Lo scorso 26 giugno la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, con delibera approvata a strettissima maggioranza (12 voti contro 10), ha proposto all’Aula di aggiudicare il seggio non assegnato in Sicilia alla lista del MoVimento 5 Stelle per mancanza di candidati ad un candidato della medesima lista eletto in altra circoscrizione regionale (v. doc. XVI, n. 2 del 23 luglio).
Il caso, come noto, origina dal fatto che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle ha vinto tutti e otto i seggi proporzionali dei due collegi plurinominali. Degli otto candidati, però, ne sono stati proclamati eletti solo sette, giacché una di essi (la sen. Catalfo) risultava già eletta in uno dei collegi uninominale (n. 8 Catania) della medesima circoscrizione (art. 17-bis.3 d.lgs. n. 533/1993 d’ora in poi Testo Unico legge elettorale Senato che richiama espressamente l’art. 85.1-bis D.P.R. n. 361/1957 d’ora in poi Testo Unico legge elettorale Camera dei Deputati).
Tale ipotesi è stata espressamente prevista dal legislatore. Infatti, secondo l’art. 17-bis.2 Testo Unico legge elettorale Senato, come appositamente sostituito dall’art. 2.9 l. n. 165/2017, “qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7”.
Ebbene, nonostante tale articolo, né la Corte di appello di Palermo, né l’Ufficio elettorale centrale della Cassazione aveva potuto assegnare il seggio vacante facendo ricorso ai criteri residui previsti dal richiamato art. 84 Testo Unico legge elettorale Camera dei Deputati, giacché
a. non vi erano candidati del MoVimento 5 Stelle non eletti nei due collegi plurinominali in cui si suddivide la circoscrizione Sicilia al Senato (art. 84.2)
b. non vi erano candidati del MoVimento 5 Stelle non eletti nei collegi uninominali del Movimento 5 Stelle sempre della circoscrizione Sicilia (art. 84.3)
c. non essendo il MoVimento 5 Stelle entrato a far parte di una coalizione, non si poteva ricorrere ai candidati non eletti di altre liste coalizzate (art. 84.5)
Di fronte a tale stallo, il relatore (il sen. Urraro del M5S) aveva proposto in precedenza (seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità del 20 novembre 2018) l’assegnazione del seggio vacante ad uno dei candidati supplenti della lista del MoVimento 5 Stelle della medesima circoscrizione plurinominale. Si sarebbe trattato di una soluzione palesemente incostituzionale perché avrebbe comportato l’elezione di un soggetto non presente nella lista dei candidati e quindi non conosciuto dagli elettori, alterando tal modo la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione che vuole gli elettori avere il diritto di conoscere e valutare in modo effettivo e personale gli eletti (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014, 5.1 cons. dir.). Le liste dei supplenti, infatti, sono previste solo con riferimento ad eventi – ad esempio la morte di un candidato – che possono impedire il perfezionamento della lista, per cui una volta che questa si sia perfezionata, quella dei supplenti perde ogni efficacia.
Scartata tale soluzione, la proposta del relatore, approvata dalla Giunta, mira come detto, ad attribuire il seggio resosi vacante ad un candidato della lista del MoVimento 5 Stelle non eletto in altra circoscrizione regionale, ricorrendo a tal fine a quanto previsto dall’articolo 84.4 Testo Unico legge elettorale Camera dei Deputati.
Come già evidenziato, però, l’applicazione di tale comma è espressamente esclusa per il Senato dal citato art. 17-bis.2 d.lgs. 533/1993 perché in contrasto con l’art. 57.1 Cost. secondo cui il Senato è “eletto a base regionale”.
Per cercare di ovviare a tale espresso divieto, di per sé insormontabile, la proposta approvata della Giunta fa leva sul successivo art. 19.2 del Testo Unico legge elettorale Senato, secondo cui «nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l’articolo 86” Testo Unico legge elettorale Camera dei Deputati, il quale, a sua volta, per il caso in cui lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui agli articoli 84, commi 2, 3, 5 e (per l’appunto) 4.
Tale operazione interpretativa – già di per sé spericolata perché frutto di un “doppio rinvio” (dall’art. 19 d.lgs. Testo Unico legge elettorale Senato all’art. 86 Testo Unico legge elettorale Camera dei Deputati e da questo al precedente art. 84.4) – si propone un risultato illegittimo, quale l’applicazione seppur in ultima istanza di una disposizione, quale il citato art. 84.4, che invece l’art. 17-bis.2 espressamente esclude.
Tale risultato è ottenuto ricorrendo ad un articolo – il citato art. 19 – che, come ammette lo stesso relatore, ha finalità ed ambiti di applicazione differenti rispetto al precedente art. 17-bis. Quest’ultimo, infatti, riguarda la fase iniziale dell’assegnazione dei seggi, mentre l’art. 19, non a caso numericamente successivo, tratta della fase posteriore della vacanza del seggio già assegnato “per qualsiasi causa, anche sopravvenuta”.
Di fronte ad una simile ardita ricostruzione del quadro normativo, è francamente difficile scacciare la sensazione che siano state le conclusioni cui il relatore voleva pervenire a legittimare gli argomenti giuridici invocati nel parere approvato, e non viceversa.
Ma al di là di tali specifici rilievi circa la fondatezza e la coerenza degli argomenti normativi addotti, non pare dubbio che il profilo di maggiore illegittimità che il parere approvato solleva riguarda il suo evidente e radicale contrasto con l’art. 57.1 Cost. Profilo che non a caso il relatore ha omesso completamente di approfondire, nell’implicito (e illegittimo) presupposto che la disposizione legislativa possa prevalere su quella costituzionale.
Per quanto ambiguo e polivalente (Martines, Fusaro), il concetto di “base regionale” ha finora assunto un seppur minimo preciso ed inequivocabile significato precettivo: l’identificazione della Regione come circoscrizione elettorale in cui i seggi assegnati, secondo i criteri di ripartizione non a caso specificamente previsti dai commi 3 e 4 del medesimo art. 57 Cost., devono essere nella stessa Regione tutti aggiudicati.
Tale interpretazione rigorosa del primo comma dell’art. 57 Cost. trova subito conferma nel successivo terzo comma secondo cui “nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette…”; il che significa che ogni regione deve essere rappresentata da almeno sette senatori da essa eletta.
Proprio per questo motivo, il riferimento alla base regionale del Senato ha impedito l’introduzione di un premio di maggioranza nazionale, in occasione sia della riforma degasperiana della legge elettorale del 1953, sia della legge elettorale n. 270/2005 approvata dall’allora maggioranza di centro destra. L’introduzione infatti di un simile premio, e quindi di un preliminare livello sopra-regionale di assegnazione dei seggi, avrebbe per sua natura alterato la coincidenza tra regione e circoscrizione elettorale. In ogni caso, anche i fautori del premio di maggioranza nazionale al Senato non hanno mai ipotizzato che si potessero effettivamente assegnare in sede di ripartizione dei seggi a ciascuna Regione un numero di inferiore (e, conseguentemente, superiore) rispetto a quelli attribuiti.
Allo stesso modo, la base regionale del Senato implica che il livello di aggiudicazione dei seggi debba essere esclusivamente quello regionale, senza possibilità di traslazione dei seggi vacanti da una circoscrizione regionale ad un’altra, non a caso invece possibile e consentita dalla legge elettorale della Camera che non incontra il limite della “base regionale” posto dall’art. 57.1 Cost.
Da qui l’esclusione di ogni meccanismo contrario, come l’attribuzione di premi di maggioranza nazionali da ripartire sul territorio oppure meccanismi di traslazione dei seggi in caso di liste incapienti.
La proposta della Giunta di attribuire il seggio resosi vacante ad una circoscrizione regionale diversa, con conseguente sua traslazione dalla regione Sicilia ad altra, costituisce quindi una grave ed inedita violazione della “base regionale” elettiva del Senato. Non a caso, del resto, nella storia repubblicana la legge elettorale del Senato non ha mai previsto, né si sono mai verificate finora ipotesi di slittamento di seggi da una circoscrizione regionale ad un’altra.
È proprio per questo motivo, che la legge elettorale vigente del Senato, in nome del rispetto della base regionale del Senato, vieta espressamente, all’art. 17-bis d.lgs. Testo Unico legge elettorale Senato come sostituito dall’art. 2.9 l. n. 165/2017, l’applicazione di quei commi (4, 6 e 7) dell’art. 84 della legge elettorale Camera in cui si fa riferimento all’aggiudicazione del seggio vacante tramite il ricorso ai candidati di altre circoscrizioni.
Del resto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 35/2017, nel respingere l’eccezione d’incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Messina circa la disciplina della traslazione dei seggi prevista dalla legge elettorale n. 52/2015, ha chiarito che, contrariamente a quanto consentito dall’art. 56.4 Cost., l’assegnazione dei seggi all’interno delle singole circoscrizioni, senza tenere conto dei voti ottenuti dalle liste a livello nazionale, è da ritenersi “soluzione costituzionalmente obbligata” nel caso non solo “di un sistema elettorale interamente fondato su collegi uninominali a turno unico” ma anche “di un sistema proporzionale con riparto dei seggi solo a livello circoscrizionale, senza alcun recupero dei resti a livello nazionale” (10.2 cons. dir.), come esattamente avviene per il sistema proporzionale a base regionale del Senato.
In definitiva, la proposta approvata dalla Giunta delle elezioni si basa esclusivamente sul principio per cui, in nome del rispetto della sovranità popolare (art. 1 Cost.) il seggio vacante vada comunque attribuito alla lista rimasta priva di candidati, dimenticando che essa va sempre esercitata “nelle forme e nei limiti previsti in Costituzione” e quindi contemperata con gli altri principi costituzionali che vengono in evidenzia, e cioè sia con il principio di territorialità, che esige che in Sicilia siano eletti i seggi previsti, sia con quello attinente all’elezione su base regionale, per cui non possono essere con i voti dei siciliani essere eletti candidati di altre circoscrizioni regionali.
Se la soluzione proposta dalla Giunta dell’aggiudicazione extraregionale del seggio vacante assolutizza il principio della sovranità popolare, quella opposta di aggiudicare il seggio in Sicilia ad una lista diversa da quella del MoVimento 5 Stelle lo relativizza fino al punto da giustificare che i voti degli elettori pentastellati sia eletto un candidato di una forza politica opposta.
Sulla scia del precedente della XIV legislatura, allorquando le liste proporzionali di Forza Italia risultarono insufficienti a causa dell’abuso delle c.d. liste civetta, la soluzione migliore (o, se si vuole, il male minore) sembra la non assegnazione del seggio vacante, frutto del reciproco annullamento dei principi della sovranità popolare e della rappresentanza territoriale.
Un’ultima osservazione. Le considerazioni di cui sopra potrebbero considerarsi inutili di fronte alla volontà della maggioranza che, in virtù della competenza esclusiva in materia di verifica dei poteri riconosciuta alle Camere dall’art. 66 della Costituzione, potrebbe comunque, approvando la proposta della Giunta, contravvenire per la prima volta alla base regionale elettiva del Senato, trasferendo l’aggiudicazione del seggio assegnato alla regione Sicilia ad altra regione.
Ritengo però che di fronte ad una simile palese clamorosa violazione del dettato costituzionale potrebbe ben configurare l’ipotesi estrema dell’eccesso di potere (Manzella), per contrastare il quale potrebbe fondatamente percorrersi la strada del conflitto di attribuzioni: o da parte della frazione del corpo elettorale penalizzata da tale assegnazione, in scia dell’estensione del concetto di potere dello Stato a soggetti esterni all’organizzazione statale titolari di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite; oppure da parte del singolo parlamentare, sfruttando la strada aperta dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 17/2019.
Solo così, infatti, la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a sanzionare quello che pare un gravissimo abuso della prerogativa costituzionale della verifica dei poteri ex art. 66 Cost. quando il suo esercizio comporti per la prima volta lo svuotamento di qualunque pur minimo significato precettivo dell’art. 57.1 Cost.
E a proposito di assegnazione di seggi vi invito a trattare il caso della mancata attribuzione alla regione Sardegna di un proprio rappresentante al parlamento europeo in quanto il collegio elettorale e’ comune con la regione Sicilia che avendo il triplo degli aventi diritto al voto conquista tutti i seggi disponibili, cosi” in Italia puo’ verificarsi che una regione a differenza di altre aventi un numero di elettori analogo (es. Marche) semplicemente non e’ rappresentata nella sua identita’ culturale sociale economica politica in Europa ( conta meno di San Marino!!!!)