Tutte le ragioni del “due process of law”

di Fulvio Cortese

C’è un tema che ha sempre attratto l’attenzione di tutti gli studiosi di diritto pubblico. Si tratta del “giusto procedimento”, uno dei cardini dello stato di diritto. In una sentenza molto nota (n. 13/1962) la Corte costituzionale lo definiva in questi termini:

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A Christmas Carol: il mercato si scopre buono (e la Sinistra con un programma politico)

di Roberto Bin

Non è vero che il mercato sia necessariamente senza cuore, naturalmente insensibile ai bisogni della gente – se non per ciò che riguarda i consumi e i consumatori. Anzi, il mercato non è nulla “necessariamente”, non esiste come dimensione naturale. È un’istituzione artificiale, come tutte le altre istituzioni umane, edificata e organizzata da un insieme assai affollato di regole poste dai poteri pubblici (come spiega un libro fondamentale e profetico scritto da K. Polanyi nel 1942: La grande trasformazione). Il problema è: chi detta queste regole?

La storia dell’integrazione europea è esemplare. Ci mostra con chiarezza come viene costruito un mercato – il “mercato interno” – attraverso la produzione incessante di regole. La libertà dei mercati dipende dal diritto: il laissez-faire è solo una distorsione farsesca di ciò che il mercato è e richiede per funzionare a dovere. Per cui è il sistema delle regole che fa del mercato il mercato, e questo sistema può tranquillamente comprendere anche i diritti. Ed è ciò che in parte è successo. Ben prima che l’Atto unico (1987) e i trattati successivi riconoscessero queste competenze alle istituzioni comunitarie, esse avevano varato una quantità di norme, spesso molto avanzate (sicuramente più avanzate della legislazione d’Italia, che infatti ha arrancato con difficoltà per adeguarsi) per assicurare ai cittadini la tutela di diritti ben lontani dal clou della politica di mercato: l’ambiente e la tutela della salute da ogni forma di inquinamento, la protezione della sicurezza dei consumatori, l’assistenza previdenziale e sanitaria dei lavoratori transfrontalieri, la non discriminazione ecc. Progressivamente tutta una serie di beni e di interessi che noi potremmo tranquillamente rubricare come “diritti fondamentali” sono diventati oggetto di accurata disciplina europea. Si noti: non in forza di uno specifico titolo di competenza, ma esclusivamente per regolare la concorrenza e il mercato. Il mercato e la concorrenza – si è pensato – non possono svolgersi a danno della sicurezza dei cittadini e neppure consentendo alle imprese di qualche Stato permissivo di scaricare sulla collettività i costi ambientali e sanitari derivanti dalla produzione; altrettanto intollerabile è sembrato ad un certo punto che la libera circolazione delle imprese si svolgesse a detrimento della sicurezza dei lavoratori e della loro protezione pensionistica. Ecco che per regolare il mercato e per impedire alle imprese di vincere la concorrenza tagliando i “costi” relativi ad alcuni beni collettivi, si è progressivamente riempito lo spazio europeo di regole sempre più incisive.

Perché si siano scelte queste voci di intervento e non si siano inclusi altri diritti da proteggere (per esempio, il livello salariale minimo, la sicurezza del posto di lavoro, la protezione sindacale, l’età della pensione e il relativo trattamento, le misure di tutela della maternità, il livello dei servizi sociali alla famiglia, il livello massimo di prelievo fiscale e così via) è il frutto di una scelta politica ammantata da rispetto per il mercato: non del mercato in sé, che è una costruzione artificiale, ma dell’ideologia dell’economia di mercato. In essa quello che al più interessa – e perciò interessa alle istituzioni europee – è garantire la “libera circolazione dei lavoratori” (a cui vanno assicurati trattamenti previdenziali, assistenziali ecc. equiparati a quelli goduti dai lavoratori del paese in cui si stabiliscono), non uno standard comune di questi trattamenti: e neppure che alle imprese sia impedito di godere dei vantaggi conseguenti alla delocalizzazione dei propri impianti produttivi in paesi dove il trattamento salariale, assistenziale, previdenziale ecc. sia meno favorevole ai lavoratori. È un’esigenza del mercato questa? No, è un interesse egoistico delle imprese, che così possono aumentare i loro ricavi.

Nella visione ideologica, l’economia di mercato è un mondo magico, paradiso delle astrazioni, in cui il consumatore e il produttore si scambiano beni mediante il meccanismo dei prezzi, e il perfetto equilibrio dei salari è prodotto dallo scambio tra domanda e offerta di lavoro. Da questo mondo – dicono i sostenitori del libero mercato – è bene che la politica si tenga fuori, limitandosi a combattere le “esternalità negative” che possono rompere la magia degli scambi, laddove le esternalità sono anzitutto gli interventi delle autorità politiche. Bene quindi se gli organi pubblici intervengono – per esempio – per limitare l’inquinamento causato da processi produttivi o per favorire la completa libertà degli scambi, abbattendo le barriere doganali o le misure legislative nazionali “ad effetto equivalente”; bene se lottano contro i monopoli e obbligano alla privatizzazione dei beni pubblici; bene se definiscono condizioni essenziali di sicurezza – fisica, ma anche giuridica e informativa – dei consumatori. Ma ogni passo più in là compiuto dai poteri pubblici rischierebbe di influire negativamente sull’equilibrio e l’efficienza del sistema. Di quale sistema si parla? Chi l’ha scelto questo sistema? In che modo è possibile cambiarlo?

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La Corte frena la corsa all’impazzata dei ricorsi contro le leggi elettorali

di Antonio D’Andrea

Mi spiace dover rilevare che la Corte, nel dichiarare senza troppi imbarazzi inammissibili (ordinanze n. 277 e 280 del 2017) i quattro ricorsi per conflitto di attribuzione sostanzialmente diretti nei confronti della nuova legge elettorale – il cosiddetto Rosatellum – (formalmente indirizzati nei confronti delle Assemblee parlamentari, dei l0r0 Presidenti e del Governo) e sollevati da singoli parlamentari, elettori, rappresentanti dei Gruppi parlamentari e varie altre sigle di “consumatori istituzionali”, abbia semplicemente dovuto riaffermare il buonsenso, prima ancora di dare risposte di sicura valenza tecnico-giuridica,  alla luce dei vigenti precetti costituzionali.

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Quando confliggono diritto interno e diritto Ue: una sentenza della Corte

di Fabio Ferrari

Una recente sentenza della Corte costituzionale, la 269/2017, introduce un’importante novità in tema di rapporto tra diritto interno ed europeo. Al lettore non specialistico va premesso un punto. Come deve comportarsi il giudice italiano innanzi ad un’incompatibilità tra le regole dei due ordinamenti?

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Non basta indignarsi bisogna attivarsi

di Giovanni De Plato

L’unità delle sinistre è durata meno di un giorno. E’ davvero sconcertante vedere come i suoi dirigenti subito dopo la grande e bella manifestazione antifascista di Como siano riusciti a bruciare sui fuochi della polemica quell’iniziativa politica unitaria a forte partecipazione di giovani. Che senso ha paragonare Grasso e Boldrini a Fini, come ha fatto Renzi, segretario del Pd? Che senso ha riproporre il dialogo politico con i 5 Stelle, come va facendo Bersani di Liberi e uguali? 

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Una fake-news che gira indistrurbata: se, sciolte le Camere, Gentiloni non si dimette, resta nella “pienezza dei poteri”

di Roberto Bin

Sembra che questa sia la strategia seguita dai vertici delle istituzioni e dai partiti di maggioranza, almeno secondo la stampa: si fissa a marzo la data delle elezioni, sciogliendo anticipatamente le Camere, senza che il Governo si dimetta.

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Un caso interessante: la risposta della Corte (ord. 280/2017). Il ricorso è malfatto, il problema resta aperto

Nessuno dei tre ricorsi individua in modo chiaro e univoco né la qualità in cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte né le competenze eventualmente lese né l’atto impugnato. Tali gravi carenze degli atti introduttivi non mettono la Corte in condizione di deliberare sul merito delle questioni. Perciò ne è stata dichiarata l’inammissibilità”.

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Le nuove regole del Senato: un argine al trasformismo

di Salvatore Curreri

Da martedì 19 dicembre, il Senato è chiamato a discutere la proposta di modifica del proprio regolamento presentata lo scorso 14 novembre dalla Giunta per il regolamento. L’ampia quanto insperata convergenza politica su di essa tra maggioranza e opposizione lascia ragionevolmente presumere che, dopo anni di tentativi falliti, sia finalmente arrivato il momento per l’approvazione di una riforma regolamentare tanto attesa.

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Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge

di Ugo Adamo*

La legge approvata era attesa da decenni; finalmente l’Italia si uniforma ad altri Paesi (civili, nel senso di tutela di tali diritti) europei. Lo fa in ritardo e quindi segue tutta quella giurisprudenza (ed è ad essa conseguente) che negli anni è stata prodotta intorno al rapporto che intercorre tra libertà personale, scienza medica e sviluppo tecnologico, in particolar modo nelle fasi del fine vita (alla luce di qualche estemporanea, recente, affermazione politica, non è di certo secondario sottolineare che la materia riguarda chi è ancora in vita, sic!).

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