rilevabile. Con tanti problemi urgenti e gravi, può essere questo il momento per parlare di alcuni casi a proposito dei quali, in condizioni normali, i dissensi sarebbero stati maggiori.

Uno è la nozione di libertà. Per come se ne è sentito parlare in questo ultimo periodo, può essere utile  cercare di riordinare un po’ le idee, avvertendo che ci si rifarà  a principi noti da tempo, senza aggiugere niente di nuovo. E’ solo a queste condizioni che si può sperare di non complicare le cose ulteriormente.

«L’essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è questa, e senza di essa non c’è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l’illusione di averla». Si è riportata la nozione  di Isaiah Berlin, uno tra i più accreditati filosofi liberisti recenti: nozione filosofica ed anche etica, che non dovrebbe avere lo stesso valore quando se ne parla come diritto che,  per sua natura, deve essere fondato su una norma.

Quando ci si pone su questo piano, dalla libertà, al singolare, si passa alle libertà, perchè in ogni settore la libertà si articola in modo diverso. Oggi in discussione è stata messa  anche quella attinente alla tutela della salute, per difenderla rispetto ad alcuni trattamenti medici.

In linea di principio la libertà, se anche fosse coinvolta, lo sarebbe in misura diversa da quella che in genere viene denunciata. Non ci sono imposizioni; sono solo richiesti adempimenti per accedere a certe situazioni. Si tratta, pertanto, di quello che dal punto di vista giuridico potrebbe essere definito come onere, vale a dire il comportamento che deve essere tenuto se si vuole raggiungere un certo risultato. L’interessato può non vaccinarsi.

Per vedere un limite, andrebbe prima accercata l’estenzione della sfera tutelata dalla norma perchè è, o  dovebbe essere, evidente che un limite non sarebbe configurabile se la libertà, tutelata dalla norma, avesse un’area che non comprende il settore coinvolto. Per sveltire l’indagine, la questione può essere messa da parte.

Partendo dalla premessa che si tratti effettivamente di un limite, va  verificato se sia consentito.

L’art. 32 Cost., secondo comma, prevede espressamente trattamenti sanitari obbligatori purchè disposti alla legge e purchè non violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana.  Nella discussione in Assemblea Costituente furono esclusi da questo secondo limite i trattamenti sanitari, come le vaccinazioni, disposte a tutela della salute pubblica. Non ha base costituzionale, pertanto, quello che si è sentito sostenere anche recentemente a proposito del rispetto della persona umana.  Date le esperienze recenti,  furono le sterilizzazioni e gli altri trattamenti analoghi che si vollero proibire, non quelli a tutela della salute, definita nello stesso comma anche come interesse della collettività.  Il senso è stato ritenuto tanto chiaro da aver considerato inutile un emendamento  con il quale si precisava che, tutelando la propria salute, il singolo tutelava anche quella della colletività.

In contrario è stato anche sostenuto che, mentre la tutela della salute dell’individuo è stata definita come diritto, alla collettività è stato riconosciuto solo un interesse. Non si è tenuto conto che nell’ordinamento italiano il diritto è definito “soggettivo”, perchè riferito sempre ad un “soggetto”, che non può vedersi in una “collettività”, senza che questa differenza terminologica porti a tutele diverse.

Che i limiti, imposti dal rispetto della persona umana, siano osservati nel caso dei vaccini è confermato dal fatto che per i tanti altri previsti da leggi precedenti non ci sono contestazioni analoghe. Non è chiaro perchè per questo vaccino sia diverso. Non può essere una ragione il fatto che ad essere interessati siano gli adulti mentre per gli altri lo sono i bambini e i ragazzi;  non sembra sostenibile che, per quanto riguarda la salute, la libertà sia tutelata in funzione dell’età. Che di libertà individuale non si possa parlare quando il trattamento è disposto a tutela della salute pubblica si dovrebbe, dunque, desumere senza perplessità dall’art. 32 Cost. che richiede solo che sia la legge a disporlo.

Le contestazioni potrebbero spostarsi sulla idoneità della prestazione imposta a realizzare l’obiettivo programmato. Il problema diventerebbe tecnico, da risolvere secondo le indicazioni di esperti: il solo pensare di potersi fondare su opinioni personali ispirate da sospetti, messi in giro senza base scientifica, sarebbe più che irragionevole.

Guardando in giro si ha l’impressione che in questo periodo alle convinzioni personali si stia dando un affidamento eccessivo anche senza verifiche. 

Contro il provvedimento di un Tribunale, che ha sospeso gli effetti di un atto dei Cinque Stelle, è stato obiettato, tra l’altro, che costituirebbe una interferenza nel settore politico, non consentita. Andrebbe precisato se la questione sia proposta in chiave giuridica, per accertare la legittimità degli atti, o in chiave politica, come  sembra che il movimento ritenga. Se fosse politica, secondo la prospettazione che ne è stata fatta, si dovrebbe dire chiaramente che la vita dell’associazione sarebbe soggetta alle determinazioni di alcuni suoi organi, anche in difformità dello statuto. Questa potrebbe sembrare, per quello che se ne è saputo, la tesi del movimento. Ma col richiamo per la legittimità dell’atto di un  regolamento, successivo alla statuto, deliberato dagli organi associativi, la questione diventa anche giuridica  altrimenti,  è bene ripeterlo, sarebbe stata sufficente una deliberazione dell’organo associativo e non un regolamento.

Ci si dovrebbe domandare se il regolamento  sia legittimo ma non si è in grado di rispondere, perchè non risulta che ne sia stata indicata la base normativa.

C’è ancora chi sostiene, ma con meno convinzione di prima, che i 5 Stelle non sarebbero un partito; se non lo fossero, sarebbe sicuramente una associazione privata, costituita per atto  pubblico come richiede l’art.14  c.c . Non è il caso di verificare se ad alcuni associati possa essere precluso di partecipare all’assemblea. Anche a ritenerlo consentito, lo dovrebbe provvedere lo statuto che, per quello che si è potuto verificare,  non affronta l’argomento. Sulla esclusione dall’assemblea di una categoria di associati le ipotesi sembrano solo due: o è una determinazione che varrà anche in futuro  o solo in questa circostanza. Nel secondo caso l’atto sarebbe illegittimo perchè in violazione dello statuto; nel primo costituirebbe una modifica statutaria che si sarebbe dovuta disporre secondo le previsioni dello statuto in vigore, vale a dire con la partecipazione di tutti gli associati. In mancanza, la deliberazione assembleare sarebbe illegittima.

Gli esclusi, non va dimenticato, come associati non si potevano rivolgere che al giudice ordinario al quale diventa  non imputabile una interferenza  perchè il suo intervento è stato richiesto dall’interno della stessa associazione.

Si potrebbe obiettare che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione qualificando l’atto impugnato come esercizio di discrezionalità politica, decisione impossibile dal momento che il provvedimento è stato impugnato perchè avrebbe violato norme giuridiche. I ricorrenti sarebbero rimasti senza tutela per un diritto che ritenevano di avere. La loro domanda sarebbe eventualmente infondata, ma non improponibile.

Per insistere coerentemente sulla propria tesi il movimento, o partito che sia, dovrebbe sostenere che dai suoi atti collegiali non possono derivare diritti per gli associati e che gli organi dirigenti, proprio per la natura politica e non giuridica dei loro poteri,  possono realizzare gli interesssi del momento, anche essi politici. Non sembra che qualcuno lo abbia sostenuto, almeno in termini chiari.

Questo modo di argomentare sta emergendo anche in altri settori  Un caso può  assumere un significato particolare per il fatto che non investe interessi  di ordine economico o di potere. La grammatica e la c.d. consecutio temporum sembrano fuori moda, almeno nelle forme tradizionali. Anche firme di prestigio iniziano la trase con “E” che, per essere una congiunzione,  dovrebbe unire due proposizioni di pari livello. Diventa difficile attribuirgli  questa funzione dopo che la frase precedente si è conclusa con  il punto. Il c.d.punto fermo sta ad indicare che il discorso si è concluso e che quello che viene dopo, anche se connesso, ha una sua autonomia.

E’ prevedibile l’obiezione: non è da una “e” che si possono trarre conclusioni di rilievo. Ma la prospettiva potrebbe cambiare quando la “e” si inserisce in una situazione più complessa. Quando, ad esempio, i complementi oggetto sono più di due (parlare di questi argomenti oggi per molti sarà una perdita di tempo) e tra l’uno e l’altro si mette un punto fermo, senza che ci sia un verbo,come si diceva una volta, per indicare l’azione.

Con questo non si vuol dire che chi scrive non conosca la grammatica o la sintassi, ma solo che vuole aggiustare le regole come ritiene opportuno.

Gli interessi pratici sottostanti sono di poco rilievo, ma proprio per questo il fatto è significativo perchè fa vedere quale oggi sia il rapporto tra soggetto e norma, che non  si rispetta anche quando l’interesse è minimo.

Non dovrebbe, pertanto, meravigliare che non ci si vaccini perchè  ritenuto percoloso per convinzione personale; che non ci si metta la mascherina perchè considerata inutile. Diventa, di conseguenza, coerente, per chi argomenta in questi modo, che il perimetro di una sfera rilevante come la libertà  si pretenda di definirlo secondo le proprie convinzioni, anche a costo di forzare la Costituzione.

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