Come scriveva il compianto Antonio Ramenghi nel suo editoriale di presentazione, questo giornale è nato per dare “ai cittadini uno strumento di agile consultazione e di pronto aggiornamento” sull’attualità politico-istituzionale letta ed interpretata con gli occhiali del costituzionalista. Ciò nella convinzione che, allora come ora, sia necessario che i costituzionalisti escano dai circuiti un po’ autoreferenziali dei convegni e delle riviste scientifiche per offrire, in spirito di servizio, il loro essenziale e plurale contributo al dibattito politico e far così crescere nel Paese una quantomai necessaria “cultura costituzionale”.
È anche per questo che ogni intervento è aperto ai commenti dei lettori i quali possono inoltre sempre contattare la Redazione per formulare domande o porre questioni talora, come nel caso in questione, sfuggite anche ai più attenti esperti della materia.
In quest’ottica un attento lettore, che qui pubblicamente ringraziamo, ha scritto all’indirizzo mail lettere@lacostituzione.info per chiedere cortesemente spiegazioni circa il verbale (modello 89) redatto dall’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione circa l’assegnazione dei seggi a seguito delle elezioni politiche della Camera dei deputati svoltesi domenica 25 settembre. Ufficio elettorale che – pare opportuno ricordare – è composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri della Cassazione scelti dal suo primo Presidente (art. 12 Testo Unico legge elettorale Camera dei deputati).
La spiegazione richiesta verteva sul § 10 del suddetto verbale relativo alla Compensazione dei seggi tra le coalizioni di liste o singole liste eccedentarie e deficitarie (pag. 17 ss.). L’attuale legge elettorale prevede, infatti, che i seggi attribuiti alle singole liste a livello nazionale vengano poi concretamente individuati ed assegnati nelle singole circoscrizioni, in base ai risultati ottenuti a quel livello dalle stesse liste. Può dunque capitare, e di regola capita, che al termine di tale assegnazione, una determinata coalizione o lista abbia avuto assegnati seggi in più o in meno rispetto a quanti gliene spettano a livello nazionale. Nel primo caso si parla di liste eccedentarie, nel secondo deficitarie. Di qui, l’esigenza di togliere seggi alle prime per attribuirli alle seconde.
Ciò è esattamente quanto accaduto per le liste del MoVimento 5 Stelle cui sono stati attribuiti a livello circoscrizionale tre seggi in più (44) rispetto a quelli (41) spettanti a livello nazionale e per le liste della coalizione di centro destra cui, all’opposto, sono stati attribuiti a livello circoscrizionale tre seggi in meno (111) rispetto a quelli (114) spettanti a livello nazionale. Da qui l’esigenza di procedere ad una compensazione tra tali due liste che si è potuta effettuare togliendo alla lista eccedentaria i seggi nelle tre circoscrizioni (tutte lombarde) in cui aveva ottenuto minori quozienti decimali per assegnarli nelle stesse circoscrizioni alle liste deficitarie che avevano quozienti decimali non utilizzati. Di conseguenza, i seggi complessivamente assegnati al M5S in Lombardia sono diminuiti da quattro ad uno mentre quelli assegnati alla coalizione di centro destra sono correlativamente aumentati da diciassette a venti. Fin qui tutto secondo le disposizioni di legge (art. 83.1.h) Testo Unico citato) correttamente riportate nel verbale (p. 18).
Il nostro lettore però ha notato che nella pagina successiva (19) l’Ufficio elettorale centrale scrive: “nel caso in cui i seggi complessivamente da sottrarre siano superiori a quelli ottenuti in totale nelle circoscrizioni con le parti decimali, si procederà a detrarre i seggi ottenuti a quoziente intero, sempre secondo la graduatoria crescente dei decimali, ricomprendendo in tale graduatoria tutti i decimali, anche quelli già utilizzati per l’attribuzione del relativo seggio”. Anche a pagina 25 del medesimo verbale, riguardante la compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie stavolta all’interno delle singole circoscrizioni (§ 13), si ripete lo stesso meccanismo di trasferimento dei seggi. In base ad esso, in sintesi, se sulla base del meccanismo di compensazione basato sui quozienti decimali alla lista eccedentaria fossero sottratti più seggi rispetto a quelli attribuiti a livello nazionale, si devono detrarre i seggi detratti in più ottenuti in base al quoziente intero.
Il punto è – come il lettore nota – che tale ulteriore compensazione non trova alcun riscontro nel testo della legge elettorale, che all’articolo 83, primo comma, lettere h) ed i) non fa alcun riferimento alla possibilità di compensazione dei seggi eccedenti ottenuti a quoziente intero. Né tale meccanismo è previsto in altra disposizione di legge.
Non c’è dubbio che quella posta dal lettore è questione abbastanza specifica che nel merito può interessare solo i pochi specialisti del settore. Eppure si sbaglierebbe se si volesse circoscrivere il suo rilievo, riducendola a mera tecnicalità. Gli interrogativi, infatti, posti dal lettore sono duplici: a) se si tratti di una iniziativa o di un escamotage dell’Ufficio elettorale centrale nazionale della Cassazione per evitare una situazione di stallo che potrebbe crearsi qualora non vi sia la possibilità di compensare seggi eccedentari ottenuti con la parte decimale dei resti, per mancanza di coalizioni di liste o liste che hanno o nella stessa circoscrizione o in altra circoscrizione parti di quoziente non utilizzati, facendo ricorso al trasferimento di seggi eccedenti ottenuti a quoziente intero; b) a prescindere da ciò, se un simile meccanismo può essere ideato e formulato in autonomia dal suddetto Ufficio in assenza di una corrispondente previsione legislativa.
Tutti gli esperti e gli uffici tecnici cui ho sottoposto la questione hanno espresso il proprio stupore per tale passo del verbale, ritenendo di fatto impossibile che si possa verificare il caso ipotizzato dall’Ufficio elettorale centrale, giacché la compensazione graduale in base ai quozienti decimali dovrebbe essere bastevole e definitiva.
A prescindere da ciò, anche qualora si dovesse ritenere tale integrazione comunque in astratto necessaria ai fini della “chiusura” del sistema, non si comprende davvero il motivo per cui l’Ufficio elettorale centrale, senza che ce ne fosse di fatto bisogno, si sia sentito in diritto d’inserirla incidentalmente in verbale senza ritenere opportuno quantomeno evidenziarne la problematicità, come se stesse riportando pedissequamente un passo della legge elettorale quando invece così non è.
Questo mi pare il punto più interessante e preoccupante dell’intera vicenda. Già in questa sede, a proposito di tutt’altro tema, si era segnalata la tendenza del giudice di sostituirsi al legislatore, consentendosi interpretazioni creative che vanno ben al di là di quanto il tenore della disposizione letterale consenta. Il verbale segnalato dal lettore costituisce ennesima conferma di come il giudice, anche quando non ce ne sia bisogno, si auto-attribuisce il potere di “inventarsi” nuove disposizioni atte ad integrare il dettato legislativo, anche in una materia così politicamente rilevante come quella relativa all’attribuzione dei seggi elettorali.
Il fatto che tale vicenda sia sfuggita a soggetti ben più titolati ma non al nostro attento lettore è motivo ulteriore per ringraziarlo e – se ci è consentito – di conforto per noi circa l’attenzione ed il livello di quanti hanno l’amabilità di leggere questo giornale.