Il caso Tercas: banche, eguaglianza, trasparenza

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di Glauco Nori

La sentenza del Tribunale UE sulla Tercas (Cassa di risparmio della provincia di Teramo) di qualche giorno fa ha provocato, e non  ce ne sarebbe stato bisogno, nuove critiche verso la Commissione Europea per i danni agli azionisti e agli obbligazionisti delle quattro banche locali, sottoposte a risoluzione.

Le critiche sono state aggravate dalla posizione presa dalla Commissaria Vestager che ha  obiettato che la decisione è stata della Banca d’Italia e non della Commissione.

Non è la prima volta che si adotta questo argomento, secondo alcuni addirittura provocatorio. Nemmeno la Commissaria può avere pensato che l’opinione pubblica creda che sia stata l’autorità bancaria nazionale a liquidare le quattro banche di sua iniziativa dopo che sul loro salvataggio si era tanto contrattato tra Commissione ed autorità nazionali. Non è una novità che, quando si arriva a conclusioni negative dopo diversi tira e molla, i provvedimenti formali siano lasciati alle autorità nazionali. Non sembra che sia un esempio di trasparenza soprattutto quando poi un membro della Commissione tenta di mimetizzarsi dietro la mancanza di provvedimenti comunitari.

La soluzione adottata dal Tribunle era prevedibile. L’obbligatorietà dell’adesione al Consorzio per tutte le banche (salve alcune eccezioni) e l’obbligatorietà dell’intervento per i depositi fino a 100.000 euro erano già sufficienti  per integrare un aiuto di Stato: non era nuova la tesi che non è indispensabile che i mezzi finanziari siano dello Stato quando è lo Stato ad imporre il sostegno.

Se la Commissione avesse tenuto conto che il Fondo interbancario era nato come volontario nel 1987 e che l’obbligatorietà, inutile per chi aveva già aderito, era subentrata con la Direttiva 94/19/CE (art.3), avrebbe evitato di considerare aiuto quanto veniva fatto per scelta autonoma del Consorzio.

Ammesso che la sentenza passi in giudicato, non si può dare per scontato  l’esito positivo per le richieste di danni come sembra che in molti siano convinti. Lasciando da parte altre questioni, andrà provato che il Fondo interbancario sarebbe stato in grado di risanare tutte le banche, mettendone al sicuro i creditori e gli azionisti.

Centrando la questione sul Fondo Interbancario, ne è rimasta superata un’altra di interesse non minore.

Per l’art.107 TFUE, n.3, lett.b) sono compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati… a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”. In base a questa norma sono stati ammessi, insieme ad altri di minore entità, gli interventi massicci della Germania che in pratica ha acquistato la Deutsche Bank.

Lo stesso criterio si sarebbe dovuto applicare a tutti gli interventi in favore della altre banche che si fossero venute a trovare in difficoltà per il “grave turbamento” provocato dalle stesse cause: avrebbe dovuto imporlo il principio di uguaglianza, presente anche nell’ordinamento comunitario.

Si è ritenuto che non fosse più consentito dopo l’entrata in vigore l’1 gennaio 2016 del Regolamento UE/806/2014 sulla risoluzione degli enti creditizi. Un certo numero di banche italiane sono restate pregiudicate. Il Governo si era mosso in ritardo per la convinzione che la loro situazione fino ad allora non lo richiedesse. Fondata o infondata che fosse, questa era stata la ragione prospettata. La discriminazione in loro danno è dipesa, pertanto, dal tempo nel quale il Governo italiano si è mosso.

Ci si sarebbe dovuto domandare se  una tale differenza di trattamento potesse trovare la giustificazione nel solo ritardo con il quale si era tentato di intervenire. In altre parole, l’uguaglianza andava rapportata alle cause delle difficoltà o ai tempi nei quali si era tentato ti rimediare? (Diversa era la posizione delle banche il cui dissesto era dipeso da illeciti).

Se l’aiuto era consentito per porre rimedio a un “grave turbamento” dell’economia del Paese,  quando i turbamenti fossero dipesi dalla stessa causa, tutte le banche che ne avevano risentito si sarebbero dovute trattare allo stesso modo. Il riferimento al tempo ha così pregiudicato le banche il cui sostegno, a ragione o  non, era stato ritenuto meno urgente e che nel frattempo avevano anche subito la concorrenza di quelle degli altri Paesi, già risanate.

Di questo aspetto il Tribunale non si è occupato perché estraneo alla controversia. Le implicazioni non sono trascurabili.

La prima è di diritto comunitario e impone di domandarsi se una norma di diritto derivato possa ridurre la sfera di applicazione di una norma dei Trattato.

Col Regolamento n. 806/2014 si è voluto rimediare alla “frammentazione” determinata dalla differenze delle normative nazionali sulle risoluzioni bancarie e, seguendo il procedimento dell’art.114 TFUE, si è introdotta una disciplina uniforme della risoluzione.

L’art.107, n.3, lett. b) TFUE consente di intervenire con aiuti di stato per consolidare la posizione delle banche, messe in pericolo da un “grave turbamento”, evitarne la risoluzione. Non è stato spiegato, nemmeno dalla Commissione, quale sia il procedimento logico secondo il quale la norma, destinata ad evitare un certo evento, nel caso la risoluzione, resti superata da quella che  dell’evento  regola i diversi momenti. Non solo si tratta di materie diverse ma, coordinandole nella forma adottata, si finisce col rendere inapplicabile una norma del Trattato, che non ne prevede la possibilità, da una norma di diritto derivato.

Ma sorge anche una questione di diritto interno.

Secondo la Corte costituzionale i diritti, garantiti dalla Costituzione, non possono essere incisi nemmeno da una legge costituzionale; è necessaria una nuova Costituzione, come per la forma repubblicana è presupposto dall’art. 139.

Se si concludesse per la legittimità comunitaria della differenza di trattamento perché non in violazione del principio di uguaglianza dei Trattati, la questione non finirebbe lì. Andrebbe richiesto alla Corte costituzionale se, di fronte ad effetti dannosi prodotti dagli stessi fatti, sia ragionevole, e quindi legittima secondo la Costituzione italiana, una differenza di trattamento così radicale, fondata solo sui tempi diversi in cui gli Stati interessati sono intervenuti. Se la Corte concludesse per la violazione del principio italiano di uguaglianza, le determinazioni comunitarie diventerebbero inapplicabili perché ai Trattati è stata data esecuzione con legge ordinaria, che non ha potuto incidere sul principio di uguaglianza. Né possono esserci dubbi per il fatto che la discriminazione sia imputabile ad una autorità non italiana e per il trattamento fatto a soggetti di altri Paesi. Ad essere pregiudicati sono soggetti italiani che in Italia subiscono la concorrenza  di soggetti, che hanno avuto un trattamento privilegiato, di fronte ai quali in Italia avrebbero avuto una tutela costituzionale; per eliminarla una legge ordinaria non era sufficiente e non lo sarebbe stata nemmeno una legge costituzionale.

C’è da augurarsi che in questo caso la Commissione non torni a dire che i provvedimenti di risoluzione sono stati della Banca d’Italia. Delle lunghe trattative con  l’Italia si conosce solo la conclusione perché provvedimenti della Commissione non ci sono. Non si può dire  che sia un esempio trasparenza: non è possibile nemmeno sapere quali argomenti siano stati fatti valere dal Governo italiano.

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