di Sergio Bartole
La creazione dell’Alta Corte disciplinare rappresenta un ulteriore passo verso la frantumazione dell’unità di governo dell’autonomia della magistratura: spetta ad essa la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari giudicanti e requirenti.La concentrazione in un unico organo di una attribuzione generale riguardante l’intera magistratura sembra contraddire la scelta della separazione delle carriere: ma il dubbio può forse essere risolto guardando alla composizione della Corte.
Ci sono tre componenti designati dal Capo dello Stato e tre designati a sorte da un elenco votato dal Parlamento in seduta comune, senza richiesta di maggioranze qualificate e senza che vi sia indicazione sul numero dei componenti l’elenco. Il che rappresenta un’apertura ad una concentrazione di potere in capo alla maggioranza parlamentare.
Gli altri componenti della Corte sono sei giudicanti e tre requirenti “estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. La prevalenza dei giudicanti suggerisce che si vuole privilegiare il profilo giurisdizionale della funzione disciplinare; quanto al requisito delle “funzioni di legittimità” riferito ai requirenti è affermazione non chiara: si parla di requirenti operanti in Corte di Cassazione?
All’atto dei singoli giudizi la Corte non esercita le sue funzioni nella totalità dei componenti giacché si richiede che nel collegio giudicante siano rappresentati i magistrati giudicanti o requirenti. Ma non si dice di quanti componenti il collegio giudicante debba essere composto e non si dice se e come al suo interno debbono essere conservate le proporzioni di composizione del plenum della Corte. Fra le incompatibilità non è segnata la titolarità di organi giudiziari cui compete l’esercizio della funzione disciplinare.
In definitiva va detto che pur trattandosi di organo giurisdizionale situato al vertice della magistratura si tratta di una normativa costituzionale molto carente e di non sempre agevole lettura. Molto spazio è perciò aperto al legislatore ordinario.
Scopri di più da laCostituzione.info
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.