di Roberto Toniatti
La legge costituzionale che propone “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare“ – approvata dalle Camere senza la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea e attualmente sottoposta a referendum popolare ex art. 138 Cost. – presenta, a mio giudizio, rilevanti criticità sotto il profilo sia del merito della revisione, sia del metodo del procedimento seguito per la sua approvazione, sia del contesto interno ed europeo di ideologia costituzionale che lo ispira.
Giova sottolineare, inoltre, che la proposta innovazione – come, del resto inevitabilmente, ogni intervento di revisione – presenta ulteriori insidie, più o meno dissimulate, che discendono, in particolare, sia dalla connessione sistematica delle nuove disposizioni con il contesto normativo della fonte fondamentale, sia dalle incognite insite, se confermato in sede referendaria, nella sua successiva attuazione legislativa.
Nel percorso di formazione di un’opinione personale in vista del voto, un’attenta riflessione sul merito, sul metodo, sul contesto della revisione e sulle insidie loro connesse conduce, a mio giudizio, a maturare un orientamento di voto convintamente negativo. In questa sede si ritiene di dover fare riferimento al rapporto intercorrente fra alcuni principi che fondano l’architettura assiologica della Costituzione repubblicana e la scelta del metodo del sorteggio dei componenti laici e togati dei riformati Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e dell’istituenda Alta Corte disciplinare.
Punto di partenza imprescindibile del ragionamento è la vigente disciplina del CSM, quale disegnata dalla recuperata sensibilità per i fondamenti del costituzionalismo europeo e dalla saggezza istituzionale dell’Assemblea costituente. La ricognizione di tale quadro normativo ci permetterà di ricavare i principi di fondo dai quali esso risulta ispirato, il cui rapporto con la proposta di revisione sarà oggetto della successiva riflessione. Inoltre, si procederà nel tentativo di individuare criticamente i principi dai quali il quadro normativo prodotto dalla revisione risulta ispirato.
In dissenso rispetto alla prevalente definizione del CSM quale organo di “autogoverno della magistratura”, ho sempre ritenuto preferibile la sua qualificazione come “organo di raccordo” per il governo della magistratura ordinaria: il raccordo discende dalla ratio stessa della disciplina dell’articolazione della sua composizione, fra presidenza conferita al Capo dello Stato (art. 104, 2° comma Cost.), presenza di componenti di diritto (primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione, art. 104. 3° comma Cost.) – che esprimono, rispettivamente, il valore della garanzia dell’unitarietà dell’ordinamento e la presenza delle massime autorità della giurisdizione di legittimità -, e presenza di componenti elettivi. Questi ultimi, a loro volta, sono articolati in una quota dei due terzi del CSM eletti “da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie” e nella quota di un terzo, eletti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio dal Parlamento in seduta comune (art. 104, 4° comma Cost.).
La natura di organo di raccordo del CSM risulta proprio dalla contestualità della rappresentazione di una pluralità di distinte logiche istituzionali che concorrono all’esercizio delle funzioni di garanzia del CSM e che permettono di evitare la trasformazione dell’organo in uno strumento formale di autoprotezione corporativa. In particolare, per quanto concerne la componente elettiva di origine parlamentare, occorre sottolineare il rilievo dell’attribuzione della vicepresidenza ad un componente designato dal Parlamento (art. 104, 5° comma Cost.), che contribuisce significativamente ad una delle esigenze costitutive dell’organo, ossia tanto riequilibrare il rapporto sbilanciato in favore della componente elettiva della magistratura (2/3 vs 1/3), quanto evitare di dare vita ad un “corpo separato” all’interno dell’apparato amministrativo dello Stato.
In rapporto a quest’ultima esigenza, occorre ricordare che l’istituzione stessa del CSM si qualifica come una deroga ai criteri ordinari di organizzazione dell’amministrazione dello Stato, nel senso che si è ritenuto di sottrarre alla disponibilità del Governo e della maggioranza parlamentare lo svolgimento di tutte quelle attività (descritte dall’art. 105 Cost.) che, se esercitate dal Ministro della Giustizia, risulterebbero incompatibili con i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura.
Anche sotto questo profilo, un’esigenza di equilibrio fra le istituzioni viene riflessa dalla esclusività della menzione esplicita del solo Ministro della Giustizia nel testo costituzionale, dalla titolarità della promozione dell’azione disciplinare (art. 107, 2° comma Cost.) e, implicitamente, di tutte quelle restanti attività di ordinaria amministrazione al servizio della giurisdizione, a fronte della sua esclusione dalla composizione del CSM. Il quadro normativo vigente posto a fondamento dell’equilibrio nella composizione del CSM con esclusione di ogni forma di partecipazione da parte del Governo – che si riflette con immediatezza sull’autenticità della funzione di garanzia dell’indipendenza della magistratura svolta dall’organo – si completa con la previsione di una maggioranza qualificata per l’elezione dei membri laici da parte del Parlamento in seduta comune (3/5 dei membri dell’Assemblea nelle prime due votazioni e 3/5 dei votanti negli scrutini successivi).
In realtà, questo requisito di garanzia non-maggioritaria non è presente nel testo della Costituzione ma è stato introdotto dalla legge istitutiva (art. 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”). Si tratta, verosimilmente, di una lacuna del testo adottato dall’Assemblea costituente, atteso che – almeno quanto all’an – il requisito di una maggioranza qualificata per l’elezione di un organo di garanzia debba essere ritenuto strutturale, secondo quanto previsto per l’elezione del Capo dello Stato (maggioranza dei due terzi nei primi due scrutini e maggioranza assoluta dell’Assemblea nelle votazioni successive, ex Art. 83. 3° comma Cost.). Altrettanto può dirsi a proposito dell’elezione parlamentare dei cinque giudici della Corte costituzionale, che è disciplinata dall’art. 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967 cui, però, il testo costituzionale almeno fa rinvio.
In proposito, è da ritenere sia che la revisione in atto ben avrebbe potuto inserire espressamente il requisito de quo per l’elezione della quota parlamentare dei componenti laici degli eventuali nuovi due CSM e dell’Alta corte disciplinare successivamente destinati al sorteggio, sia che la legge di attuazione del testo novellato che omettesse di prevedere una maggioranza qualificata non potrebbe non essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
La sommaria ricognizione del quadro normativo vigente consente di rilevare come esso sia conforme a principi che sono da considerare come strutturali dell’ordinamento, quali il principio democratico, il principio di eguaglianza, il principio pluralista, il principio di proporzionalità e il principio di ragionevolezza.
Il principio democratico offre la fonte di ispirazione del metodo prescelto dall’Assemblea costituente per configurare le due componenti elettive dell’attuale CSM. Del resto il principio de quo non fa che riflettere all’interno dell’organizzazione di tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati e della magistratura la norma in virtù della quale “la giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101 Cost.). Della funzionalità d’impronta liberale dello status dei magistrati e della magistratura in relazione ai diritti fondamentali dei cittadini sono testimonianza anche gli articoli 24-28 della Costituzione, che si pongono quale anticipazione ideale delle disposizioni sull’ordinamento giurisdizionale.
In primo luogo, infatti, quanto all’elezione dei due terzi dei togati, ricordiamo che, nel testo oggi vigente, essa si svolge “da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie” che del principio democratico esprime la massima valorizzazione in relazione all’elettorato sia attivo che passivo, con un preciso mandato destinato a conforme disciplina ad opera della legislazione attuativa.Il pri ncipio de quo, del resto, si coniuga con il principio pluralista in tanto in quanto del tutto coerente con il riconoscimento della distinzione della proposta programmatica dei candidati circa i criteri di esecuzione dei compiti amministrativi che costituiscono una delle funzioni connotative della ragion d’essere stessa dell’organo, secondo la previsione di cui all’art. 105 Cost. (segnatamente, “le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni”), in conformità con le norme dell’ordinamento giudiziario, rientranti nella riserva di legge di cui all’art. 102 Cost. Si tenga presente, inoltre, che proprio la definizione in via generale e astratta di tali criteri rientra nel potere regolamentare del CSM e che anche nei confronti di quest’ultimo è fondato il richiamo ai principi democratico e pluralista.
A sua volta, la pluralità delle proposte programmatiche riflette la libertà di esercizio del diritto di associazione dei magistrati (ex art. 18 Cost.) riuniti in quelle realtà oggi “demonizzate” che sono le “correnti” dei magistrati: queste ultime tali sono in quanto si tratta di articolazioni che, dotate di una propria identità culturale, operano in parallelo all’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM) quale risultato di un’opzione di quest’ultima di porsi quale aggregazione unitaria di tutti i magistrati. In altre parole, la libertà costituzionale di associazione unitaria dei magistrati – di tutti i magistrati, tanto giudicanti, quanto requirenti – rimane estranea al campo di applicazione della revisione in corso, con l’eccezione della sua idoneità a configurarsi nella forma di presupposto per la base programmatica finalizzata alla competizione elettorale e, dunque, alla composizione pluralista del CSM.
Rispetto alla disciplina vigente, si propone che la composizione (già elettiva) sia rimessa, per due terzi, ad un’estrazione a sorte “tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge” (ipotesi di nuovo art, 104, 4° comma Cost.). In tal senso, la lesione del principio democratico e del principio pluralista prodotta dall’introduzione del sorteggio si traduce altresì nella compressione della libertà di determinazione della rappresentanza degli orientamenti programmatici dei singoli magistrati all’interno del CSM, intesa evidentemente non come espressione di un mandato imperativo ma come rappresentazione della ragion d‘essere, costituzionalmente tutelata, del pluralismo associativo di tutti i magistrati.
Per inciso, non è affatto estraneo alla logica della casualità insita nel metodo del sorteggio ipotizzare che la designazione dei venti componenti togati del CSM potrebbe privilegiare ovvero comprimere fuori misura una sola “corrente” in misura del tutto avulsa dalla consistenza del consenso dei magistrati; ovvero designare componenti del tutto privi della vocazione personale e di qualsivoglia esperienza nella gestione delle questioni amministrative ed organizzative – del tutto distinte dall’esercizio della funzione giurisdizionale per il quale è da ritenere che tutti i magistrati abbiano – e non possano non avere – la necessaria competenza. Senza contare la circostanza per la quale la “diabolicità” delle correnti potrebbe rigenerarsi e riformularsi dopo le elezioni, anche solo per motivi di interesse personale dei neoeletti.
A fronte della compressione dei principi sopra rilevati attraverso l’introduzione del sorteggio, è agevole riproporre il duro giudizio con il quale l’Unione delle Camere Penali – in concomitanza con la discussione parlamentare del progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall’Unione stessa (che pure prevedeva la separazione delle carriere e la duplicazione del CSM) – aveva stigmatizzato il metodo del sorteggio prospettato da un precedente progetto governativo di riforma (“una autentica umiliazione delle regole democratiche e dei principi costituzionali sull’elettorato attivo e passivo”, come enunciato nel Punto 7 della delibera della Giunta UCPI del 1° agosto 2019).
In secondo luogo, occorre prendere in considerazione il rapporto del sorteggio dei componenti laici con i principi dell’ordinamento. Il testo novellato dell’art. 104, 4° comma Cost. prevede che (una quota de)i componenti elettivi “[…] sono estratti a sorte, per un terzo, da un unico elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione”.
Risulta evidente, ictu oculi, la diversità delle conseguenze che il metodo del sorteggio, nonostante l’apparente identità, proietta sulla configurazione sistematica dei membri laici del CSM eventualmente riformato: l’estrazione a sorte “pura” dei togati è strutturata con riguardo ad un numero elevatissimo di sorteggiabili (tutti gli oltre 9.000 magistrati in servizio), senza alcun riferimento a forme di candidatura consapevole e volontaria, rimessa ad un esito connotato da una casualità assoluta. Al contrario, sulla base della disposizione costituzionale proposta (e senza margini di incisiva alterazione da parte della legislazione di attuazione), il sorteggio dei laici è configurato in una versione in parte controllata: si tratta, infatti, di un’operazione riferita ad un numero inevitabilmente contenuto di estraibili – di certo infinitamente più contenuto rispetto al bacino dei magistrati -, circoscritto a candidati noti e per i quali il filtro della pre-selezione parlamentare opera sul presupposto dell’intuitus personae e, inevitabilmente, della disponibilità dei sorteggiabili a corrispondere alle aspettative dei partiti che concorrono nella compilazione dell’elenco ad hoc.
Nel caso del sorteggio della componente di origine parlamentare, dunque, si tratta di una casualità limitata e circoscritta, molto più limitata di quanto previsto per la componente riferita ai magistrati. Proprio il trattamento preferenziale riferito alla designazione dei laici sulla base della disposizione costituzionale novellata e condizionato dalla futura disciplina della legislazione attuativa, allo stato ignota, prefigura una espansione dei margini di ingerenza degli attori politici e partitici nell’espletamento dei compiti del CSM di tutela dell’autonomia e indipendenza dei magistrati.
Un chiaro indicatore dell’orientamento a prefigurare la presenza dei laici all’interno dei due CSM e dell’Alta Corte è dischiuso dalla previsione secondo la quale il Parlamento in seduta comune la compilazione elettiva dell’elenco finalizzato al successivo sorteggio debba avvenire “entro sei mesi dall’insediamento”, con evidente coincidenza con la composizione politica contingente delle Camere (rispettivamente, art 104, 4° comma e art. 105, 3° comma novellati Cost.”.
Il palese squilibrio strutturale che si viene a determinare quanto alle modalità di organizzazione del sorteggio delle due categorie di componenti il CSM smembrato incide notevolmente sul senso istituzionale e sulla autorevolezza e credibilità personale della rispettiva presenza negli organi e si riflette sulle condizioni di eguaglianza al loro interno e sulla corrispondenza con il principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Nel dibattito pubblico della campagna referendaria, si sente spesso sostenere, da parte di chi si dichiara favorevole alla proposta di revisione, la natura costituzionalmente fisiologica del rinvio al metodo del sorteggio per la composizione di organi giurisdizionali: il riferimento è sia all’integrazione della Corte costituzionale prevista per i giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica (Art. 135, 7° comma: “Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”), sia alla composizione del c.d. “tribunale dei ministri” (art. 7, 1° comma della legge costituzionale 16 gennaio 1989 , n. 1: “Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto […]”.
Il richiamo alle disposizioni citate non sembra né fondato né pertinente per più di un motivo. In primo luogo, ricordiamo che la Corte costituzionale integrata e il tribunale dei ministri rappresentano due casi derogatori per due situazioni eccezionali, occasionali e patologiche e di per sé non si prestano, pertanto, a legittimare l’applicazione estensiva del sorteggio a situazioni che, all’opposto, sono destinate ad operare in modo ordinario, continuativo e fisiologico, come i due CSM e l’Alta Corte disciplinare.
In secondo luogo, occorre precisare che la natura dell’attività conferita ad hoc tanto alla Corte costituzionale in composizione integrata quanto al tribunale dei ministri è di natura intrinsecamente giurisdizionale – per quanto singolari ne siano i destinatari e le circostanze di fatto -, laddove i due CSM sono prioritariamente preposti allo svolgimento di attività di alta amministrazione. E anche le funzioni dell’Alta Corte, per quanto possano essere qualificate come di natura giurisdizionale, sono in ogni caso circoscritte a giudicare esclusivamente della dimensione dell’illecito disciplinare. E, fra l’altro, proprio questa dimensione circoscritta – benché il proposto nuovo art. 105, 7° comma Cost, faccia riferimento ad un vago “ufficio di giudice dell’Alta Corte” – vale di per sé a metterne in dubbio l’idoneità a sostituirsi, sia pure in composizione differenziata, alla garanzia attualmente attribuita alla competenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quale giurisdizione di appello rispetto alla Sezione disciplinare del CSM.
Da ultimo, i due contesti – giudizio sui reati presidenziali e ministeriali – nei quali le fonti costituzionali hanno fatto ricorso al metodo del sorteggio sono del tutto estranei all’esigenza di riflettere il valore dei principi democratico e pluralista che, come sopra verificato, sono a fondamento della vigente architettura costituzionale del CSM unico.
Il secondo ordine di insidie insito nella revisione costituzionale già indicate nei rilievi introduttivi è da ricondurre agli ampi margini di discrezionalità contenuti nei rinvii alla legislazione ordinaria di attuazione, senza che in proposito si configurino forme di riserva rinforzata idonee ad orientare e limitare quella discrezionalità.
Il testo delle disposizioni riformate, infatti, prospetta che per la rispettiva attuazione il legislatore ordinario debba e possa intervenire con un potenziale innovativo direttamente proporzionale alla radicalità della riforma. Ad esempio, si prevede che le norme sull’ordinamento giudiziario di cui all’art. 102 Cost. “disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” e su tale separazione, in assenza di precedenti di riferimento, la creatività della fonte parlamentare potrebbe produrre norme anche del tutto inattese (ad esempio, in tema di reclutamento, formazione, aggiornamento, etc.).
Il rilievo vale anche per la disciplina differenziata delle attività tipiche e proprie di ciascuno dei due CSM, affidata anch’essa alle norme sull’ordinamento giudiziario, segnatamente “le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati” (art. 105, 1°comma Cost.): in proposito si sottolinea l’eliminazione dal testo delle “promozioni”, evidentemente assorbite dalle “valutazioni di professionalità” con un significativo effetto subliminale di “avvertimento”.
La materia della responsabilità disciplinare, sottoposta a revisione totale, è anch’essa oggetto di rinvio alla legge, la quale “determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”, con implicito riferimento ad assetti sostanziali e procedurali adeguatamente differenziati (art. 105, 9° comma Cost. novellato).
Ulteriore rinvio di cruciale importanza è previsto per la disciplina legislativa del “numero” e delle “procedure” richiesti per organizzare l’estrazione a sorte tanto dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti, quanto dei componenti laici, questi ultimi all’interno di un elenco previamente compilato mediate elezione. Altrettanto occorre rilevare a proposito del rinvio alle norme sull’ordinamento giudiziario – di cui al novellato art. 105, 1° comma Cost. – per definire il quadro normativo (del tutto privo di precedenti) finalizzato ad attivare l’Alta Corte disciplinare – della quale si prescrive però il numero e l’estrazione – e a regolare, anche in questo caso, l’estrazione a sorte differenziata per togati e laici, questi ultimi all’interno di un bacino (numericamente imprecisato) di aventi titolo professionale ma previamente eletti dal Parlamento in seduta comune.
In particolare, giova osservare che in nessuna delle due circostanze rilevanti le disposizioni introdotte dalla revisione – come, peraltro, risulta disposto anche attualmente – condizionano la legge attuativa a prevedere il requisito di una maggioranza qualificata per il voto parlamentare.
La proposta governativa di revisione costituzionale, adottata dalle Camere senza poter esercitare la propria competenza tipica ed esclusiva di legiferare e, pertanto, di intervenire sul testo presentato dall’Esecutivo, ha ad oggetto la riforma di sei sui dieci articoli della Sezione I (“Ordinamento giurisdizionale”) del Titolo IV (“La Magistratura”) della Parte seconda (“Ordinamento della Repubblica”) della Costituzione repubblicana. Occorre anche fare riferimento alla riforma del vigente testo dell’art. 87, 10° comma Cost., con il quale si precisa il conferimento al Capo dello Stato della presidenza di entrambi i due nuovi Consigli Superiori della Magistratura giudicante e requirente, mentre l’implicita sottrazione della sua presidenza dell’organo preposto alla giurisdizione disciplinare – ossia la nuova Alta Corte – risulta indirettamente dall’assegnazione della stessa ad un Presidente eletto “ tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune” art. 105, 4° comma Cost. novellato.
L’esclusione dei magistrati designati tramite sorteggio dalla presidenza dell’Alta Corte appare tradire la scarsa fiducia del legislatore della revisione nella loro autorevolezza e credibilità. In tal modo, con un colpo solo si è introdotta tanto una compressione del ruolo complessivo di garanzia del Presidente della Repubblica, quanto una norma di disfavore per la componente togata designata mediante sorteggio (peraltro, riproducendo parzialmente l’assetto vigente per la Sezione disciplinare del CSM unico).
In conclusione, occorre rilevare che, in base al ragionamento sin qui condotto, si tratta di una riforma radicale ed incisiva, con verosimili ricadute restrittive sull’effettività dell’obbligatorietà della promozione dell’azione penale, con altrettanto verosimili effetti di incremento del potenziale intimidatorio e di condizionamento sull’esercizio della giurisdizione tanto requirente quanto giudicante secondo priorità dettate dal potere politico, palesemente espressiva di un indirizzo di politica costituzionale che si pone in posizione marcatamente innovativa ed alternativa rispetto all’indirizzo di politica costituente dell’Assemblea all’origine della Costituzione repubblicana.
È singolare che le tre leggi costituzionali che più hanno inteso incidere su aspetti qualitativi di fondo dell’ordinamento repubblicano – la presente legge costituzionale e, in precedenza, il progetto di revisione del 2016 e la legge costituzionale n. 3 del 2001 sull’assetto delle autonomie regionali (quest’ultima sia pure in un contesto politico particolare) – siano state approvate dalle Camere con un voto espresso dalla sola maggioranza. A parte l’esito del voto popolare, occorre porre in evidenza come la polarizzazione del sistema politico si sia estesa ormai anche all’esercizio della funzione di revisione costituzionale, con conseguente abbandono dello “spirito costituente” del dopoguerra e della rinascita consensuale e bipartisan della democrazia dopo vent’anni di fascismo (il c.d. “arco costituzionale”), con la sola esclusione di chi in quella transizione non si riconosceva e non poteva riconoscersi, in omaggio alle proprie radici ideologiche e culturali.
Rimane aperta la questione dell’identificazione dei principi che si pongono a fondamento della nuova architettura costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale. Il compito non è agevole: a prima vista, l’aspetto più vistoso è senza dubbio l’introduzione del metodo del sorteggio e della sua differenziazione per i componenti togati e laici dei due Consigli Superiori delle Magistratura (la quale, nondimeno, continua ad essere denominata al singolare, salvo la distinzione operata dagli aggettivi “giudicante” e “requirente”).
Se la casualità potesse essere elevata a principio – e non fosse, invece, come sembra più adeguato ritenere, un mero criterio – è in essa che dovrebbe essere individuata la principale fonte di ispirazione della riforma: la casualità differenziata elevata a strumento di composizione di un organo di garanzia di rilievo costituzionale. La soppressione dei principi democratico e pluralista dall’attuale composizione elettiva dei magistrati all’interno dell’unico CSM può, inoltre, essere ritenuta riflettere un principio funzionale individualista nella configurazione del ruolo del magistrato futuro – il giudice monade elevato a sistema – con correlata compressione del rilievo pubblico della dimensione associativa rappresentativa, invece, di un sistema complesso, quale la giurisdizione inequivocabilmente è e non potrebbe non essere.
Un altro fondamento di ispirazione della revisione in atto – anche in questo caso, non più che un embrione di principio – può essere quello di “divide et impera” discendente dalla separazione delle carriere all’interno della magistratura e dalla divisione in tre dell’unico CSM. In proposito, peraltro, si potrebbe argomentare in favore della lettura del “principio” in parola quale proiezione in positivo dei principi di unità del potere pubblico e di preminenza del potere politico rispetto agli organi di controllo e di garanzia. In altre parole, un’aspirazione al superamento non solo dell’assetto di separazione dei poteri ma anche del principio di checks and balances che ad esso è intrinsecamente complementare.
In realtà, il fenomeno in atto può essere inquadrato più verosimilmente come una dinamica di costituzionalizzazione progressiva di prospettive di un indirizzo politico di maggioranza, come confermato anche dall’esito del voto parlamentare e dall’aspettativa di un’adesione popolare di tipo plebiscitario in risposta ad un referendum significativamente attivato dalla stessa maggioranza. In particolare, quell’indirizzo politico di maggioranza sembra orientato ad operare come occasione di formazione e di manifestazione di una nuova costituzione in senso materiale quale condizione esterna di legittimazione di una revisione costituzionale coincidente con l’esercizio di fatto di un nuovo potere costituente. In tal senso si comprenderebbero anche sia la richiesta di referendum (non)confermativo della legge costituzionale da parte della maggioranza parlamentare stessa – come sopra osservato -, sia la sua ostentata indifferenza alla raccolta delle 500.000 firme di cittadini di iniziativa popolare, al punto di deliberare la data di svolgimento del voto prima che la raccolta si completasse.
Una conferma di tale prospettiva di trasformazione dell’indirizzo politico di maggioranza in revisione costituzionale in chiave di funzione costituente di fatto meriterebbe di essere approfondita attraverso una più ampia ricognizione della produzione legislativa della legislatura in corso, oltre che di altre iniziative governative di revisione costituzionale (ad esempio, l’introduzione del c.d. “premierato”).
Potrebbe trattarsi dell’inizio della via italiana al democratic backsliding costituzionale.
Scopri di più da laCostituzione.info
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.