di Angela Cossiri* e Emanuele Frontoni**
Il referendum costituzionale 2026 si è chiuso con la vittoria del No, che ha raggiunto il 53,24% dei consensi, contro il Sì al 46,76%, con un’affluenza del 55,7% (dati comprensivi dei votanti all’estero). L’affluenza dei soli votanti in Italia è pari al 58,93% (Fonte: Eligendo – Il portale delle elezioni del Ministero dell’Interno).
L’Istituto Cattaneo ha analizzato l’esito del referendum rilevando due fattori chiave: l’assenza di voto divergente rispetto alle posizioni sostenute dai partiti di riferimento e l’astensionismo asimmetrico. Nel rapporto del 23 marzo si legge che, al netto delle singole deviazioni locali, prendendo come riferimento il voto espresso nelle politiche 2022 per la quota maggioritaria, gli elettori del centrosinistra e del cd. terzo polo (Azione e Italia Viva) hanno partecipato “massicciamente” alla consultazione del 2026, mentre quelli del centrodestra e del M5S si sono astenuti in una quota simile, intorno al 13-15%. Tuttavia, gli elettori che nel 2022 avevano votato M5S hanno partecipato al referendum in misura molto più elevata rispetto alle europee 2024 e al ciclo delle regionali, quando il loro tasso di astensione, rispetto alle politiche precedenti, era stato intorno al 30%. Il rapporto precisa infatti che, se si volesse usare il referendum come predittore del voto politico, bisognerebbe comunque correggere i risultati alla luce del diverso grado di partecipazione dei vari elettorati alle diverse consultazioni. (Istituto Cattaneo, Il referendum sulla magistratura, p. 1)
Il CISE, nell’analisi del 26 marzo, conferma la mobilitazione asimmetrica e aggiunge che guardando ai flussi rispetto alle europee 2024, tra gli elettori che allora si erano astenuti la quota di coloro che al referendum si sono mobilitati per il No è sistematicamente superiore a quella di chi si è mobilitato per il Sì: il No raccoglie fra il 15% e il 27% degli ex astenuti, mentre il Sì si colloca fra il 7% e il 25%, con variazioni territoriali rilevanti. “Questo differenziale”, secondo l’analisi, “suggerisce che il referendum abbia avuto una maggiore capacità di mobilitare verso il No chi in precedenza aveva disertato le urne, un segnale coerente con una consultazione percepita come maggiormente identitaria dall’elettorato progressista” (CISE, Referendum sulla giustizia 2026: come ha votato l’elettorato dei partiti?).
Secondo l’analisi del 24 marzo di YouTrend per Sky TG24, il 69% degli elettori dichiara di aver votato per esprimere un giudizio sulla riforma e il 28% per dare un segnale politico; inoltre il No ha vinto in tutte le fasce d’età salvo quella tra i 50 e i 64 anni, ed è stato trainato anche dal voto dei giovani (YouTrend per Sky TG24, Referendum Giustizia, vince No: i motivi del voto secondo l’analisi YouTrend per Sky TG24).
Per indice di misurazione del consenso elettorale online intendiamo qui un indicatore che stima l’orientamento del dibattito politico nello spazio digitale sulla base della circolazione e dell’interazione espressa nei contenuti circolanti online. Esso restituisce la porzione di consenso che si manifesta in forma pubblica, osservabile e misurabile nelle dinamiche comunicative delle principali piattaforme social, non necessariamente coincidente con la distribuzione effettiva delle preferenze nell’elettorato né con il comportamento di voto. L’indicatore, che misura l’intensità e la circolazione del consenso nello spazio pubblico online, stimava nell’ultima rilevazione del venerdì antecedente il referendum costituzionale un’affluenza del 37,2%, un Sì al 54,2% e un No al 45,8%. Lo scarto tra indice di consenso elettorale on line e dati reali in questo caso è duplice e radicale: la rilevazione digitale sottostima drasticamente la partecipazione e, al tempo stesso, inverte il verso del voto; i social, in questa consultazione, hanno misurato una sfera pubblica visibile e “rumorosa”, molto distante dal demos elettorale che ha deciso l’esito del referendum.
Una sommaria premessa metodologica si rende necessaria. L’indice di misurazione del consenso elettorale on line è uno strumento messo a punto dai data scientist dell’università di Macerata, volto a ricostruire e computare l’orientamento della conversazione pubblica visibile nei social. Il metodo di misurazione si basa sulla selezione di un vocabolario della specifica consultazione elettorale, sulla raccolta integrale dei contenuti pubblici prodotti da account rilevanti e da tutti gli utenti che usano quelle parole chiave. I dati vengono normalizzati e viene considerata la combinazione tra engagement e posizione espressa. L’indicatore misura in modo plausibile quanto circola una posizione e quanto essa sia metricamente rilevabile nei social media, ma non coincide automaticamente con la misura della distribuzione del consenso nell’intero corpo elettorale. La sua vocazione primaria è descrivere il dibattito pubblico digitalmente osservabile e misurabile. Tuttavia esso è stato utilizzato anche in funzione predittiva, a partire dalle elezioni regionali marchigiane del 2020, e si è dimostrato particolarmente accurato, con esiti tendenzialmente migliori dei sondaggi, nelle ultime elezioni politiche e europee.
Il disallineamento tra l’indice di misurazione del consenso elettorale on line e i risultati reali del referendum, in combinazione con le analisi dei flussi, può essere considerato per formulare alcune riflessioni.
Prima riflessione: in questo caso, i social hanno catturato solo una porzione del conflitto elettorale, quella espressa pubblicamente e intercettabile attraverso segnali digitali. La distinzione decisiva non è quella grezza tra elettori “online” ed elettori “offline”, bensì quella tra soggetti fortemente visibili nel dibattito digitale e soggetti politicamente mobilitabili, ma metricamente non percettibili nella sfera pubblica online. Un elettore, infatti, può essere presente sulle piattaforme, informarsi, seguire e osservare, senza tuttavia produrre segnali pubblici sufficientemente intensi, continui, classificabili, tali da entrare nell’indicatore; può cioè non “pesare” nella conversazione digitale, quanto invece “peserà” nelle urne. I dati suggeriscono anche che la componente favorevole al Sì fosse, nello spazio digitale, più densamente espressa, più continua e più capace di generare interazione, mentre la componente orientata verso il No fosse meno presente sotto forma di segnali osservabili, pur essendo elettoralmente più ampia. Il dibattito online ha così restituito una rappresentazione accurata della parte di conflitto che si manifesta attraverso pratiche discorsive ad alta intensità, ma ha lasciato in ombra quella quota di orientamento elettorale che non si traduce in partecipazione comunicativa altrettanto rilevabile.
Abbiamo dunque avuto la prova che la capacità di una posizione di occupare lo spazio digitale – ad esempio attraverso la produzione di engagement – non coincide con la sua capacità di aggregare voti. Il Sì ha beneficiato di una maggiore attitudine a convertire il proprio orientamento in segnali comunicativi misurabili; il No, al contrario, ha espresso una forza elettorale che si è resa visibile soprattutto al momento del voto, senza transitare in modo proporzionale attraverso le forme della visibilità digitale. Il disallineamento osservato può essere interpretato come l’effetto di una dissociazione tra espressione del consenso e comportamento di voto.
I dati suggeriscono anche una seconda riflessione: il referendum costituzionale sembra attivare non semplicemente “elettori in più”, ma una platea che non coincide linearmente né con il pubblico più attivo nel dibattito digitale, né con la sola base elettorale ordinaria dei partiti. Si può dunque ipotizzare che esista un insieme di cittadini che entra nel campo elettorale quando percepisce che non è in gioco una competizione politica ordinaria, ma la configurazione stessa dell’ordine fondamentale. In questo senso, può essere utile parlare di “elettorato costituzionale”, inteso come quell’insieme di soggetti che può restare in ombra nelle metriche della comunicazione politica, ma che si mobilita in modo intenso quando il voto incide su assetti di potere, su principi di garanzia e su elementi percepiti di identità costituzionale.
A partire dalla considerazione dell’ampiezza di questo “elettorato costituzionale”, è possibile avanzare un’ipotesi sulla natura dell’astensione contemporanea: una sua componente rilevante non sembra riconducibile a disinteresse o disaffezione, bensì ad un consapevole criterio selettivo di attivazione. La partecipazione di questa quota di aventi diritto al voto, infatti, è sospesa nelle competizioni politiche ordinarie, ma si riattiva quando la consultazione è percepita come incidente su assetti fondamentali e identitari. Sembra emergere così una componente silenziosa di elettorato, che interviene nelle consultazioni più selettivamente, che non risulta integrata nei circuiti della competizione politico-partitica, né nelle dinamiche più visibili della comunicazione digitale; tuttavia, si tratta di elettori che mantengono una disponibilità alla partecipazione elettorale, seppure manifestata in modo discontinuo e in presenza di questioni percepite ad alta densità. L’astensione, allora, non segnala necessariamente un’uscita dalla partecipazione democratica, ma può configurarsi come una modalità di presidio silenzioso con un potenziale di attivazione: la scelta di sottrarsi al dibattito e alla competizione ordinari che non esclude l’intervento alle urne nei momenti percepiti come più significativi. Il referendum costituzionale sembra rappresentare uno di questi momenti: la soglia selettiva di attivazione si abbassa e consente il riemergere di segmenti di corpo elettorale altrimenti poco visibili. Questa ipotesi contribuirebbe a spiegare il disallineamento rispetto alle metriche digitali. Se una quota significativa dell’elettorato mobilitato è composta da soggetti caratterizzati da bassa intensità comunicativa e partecipazione intermittente, è plausibile che essi risultino sottorappresentati negli indicatori on line. Non si tratta necessariamente di individui estranei ai social, ma di utenti che non producono segnali pubblici sufficientemente frequenti o classificabili da essere intercettati come portatori di una posizione politica definita.
Ne deriva, più in generale, che la partecipazione democratica contemporanea non può essere letta in termini dicotomici: l’astensione non rappresenta necessariamente il grado zero della partecipazione, ma una delle sue forme possibili, reversibile, selettiva e condizionata dalla natura della posta in gioco.
Terza riflessione. Proprio perché il referendum del 2026 è stato letto, durante la campagna, anche come test politico sul governo, ci si sarebbe potuti attendere una maggiore corrispondenza tra il pubblico metricamente dominante nella conversazione online e il comportamento elettorale finale. È accaduto il contrario. Ciò suggerisce che il referendum costituzionale conservi una capacità propria di far emergere un dissenso intenso, che eccede la superficie più visibile della competizione politica quotidiana. Così il referendum costituzionale, nella sua applicazione concreta, si dimostra perfettamente aderente alla propria logica profonda, selezionando il grado di intensità del convincimento, in particolare quello contrario alla revisione costituzionale. In assenza di quorum di validità, il referendum ex art. 138 Cost. misura, come nell’intento dei costituenti, la capacità della revisione di resistere di fronte a una opposizione motivata al punto tale da tradursi in effettiva partecipazione al voto. Questo significa che un consenso parlamentare anche ampio e un consenso elettorale poco motivato, che non si attiva in comportamenti di voto possono non bastare a consentire l’approvazione di una revisione costituzionale, mentre un dissenso più concentrato e intensamente attivato può risultare determinante per l’esito della consultazione. La decisione popolare non funziona infatti come un semplice “secondo tempo” della deliberazione parlamentare, ma si dimostra nella storia repubblicana come una sede in cui si valuta la tenuta sostanziale della revisione rispetto all’intensità del dissenso che essa genera.
* PA di diritto costituzionale, unimc
** PO di sistemi di elaborazione delle informazioni, unimc
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