I quesiti dei referendum
e il giudizio di ammissibilità della Corte

Print Friendly, PDF & Email

th

di Roberto Bin
L’11 gennaio 2017 la Corte costituzionale sarà impegnata, come quasi ogni anno di questi tempi, a valutare l’ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti la legge cost. 1/1953 ha affidato alla Corte questo ingrato compito, e l’art. 33 della legge 352/1970, che disciplina i referendum, impone alla Corte di fissare entro il 20 gennaio la Camera di consiglio per discutere e poi di pubblicare la sentenza entro il 10 febbraio.
I quesiti di cui deve occuparsi questa volta sono tre, proposti dalla CGIL, che ha raccolto oltre un milione di firme. Se fosse passata la riforma costituzionale, che la CGIL ha concorso a bocciare nel referendum del 4 dicembre, tutte queste firme avrebbero permesso si affrontare il referendum del 4 dicembre senza temere il partito dell’astensione, che da molti anni ha sistematicamente impedito di raggiungere il quorum necessario alla validità della consultazione (con 800 mila firme sarebbe bastata la metà più uno di quanti sono andati a votare alle ultime elezioni politiche, anziché la metà più uno degli aventi diritto al voto). Ma in mezzo c’è comunque il giudizio della Corte costituzionale.

La Corte giudica dell’ammissibilità avendo come parametro anzitutto i limiti fissati dall’art. 75 Cost.: ma i quesiti proposti questa volta non sembrano incappare nelle materie vietate da quella disposizione costituzionale (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), pur interpretate nel senso più estensivo (però vedi il commento di Rossi). Ma la Corte, a partire dalla fondamentale sent. 16/1978, ha introdotto anche altri limiti: leggi dotate di una particolare forza passiva perché la loro abrogazione potrebbe bloccare il funzionamento degli organi costituzionali e comportare violazione di obblighi europei, oppure quesiti che non abbiano un sufficiente coefficiente di coerenza e univocità, o siano “incompleti”, perché lasciano in piedi alcune disposizioni che derivano dallo stesso principio di quelle che si vorrebbero abrogare, sicché non risulterebbero chiare le conseguenze dell’abrogazione.

Per capire se queste ipotesi ricorrono in relazione ai tre quesiti referendari bisognerebbe analizzare a fondo la legislazione di riferimento, non soltanto le specifiche norme coinvolte: valutazioni superficiali non bastano, anche se a prima vista non sembrano esserci ostacoli. Si sa però che il primo quesito, quello sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, è accusato di voler introdurre un referendum “manipolativo”, che non si limiterebbe a cancellare una disposizione del Jobs Act ma ne costruirebbe una nuova, mai esistita nel nostro ordinamento: poiché estenderebbe la protezione dell’articolo 18 contro i licenziamenti a tutte le imprese con più di 5 dipendenti, e non con più di 15 dipendenti com’era nel testo originale dello Statuto. E i referendum manipolativi, che pure ci sono stati, non hanno mai avuto vita semplice davanti alla Corte costituzionale.

In Camera di consiglio si affronteranno le tesi del sì e del no: le loro memorie dovranno essere depositate entro il 7 gennaio. Se i quesiti passano il vaglio della Corte, le votazioni dovranno essere fissate in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2017. Salvo che…
Una prima ipotesi è che le disposizioni da sottoporre a referendum vengano abrogate o sostituite da una legge nuova. In questo caso non si effettua più la consultazione popolare. Ma non basta una modifica “di facciata”: il Comitato promotore del referendum vigila su queste modifiche e può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione se il parlamento fa il furbo e introduce modifiche di forma e non di sostanza (lo ha detto la stessa Corte nelle sentt. 68 e 69/1978).
La seconda ipotesi è che vi sia scioglimento anticipato delle Camere e si vada a nuove elezioni: in questo caso il referendum già indetto viene sospeso automaticamente al momento di indizione dei comizi elettorali per le nuove elezioni. Ma non viene cancellato, solo rinviato di un anno.

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.