di Ugo Adamo
Con la riforma costituzionale in itinere, come noto, la sostituzione del sistema elettivo con quello del sorteggio, unitamente alla divisione del Consiglio Superiore della magistratura (CSM) in due organi e alla sottrazione della competenza disciplinare, incide in modo radicale sui tratti distintivi del CSM voluto dal Costituente e dal legislatore di attuazione, fino ad alterarne la stessa identità costituzionale.
Sette sono gli articoli interessati dalla proposta di riforma; qui ci si vuole soffermare (seppur brevemente) sulla competenza disciplinare, sottratta, appunto, al CSM e attribuita all’Alta Corte disciplinare, che eserciterà la giurisdizione nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti.
La composizione dell’Alta Corte prevede 15 membri, di cui 9 togati (ossia i 3/5 del totale: 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità) e 6 laici (ossia i 2/5 del totale: 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, selezionati da una lista predisposta dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento).
Questa composizione segna un mutamento di equilibrio in sede disciplinare tutt’altro che marginale: il peso della politica cresce, mentre quello della magistratura si riduce. Di conseguenza, la politica palesa l’intenzione di assumere un ruolo più incisivo nei procedimenti disciplinari.
Vediamo perché. A Costituzione vigente, la funzione disciplinare è esercitata da una sezione del CSM composta da 6 membri, secondo la consueta proporzione: 2/3 togati e 1/3 non togati. Essendo i componenti 6, è possibile che si verifichi una parità di voti: un esito di 3 favorevoli e 3 contrari determina la prevalenza della soluzione più favorevole all’incolpato. Ciò diversamente da quanto previsto dall’art. 67, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura per le deliberazioni consiliari, nelle quali il voto del Presidente della seduta risulta prevalente.
La condanna disciplinare richiede, dunque, che, oltre ai 2 membri laici, almeno 2 togati si esprimano per la colpevolezza. Diversamente, nell’Alta Corte composta da 15 membri e articolata in due gradi di giudizio, ipotizzando che ciascun procedimento sia affidato a un collegio di 5 componenti (unica composizione che rispetta la proporzione 3/5 e 2/5), i togati sarebbero 3 e i non togati 2. In tale composizione, per un esito di colpevolezza del magistrato sarà sufficiente che anche 1 solo togato – e non più, come avviene oggi, almeno 2 – condivida la posizione dei non togati favorevoli alla condanna. Si tratta, evidentemente, non di un assoggettamento della magistratura alla politica, ma della chiara attribuzione a una delle due componenti di un ruolo più incisivo rispetto all’altra.
È vero che tutti i dettagli della giurisdizione disciplinare saranno stabiliti con legge ordinaria, ma il rapporto numerico non potrà mutare. Con certezza, vi sarà almeno un collegio di 5 giudici. Le possibilità sono due: o due collegi (uno da 5 e uno da 10 per l’appello), oppure tre collegi (tutti da 5, anche al fine di assicurare eventuali membri supplenti). Tertium non datur.
Dunque, in un collegio di 5 membri, il peso relativo delle componenti cambia a favore di quella non togata, poiché il gruppo dei non togati passa dal 33% al 40%, mentre quello dei togati scende dal 66% al 60%.
Si scrive ‘con certezza’ perché il testo di riforma recita che «Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione […] soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata», e perché altre ipotesi vanno scartate, non essendo in grado di garantire la previsione costituzionalmente imposta dei 2/5 non togati e dei 3/5 togati.
Nell’eventuale collegio di 10 componenti non muterebbe la valutazione del ruolo più incisivo riconosciuto alla componente laica rispetto a quella togata: avremmo comunque i 2/5 di non togati (pari a 4) e i 3/5 di togati (pari a 6). Per la colpevolezza del magistrato basterebbero, oltre ai 4 voti dei non togati, solo 2 voti dei togati. Pertanto, dai rapporti numerici analizzati (3/5 togati e 2/5 laici) e dalle dinamiche decisionali dei collegi (a 5 o 10 componenti) emerge che potrebbe essere sufficiente l’accordo di un numero inferiore di togati con i membri laici ai fini della condanna di un magistrato.
Si rileva, dunque, una chiara distonia tra le intenzioni dichiarate dai presentatori della riforma e il testo della stessa. Nella Relazione di accompagnamento (p. 4) si legge infatti che «nella redazione del disegno di legge costituzionale si è prestata particolare cura nel delineare una composizione dell’Alta Corte idonea a garantire all’organo l’indispensabile autonomia e indipendenza da altri poteri e la prevalenza della componente “togata”» (i corsivi sono stati aggiunti dallo scrivente).
Se dal testo si passa al contesto, e quindi alle ormai quotidiane prese di posizione di autorevoli esponenti della maggioranza governativa e del Governo – coloro che saranno chiamati a dare attuazione all’Alta Corte – le perplessità, intorno a un organo speciale che, comunque, si pone in rapporto quantomeno problematico con l’art. 102, comma 2, Cost., si fanno sempre più pressanti.
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