di Francesca Niola
Nel dibattito sulla revisione costituzionale della magistratura, quasi tutto ruota attorno alla separazione delle carriere, al sorteggio, alla duplicazione dei Consigli superiori, alla sottrazione della funzione disciplinare. Sono temi decisivi. Ma ve n’è uno meno appariscente, e forse per questo più insidioso, che la discussione pubblica lascia sullo sfondo: il nesso tra il nuovo assetto dell’autogoverno e l’ingresso di infrastrutture algoritmiche nell’attività giudiziaria.
L’intelligenza artificiale, infatti, non si presenta soltanto nel momento finale della decisione. Entra assai prima, quando classifica i fascicoli, segnala priorità, suggerisce connessioni, ordina flussi di lavoro, restituisce indici di rischio. In altri termini, essa agisce nel punto in cui si forma la prima selezione del rilevante. E se tale ambiente operativo è progettato, addestrato e governato da soggetti privati, la questione smette di appartenere al solo lessico dell’innovazione e assume immediata consistenza costituzionale.
Proprio qui riaffiora la centralità dell’autogoverno. Chi governa l’organizzazione degli uffici non disciplina soltanto carriere e funzioni; orienta anche il contesto tecnico entro il quale il giudice e il pubblico ministero lavorano. In una stagione nella quale efficienza e digitalizzazione tendono a sovrapporsi, l’assetto degli organi di governo della magistratura diventa anche il luogo nel quale si decide quale tecnologia debba entrare negli uffici, con quali finalità e secondo quali garanzie.
La riforma accentua questo passaggio. Un autogoverno più esposto alla pressione del risultato, e perciò più sensibile alle promesse di velocità, prevedibilità e riduzione dell’arretrato, è anche un autogoverno più permeabile all’offerta di piattaforme che organizzano il lavoro giudiziario secondo criteri propri. È in questo slittamento che una tassonomia privata può aspirare a divenire standard pubblico. La firma resta pubblica; la precomprensione del fatto, invece, rischia di maturare altrove.
Il punto merita cautela proprio perché si presenta con il volto innocuo della razionalizzazione. Un software che segnala urgenze, accorpa procedimenti omogenei o distribuisce i carichi di lavoro pare, a prima vista, un mero strumento ausiliario. Ma nella giurisdizione il momento organizzativo non è mai neutro. Ordinare significa già selezionare; attribuire priorità significa già imprimere una direzione; costruire indicatori di rischio significa già incidere sulla forma del sospetto.
Per questa ragione, la formula della “privatizzazione della giustizia” sarebbe, qui, persino imprecisa. Più esatto è parlare di eterodirezione delle premesse cognitive della decisione. La sentenza conserva il proprio sigillo pubblico, ma il materiale che orienta l’attenzione dell’interprete, la gerarchia delle urgenze, la stessa configurazione del caso possono essere progressivamente modellati da un’infrastruttura proprietaria. È un mutamento silenzioso, amministrativo, e proprio per questo di speciale rilievo costituzionale.
La vicenda di Tumbler Ridge, emersa nelle ultime settimane in Canada, offre da questo punto di vista un esempio significativo. Dopo la strage del 10 febbraio 2026, OpenAI ha riconosciuto di avere sospeso già nel giugno 2025 un account collegato a Jesse Van Rootselaar per contenuti violenti, di non avere allora informato la polizia perché la soglia interna per una segnalazione non era stata ritenuta raggiunta, e di avere accertato solo in seguito l’esistenza di un secondo account aggirato dal medesimo utente. Ne sono seguite forti critiche da parte delle autorità canadesi e l’annuncio di protocolli più severi. Il dato che qui interessa, però, è un altro: la genesi del sospetto, in ambienti digitali proprietari, obbedisce a criteri interni che restano esterni alla filiera pubblica della responsabilità.
Trasposto nell’ordinamento italiano, il problema acquista un peso ancora maggiore. Gli artt. 101, 104, 109 e 112 Cost. disegnano un equilibrio nel quale soggezione del giudice alla legge, autonomia dell’ordine giudiziario, diretta disponibilità della polizia giudiziaria e obbligatorietà dell’azione penale si tengono reciprocamente. Se il primo inquadramento del rilevante, o la prima allerta investigativa, si stabilizzano dentro piattaforme private, il punto toccato non è soltanto l’efficienza dell’ufficio, ma la struttura delle garanzie che presidiano l’esercizio della giurisdizione e della funzione requirente.
Sotto questo profilo, il nuovo Consiglio superiore della magistratura requirente assume un significato ulteriore. Un organo chiamato a governare professionalità, criteri organizzativi, priorità e percorsi di carriera del pubblico ministero può divenire il punto di saldatura tra pressione politico-amministrativa sul rendimento e offerta industriale di giustizia algoritmica. Il tema, allora, non riguarda soltanto il tradizionale rapporto tra politica e magistratura. Investe anche il rapporto, assai meno esplorato, tra politica e mercato nella conformazione quotidiana dell’attività giudiziaria.
Su questo piano pesa anche la composizione dei nuovi organi. Il racconto della neutralità affidata al sorteggio trascura che, per la componente laica, l’alea opera dentro un perimetro previamente definito dalla decisione parlamentare. La maggiore prossimità della politica alla formazione dell’autogoverno può così tradursi in una minore capacità di resistenza rispetto alle infrastrutture proprietarie che promettono ordine, triage dei fascicoli, allerta e classificazione. Non per via di una sostituzione frontale della decisione, ma attraverso una più discreta conformazione del suo ambiente cognitivo.
È qui che la riforma mostra il proprio lato meno discusso. L’autonomia della magistratura non custodisce soltanto il giudice dal comando politico diretto; custodisce anche la matrice pubblica delle operazioni preliminari che preparano il giudizio e l’azione penale. Se quella matrice si attenua, il contraddittorio perde spessore, la sindacabilità si assottiglia e l’imparzialità rischia di restare una qualità proclamata della decisione finale, più che una caratteristica effettiva del suo intero procedimento di formazione.
Per questo la domanda decisiva non riguarda soltanto se la riforma separi meglio le carriere. Riguarda se l’assetto che essa disegna disponga ancora dell’energia istituzionale necessaria per governare, dall’interno, la transizione algoritmica della giustizia. Una giurisdizione che conservi la forma pubblica della decisione ma ceda, poco a poco, la sovranità sul proprio ambiente cognitivo finirebbe per smarrire il tratto più delicato della propria autonomia.
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