Deputati multati. Le nuove frontiere dell’attività ispettiva del parlamentare

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di Salvatore Curreri

Un trafiletto in taglio basso. Questo è (al massimo) lo spazio dedicato dai maggiori quotidiani alla notizia che la Capitaneria di Porto di Siracusa ha multato per poco più di 2 mila euro alcuni deputati per essere saliti a bordo della motonave SeaWatch 3 allo scopo di valutare le condizioni dei quarantasette migranti a bordo prima che l’Ufficio di Sanità marittima territorialmente competente concedesse loro il permesso (la c.d. libera pratica di cui all’art. 4.2 d.p.r. 232/2001 Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi).

Non credo di esagerare se ritengo, invece, che siamo in presenza d’una grave violazione delle prerogative connesse al libero esercizio del mandato parlamentare. Ogni parlamentare, infatti, quale rappresentante della Nazione (art. 67 Cost.) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all’interno del Parlamento ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s’innesca un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall’attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all’interno delle camere, la quale, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all’esterno. Pertanto, “l’attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule parlamentari, nell’interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative” (Corte costituzionale, sentenza 321/2000, 3.1 cons. dir.).

Il mandato parlamentare si attua grazie alle prerogative che ne tutelano la libertà d’esercizio: sia quelle più note e per così dire, maggiori (l’insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari; l’immunità da provvedimenti limitativi della libertà personale, domiciliare e di corrispondenza; l’indennità parlamentare), sia quelle c.d. minori, meno note ma non per questo meno importanti giacché esse “partecipano della natura delle facoltà ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 67 Cost. relative al libero mandato parlamentare” (Gianniti-Lupo)

Così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (art. 67.5 l. 354/1975) e le strutture militari (art. 301 d.lgs. 66/2010). L’accesso dei parlamentari in tali strutture rientra tra le “attività di ispezione” connesse alla funzione di parlamentare ed espletate anche fuori del Parlamento. Tali attività ispettive sono espressamente incluse dall’art. 3.1 l. 140/2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa.

Ciò ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all’attività esterna alle camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un istituto di pena “rientra tra «le attività di ispezione» cui l’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 riferisce l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost., a norma del quale «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni» (Corte cost., sentenza 388/2007, 4° cons. dir.).

Si potrebbe obiettare che i parlamentari possono svolgere senza autorizzazione tale attività ispettiva solo nelle (due) ipotesi previste dal legislatore. Ma proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come il caso dell’ispezione a bordo della SeaWatch 3 drammaticamente dimostra.

Sotto questo profilo, quindi, il riferimento dell’art. 3.1 l. 140/2003 ad “ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento” va interpretato in senso estensivo, in conformità tanto con il suo dettato letterale, correlando tale attività non alla funzione parlamentare (in senso oggettivo) ma alla funzione di parlamentare (in senso soggettivo; Manzella), quanto con la sua ratio di consentire al parlamentare la massima esplicazione possibile, non circoscrivibile a priori, del libero esercizio del suo mandato in chiave ispettiva. Diversamente, se l’attività ispettiva del parlamentare dovesse essere circoscritta solo alle strutture carcerarie e militari, essa si ridurrebbe a ben poca cosa.

Anche quindi in relazione alla specifica vicenda, ritengo la multa comminata ai deputati illegittima perché in violazione delle loro prerogative costituzionali e perciò contestabile. Sarebbe, quindi, opportuno, che essi investissero della questione la Giunta delle autorizzazioni affinché la Camera dei deputati dichiari l’insindacabilità dell’attività ispettiva da loro svolta.

Un tempo, l’autorevolezza dei parlamentari era di per sé sufficiente per indurre chi di dovere a consentire loro il libero accesso. Nello sceneggiato televisivo Aldo Moro, il Professore si vede lo statista democristiano ingiungere con il solo sguardo al direttore del reparto psichiatrico di aprirgli la porta della stanza in cui erano ricoverati quei poveretti in condizioni disumane.

Purtroppo, non sono più quei tempi, e stavolta per colpa non dei parlamentari, giacché ve ne sono ancora che con passione politica e coraggio danno dignità al loro ruolo, ma al contrario di chi vorrebbe limitare il libero esercizio del loro mandato.

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