Il potere dell’Ufficio elettorale centrale di “creare” disposizioni per l’aggiudicazione dei seggi (in risposta ad un nostro lettore)

di Salvatore Curreri

Come scriveva il compianto Antonio Ramenghi nel suo editoriale di presentazione, questo giornale è nato per dare “ai cittadini uno strumento di agile consultazione e di pronto aggiornamento”  sull’attualità politico-istituzionale letta ed interpretata con gli occhiali del costituzionalista. Ciò nella convinzione che, allora come ora, sia necessario che i costituzionalisti escano dai circuiti un po’ autoreferenziali dei convegni e delle riviste scientifiche per offrire, in spirito di servizio, il loro essenziale e plurale contributo al dibattito politico e far così crescere nel Paese una quantomai necessaria “cultura costituzionale”.

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Accade in democrazia che nascano Governi che non piacciono

di Antonio D’Andrea

Se si guarda alla formazione del Governo Meloni, il primo Esecutivo che si insedia nella XIX Legislatura, a distanza di meno di un mese dalla data delle elezioni anticipate, non si può che riscontrare una perfetta aderenza ai contenuti, alle prassi e alle logiche sottese alle disposizioni costituzionali vigenti…

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Cosa nasconde la suggestione del ritorno di Draghi

di Antonio D’Andrea

Trovo stucchevole voler evocare, dopo il voto politico, la riedizione del Governo Draghi sostenuto da una maggioranza di unità nazionale con il coinvolgimento, a differenza di quanto accaduto nella scadente legislatura, del partito della Meloni, sul presupposto che si possa considerare partito di maggioranza relativa (estromettere in tal caso Fratelli d’Italia non sarebbe in sintonia con il dichiarato intento “unitario”).

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Sulla ineleggibilità dei sindaci che non si dimettono in tempo

 di Alberto Di Chiara

Tra le scadenze elettorali collegate al rinnovo delle Camere ve n’è una particolarmente stringente: a norma dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i soggetti indicati dalla disposizione citata – tra cui rientrano i sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti – qualora intendano candidarsi alla Camera o al Senato devono presentare le dimissioni dalla carica ricoperta almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, calcolato a partire dalla data della prima riunione delle nuove Camere (art. 7, comma 3).

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Gli elettori “fuori sede” possono attendere

di Alessandro De Nicola*

La fine anticipata della XVIII legislatura ha definitivamente chiuso ogni spiraglio per vedere finalmente approvata una riforma della legge elettorale volta a introdurre forme alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni.

Già diverse volte tra le pagine di questo blog si è affrontato il tema del voto ai “fuori sede”, coloro che per le più diverse ragioni vivono in un comune diverso da quello nel quale hanno la residenza anagrafica.

In questa legislatura si sono registrati significativi passi avanti, che hanno accresciuto la consapevolezza della politica su un tema così importante. Si pensi al Libro bianco sull’astensionismo elettorale elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero per i rapporti con il Parlamento e presieduta dal prof. Franco Bassanini. In aggiunta, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva ultimamente ripreso a esaminare le diverse proposte volte a introdurre degli strumenti per consentire l’esercizio del voto a distanza.

Il caso vuole che proprio nel giorno in cui si scrive, 25 luglio 2022, la Camera dei deputatiavrebbe iniziato a esaminare predette iniziative legislative, partendo probabilmente da un nuovo testo base, alla cui elaborazione stavano lavorando sia il Ministero per i Rapporti con il Parlamento che il Ministero dell’Interno.

Ebbene, prendiamo atto che in occasione delle elezioni del 25 settembre prossimo, studenti e lavoratori fuori sede dovranno ancora una volta sostenere enormi costi sia in termini economici, che organizzativi per far ritorno nel luogo di residenza, al fine di poter esprimere validamente il proprio suffragio per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si tratta di ostacoli all’esercizio del voto che sarebbe compito della Repubblica rimuovere al fine garantire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese (art. 3, comma 2 Cost.).

Il sistema di voto attualmente vigente, oltre ad essere anacronistico è senza dubbio paradossale. Per le prossime elezioni politiche uno studente che si raca all’estero per svolgere un Erasmus potrà votare per corrispondenza; un suo collega che, invece, dopo aver finito gli studi superiori decide di spostarsi in una città universitaria italiana, molto lontana da quella di provenienza, dovrà necessariamente far ritorno nel luogo di residenza per esercitare il proprio voto. Infatti, la legge 6 maggio 2015, n. 52 (cd. Italicum) ha introdotto, tra le altre cose, un una modifica alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, con l’inserimento di un nuovo art. 4-bis. Quest’ultimo, al primo comma, ha esteso il voto postale, già previsto per i nostri connazionali stabilmente all’estero e iscritti all’AIRE, anche agli italiani che si trovino in un altro Paese per “motivi di lavoro, di studio e di cure mediche” per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La modifica del 2015 crea un evidente controsenso, viziato forse da irragionevolezza, dal momento che si trattano situazioni uguali (essere elettori in mobilità) in modo diverso. Si ricordi, tra l’altro, che l’art. 48, comma 3, impone al legislatore di garantire l’effettività dell’esercizio del voto (su cui secondo alcuni si può trovare il fondamento per l’ammissibilità del voto per corrispondenza) solo agli elettori italiani residenti all’estero. Orbene, per quanto sia stato giusto estendere tale facilitazione anche a coloro che si trovino temporaneamente all’estero, sarebbe altrettanto giusto, anzi doveroso, prevedere delle agevolazioni – non solo economiche – anche per gli elettori in mobilità sul territorio nazionale.

In conclusione, se, con tutte le differenze tra gli ordinamenti, già durante le elezioni presidenziali statunitensi del 1864 venivano impiegate forme di absentee voting, l’Italia del 2022 dovrà ancora attendere. Tuttavia, il prezzo dell’attesa è molto alto. Ne va dell’effettivo esercizio di un diritto fondamentale, pietra angolare della cittadinanza democratica.

* Dottorando in Discipline giuridiche nell’Università degli Studi «Roma Tre»

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