Masi chiusi: per la Corte maschio o femmina pari sono

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di Lucilla Conte

Con la sentenza n.193 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n.33 in tema di ordinamento dei masi chiusi, riprodotto all’interno del decreto del presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n.32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sui masi chiusi) e successivamente modificato, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.
Questa norma, abrogata dalla legge della Provincia di Bolzano n.17 del 2001 (Legge sui masi chiusi) risultava applicabile al caso concreto in quanto vigente al momento dell’apertura della successione in assenza di testamento di un uomo che, deceduto il 12 agosto 2001, lasciava due figli naturali: un maschio e una femmina. Entrambi erano stati intavolati quali proprietari per la metà indivisa del maso. La ricorrente, tuttavia, che aveva interesse ad essere dichiarata assuntrice del maso, trovava un ostacolo nell’art. 5 della l. provinciale n.33 del 1978 (successivamente riprodotta nel decreto del Presidente della Giunta n.32 del 1978), in base al quale ai chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza spetta ai maschi rispetto alle femmine (mentre tra gli appartenenti allo stesso sesso è il più anziano).

La normativa provinciale prevede, in caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l’assuntore o l’assuntrice del maso chiuso sia determinato dall’autorità giudiziaria in base ad alcuni criteri di preferenza, tra i quali prioritario risulta il fatto di essere cresciuti nel maso.
Nessuno dei due figli, sulla base delle prove assunte dal Tribunale che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale era cresciuto nel maso (avendovi trascorso soltanto alcuni anni): perciò, rivestendo entrambi lo stesso grado in quanto figli naturali del defunto, avrebbe trovato applicazione la norma provinciale in vigore al momento dell’apertura della successione, che prevedeva il criterio della preferenza basata esclusivamente sul sesso. La chiarezza e l’univocità della norma nel preferire l’uomo rispetto alla donna a parità di vincolo di parentela con il defunto impedisce al giudice di tentare una interpretazione della norma conforme al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione: la questione è pertanto rimessa alla Corte costituzionale.

Il caso risulta particolarmente interessante in quanto riguarda una valutazione – sulla base del principio di eguaglianza e ragionevolezza – della disciplina di un istituto antichissimo, introdotto in Alto Adige fin dai primi secoli del Medio Evo. Il maso chiuso (definibile come l’unità abitativa e aziendale che consente la sopravvivenza dell’azienda agricola familiare) costituisce una unità indivisibile per via ereditaria e deve consentire il conseguimento di un reddito medio annuo, sufficiente ad assicurare l’adeguato mantenimento di una famiglia composta da almeno 4 persone.

L’assegnazione del maso all’assuntore può avvenire da parte del proprietario con contratto di compravendita, con atto di donazione oppure – come nel presente caso- per testamento.
Nonostante il suo sostanziale disconoscimento legale con il Regio Decreto del 4 novembre 1928, n.2325, l’istituto del maso chiuso è rimasto in vita per le sue caratteristiche che lo rendono apprezzabile dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economico-sociale. Esso infatti costituisce un argine allo smembramento dei fondi ed è in grado di remunerare adeguatamente la compagine familiare, rappresentando un elemento fondante dell’identità rurale della popolazione alto-atesina, al punto da venire incluso, quale ambito di competenza legislativa esclusiva provinciale, all’interno dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 11, n.9 della legge costituzionale n.5 del 1948), e successivamente nell’art.8, n.8) del DPR 31 agosto 1972, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La Corte costituzionale si trova a fare i conti con un proprio precedente (la sentenza n. 40 del 1957) avente ad oggetto un caso analogo. In quella risalente pronuncia la Corte aveva ritenuto che «le esigenze della migliore produzione e gli scopi di natura familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della popolazione alto-atesina» non collidessero con il principio di eguaglianza e, anzi, giustificassero la preferenza per il primogenito maschio prevista dagli articoli 16 e 18 della legge provinciale allora vigente.

La Corte costituzionale oggi prende le distanze da quel precedente, le cui conclusioni devono ritenersi superate.
L’istituto del maso chiuso costituisce un significativo esempio di come modalità di organizzazione di una collettività, profondamente e storicamente radicate al punto da resistere a tentativi legislativi di soppressione meritino, all’interno di un ordinamento teso alla valorizzazione del pluralismo sociale, economico e giuridico, la più ampia protezione. Per queste ragioni tale istituto è stato recepito con legge costituzionale (e cioè attraverso il più elevato livello normativo dell’ordinamento).
Tuttavia –precisa la Corte- a questa speciale protezione non può corrispondere l’impermeabilità di tale istituto rispetto all’interpretazione evolutiva.
Il radicamento storico, sociale, culturale e le ragioni di razionalizzazione delle risorse economiche che sostengono e hanno mantenuto in vita l’istituto del maso chiuso, in altre parole, non lo mettono al riparo da una valutazione di compatibilità costituzionale della sua disciplina.
Essa, lungi dal comprometterne l’identità, ne accompagna l’evoluzione.

L’identità continuativa e durevole del maso chiuso, che si salda all’esigenza di mantenere indiviso il fondo, non può ledere il principio fondamentale della parità tra uomo e donna. E questo anche perché tale istituto non risulta più presidiato dalle “garanzie” della famiglia patriarcale e del maggiorascato.
L’evoluzione normativa in materia di parità tra uomo e donna e il tramonto della visione patriarcale della famiglia, hanno –a giudizio della Corte costituzionale- privato di una giustificazione sostanziale la disparità di trattamento dei coeredi sulla base del sesso, imponendo una revisione della normativa provinciale sui masi chiusi, che nella attuale l. provinciale n. 17 del 2001, infatti, non prevede più per i chiamati all’eredità il criterio della preferenza basata sul sesso.

I criteri di cui dispone l’autorità giudiziaria per la determinazione dell’assuntore del maso in mancanza di un accordo tra gli eredi legittimi sono attualmente individuati nell’essere cresciuti nel maso, nella partecipazione abituale alla conduzione e coltivazione del maso, nel possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia o di altra adeguata formazione da essa riconosciuta.

Sono dunque questi i criteri –neutri rispetto al sesso- che, attualmente, risultano funzionali alla conservazione dell’istituto nelle sue essenziali finalità e specificità, e sarà anche alla luce di essi che fratello e sorella dovranno competere per l’assunzione del maso.

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