La Corte Costituzionale ha respinto in quanto inammissibile il ricorso presentato dal Codacons e da Giuseppe Ursini.
L’oggetto del ricorso sul referendum costituzionale era la formulazione del quesito referendario e il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) e Giuseppe Ursini nella qualità di appartenente al corpo elettorale sono ricorsi nei confronti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’interno e del Ministero della Giustizia nonché nei confronti dei delegati dei parlamentari richiedenti il referendum e con istanza cautelare chiedevano la sospensione del d.P.R. 27 settembre 2016.
In subordine i ricorrenti richiedevano alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge n. 352 del 1970 per omessa indicazione del soggetto competente a formulare il quesito referendario.
In ulteriore subordine si richiedeva alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni degli articoli 12 e 16 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevedono contro le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
La Corte costituzionale ha respinto il ricorso in quanto inammissibile.