di Felice Blando
L’opinione consolidata di molti giuristi ha ritenuto, si può dire fin dai primi anni della vigenza della Costituzione, che attività di indirizzo presidenziale sono la concessione della grazia e la commutazione delle pene (cfr. il pioneristico saggio di G. Guarino, Il Presidente della Repubblica. Note preliminari, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, p. 903 ss.).
La grazia è attribuita al Presidente della Repubblica perché comporta l’intervento dello Stato nella sua unità e nella sua maestà (si v. la sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale). Il potere che supera il principio della legalità non può essere di competenza che dell’unico organo che è per istituzione imparziale. Il fondamento dell’attribuzione del potere va dunque direttamente ricercato nel carattere rappresentativo ed in quello imparziale del Presidente. Il che consente di definire il valore della controfirma quale mero strumento di autenticazione o di certificazione del ricorso di tutte le condizioni previste dalla legge (così E. Cheli, Art. 89 Cost., in Branca-Scialoja, a cura di, Commentario, Roma-Bologna, 1983, pp. 141-142, per il quale la grazia è un atto che riflette «i poteri propri del presidente, la cui logica naturale risulta essere quella dell’esercizio “autonomo” rispetto alla sfera dell’esecutivo: per l’uso di questi poteri l’apposizione della controfirma – sia che alla stessa si voglia riferire una funzione di mero controllo formale ovvero di adesione sostanziale al contenuto dell’atto – finisce per presentarsi come un non senso»).
Ed ogni qual volta che l’ordinamento ha bisogno di una scelta indipendente o di un comportamento indipendente si ricorre al Presidente, la cui intera figura è costruita per l’imparzialità. E tuttavia il Presidente non è fuori dalla vita, ma è immerso nella vita: egli è come al centro di una sfera che ruota su sé stessa, è fermo allo stesso punto; eppure, è partecipe del vorticoso movimento del tutto.
A prescindere dai fatti giudiziari che hanno coinvolto Nicole Minetti, non possono esservi dubbi sulla storia personale e politica della beneficiaria del provvedimento, sol che si ricordi (io sono tra i tanti che non hanno dimenticato) il carattere indecente delle vicende e lo sdegno che ne derivò. Ognuno, del resto, porta la responsabilità della sua parte. È stato Berlusconi a ridurre l’Italia a misura dei suoi format televisivi. Questo tipo di pedagogia – o forse dovremmo dire di direzione – gli è sempre appartenuta. Il leader di Forza Italia ha creato un inedito «popolo» di consumatori senza più coscienza di classe, formato in gran parte da quei ceti medi gonfiati dalla rivoluzione produttiva e non più socializzati dal lavoro, tendenzialmente orientati verso una cittadinanza «debole» e una cura «forte» del proprio privato, attraversati da una leggerezza di superficie, da una esplosione di discontinuità, da una disponibilità culturale e politica al nuovo, da una sorta di relativismo morale in sintonia con certe nostre pulsioni profonde.
Si pone infatti l’accento sulla grazia alla Minetti anche per invitare tutti a lasciarsi alle spalle l’antiberlusconismo. È senz’altro da escludere che nelle valutazioni del Presidente ci siano state considerazioni di questo tipo. Il Presidente, una volta espletata l’istruttoria del ministro della Giustizia, si sarà probabilmente attenuto alle esigenze umanitarie implicate nella vicenda.
La “richiesta di chiarimenti” post grazia con la lettera del Capo dello Stato indirizzata al ministro di Giustizia, comunque vadano le cose, è una mossa diretta a salvaguardare l’unica istituzione che ancora gode di una rilevante fiducia e benevolenza presso gli italiani (la presidenza della Repubblica). Sul punto, la questione che agita i commentatori è quella della revocabilità dell’atto di clemenza. Per quanto concerne la revoca, questa è sicuramente possibile nei confronti della grazia «condizionata» (v. art. 681, co. 5°, c.p.p.) quando le condizioni apposte non siano adempiute, o lo siano state in ritardo, oppure sono state violate. Il procedimento per la revoca è disciplinato nell’art. 674 del codice di procedura penale. Diversa è la questione della grazia concessa senza condizioni. Il legislatore si è limitato a disciplinare la grazia condizionata, senza affrontare il problema della revoca della grazia «pura»: problema che, in senso assoluto, non si può risolvere in assenza di dati normativi, esiti giurisprudenziali e prassi (il che è stato rilevato e lamentato da A. Ruggeri, L’affaire Minetti, la revoca della grazia e le lacune costituzionali “alla ricerca di possibili rimedi”, in Giurcost.org, fasc. 2026/I, il quale ritiene opportuno un intervento legislativo in materia).
La giustificazione della natura irrevocabile della grazia potrebbe trovarsi, forse, nella ragione che la potestà di grazia è una potestà di rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato ed una volta che se ne sia fatto uso essa esaurisce la propria funzione (v. ad es. G. Camerini, Grazia (profili penali e processuali), in Dig. disc. pen., 1992, pp. 51-52). La revoca o l’annullamento della grazia concessa alla Minetti, che, in tesi, potrebbe intervenire una volta accertata la presenza di vizi radicali del provvedimento (la presenza di documentazione falsa o di un errore essenziale di diritto), si presenterebbe, anche dal punto di vista politico, come un rimedio che finirebbe col rivelarsi peggiore del male che avrebbe voluto curare.
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