di Maurizio Malo
Per fortuna, la maggior parte dei votanti al referendum costituzionale sulla magistratura ha preso sul serio l’ammissione del Ministro proponente (Carlo Nordio) fissata nel suo libro (Una nuova giustizia, pagg. 122-123), ovvero che il fine autentico della riforma (scampata) consisteva nel “mettere in riga” la magistratura, accusata di intralciare l’azione politica di qualsiasi maggioranza di governo: infatti (scrive il Ministro) «si sa benissimo quanto sia stata limitata la sovranità della politica davanti all’invadenza delle Procure».
In effetti, quello di domenica scorsa è stato un voto inteso a scegliere tra “ceto politico” e “magistratura”. Sono in parte tornati al voto gli sfiduciati dell’attuale politica (e delle attuali discipline elettorali). La comunità si è espressa a maggioranza nel senso di preferire la magistratura, che pure non sarà “perfetta” ma è di gran lunga migliore rispetto al ceto politico. La maggioranza dei votanti non ha esitato: tra Gratteri e Delmastro ha scelto il primo.
Del resto, era chiaro, già in corso di approvazione (rapida e “risoluta”) della legge di revisione costituzionale, che il fine sostanziale della riforma consisteva nel progressivo indebolimento dell’autonomia della magistratura. Ed era pure chiaro che quello sarebbe stato solo il “primo tempo” del disegno politico-costituzionale volto a mutare profondamente la “forma di governo” e la “forma di stato” del Paese: il “secondo tempo” sarebbe stato quello della riforma costituzionale per l’elezione diretta del primo ministro. Ma dopo l’esito referendario, c’è da credere (e da sperare) che la maggioranza di governo sarà più cauta nel completare l’iter procedurale di questa seconda revisione costituzionale (al momento, il testo è stato approvato una prima volta dal Senato; mancano quindi tre deliberazioni: le due della Camera e la seconda del Senato).
L’aspro scontro tra sostenitori del “sì” e sostenitori del “no” alla riforma costituzionale della magistratura ha visto divisi pure i costituzionalisti (com’è noto). Dalla parte del “sì”, si è sostenuto che la riforma, lungi dal colpire gli equilibri costituzionali, avrebbe «ristabilito quegli equilibri» (Augusto Barbera). Dalla parte del “no”, oltre a “svelare” il vero volto dell’operazione («con la scusa della lotta al correntismo», si tende a riportare la magistratura tutta «alle caratteristiche strutturali e organizzative che ne condizionavano il funzionamento nell’epoca pre-costituzionale», senza indipendenza e autonomia: Enrico Grosso), sono stati evidenziati seri dubbi di costituzionalità rispetto ai principi costituzionali supremi (che neppure una legge costituzionale può violare), come per la composizione dei due CSM mediante sorteggio, in quanto per le decisioni di competenza (frutto di discrezionalità amministrativa e normativa) la composizione dell’organo o degli organi di “autogoverno della magistratura” mediante elezione risulta doverosa, secondo il principio democratico-rappresentativo: principio costituzionale supremo (Sergio Bartole e Roberto Bin).
Ma a prescindere dai dubbi di costituzionalità, la ferma difesa della riforma (ad opera dei “costituzionalisti del “sì”) in nome dell’assoluta e perfetta distinzione tra magistratura giudicante e magistratura requirente, ha peccato di dogmatismo: come se vivessimo nell’olimpo giuridico e sociale, anziché nell’Italia già di Andreotti e Cossiga, di Chinnici e Livatino, di Craxi e Berlusconi, di Borsellino e Falcone, di Conso e Nordio, di Colombo e Davigo, e (fra molteplici esempi al femminile che pure si potrebbero fare) di Daniela Santanché per la “politica” e di Patrizia Todisco per la “magistratura” (già giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, Todisco fece quello che prima di lei avrebbero dovuto fare ministri, presidenti della Regione Puglia, sindaci del Comune di Taranto, tutti muniti del potere di ordinanza per motivi di sanità pubblica: emettere un provvedimento di chiusura degli impianti altamente inquinanti, dell’acciaieria ex Ilva. La magistratura intervenne nella “latitanza” della politica che poi ebbe pure l’impudenza di rendere inefficace il provvedimento della giudice Todisco, disponendo, con decreto-legge, la riapertura immediata degli impianti malgrado la loro pesante nocività acclarata).
Memore anche di questo sconcertante caso (2012) di grave “invadenza della politica” nell’attività della magistratura (altro che “invadenza delle procure”), non ho esitato a far parte del comitato “Giusto dire No”. Ma ho aderito pure per una fondamentale questione di metodo: le riforme costituzionali non possono essere approvate da una maggioranza parlamentare che è tale solo grazie alla distorsiva disciplina elettorale. Lo spirito dell’articolo 138 della Costituzione richiede assemblee di approvazione delle leggi costituzionali, elette secondo il sistema proporzionale puro.
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Buongiorno Professore, dei referendum Costituzionali ho più volte scritto anche in questo sito ad iniziare dal 2020 alla vigilia del penultimo ove ebbi unico dialogo virtuale con il Direttore Prof. Bin circa la presenza di quorum in tali consultazioni ancorachè al 138C. non sia esplicitamente indicato.
Ciò detto vengo al Suo articolo di qualche giorno fa, premesso che personalmente sono un convinto sostenitore dello Statuto Originale edito nel 1946/47 sotto il profilo dottrinale e l’elegantissima sintesi di molti articoli Redatti, dunque: le risultanze numeriche a sommatoria dei voti validi hanno restituito 28 milioni e un po’…con un differenziale…,paradosso dei tempi,… tra i SI ed i NO…prossimo al referendum Istituzionale del 1946 benchè a ruoli invertiti corpi elettorali e percentuali di partecipanti ben diversi; in entrambi i casi comunque NON furono raggiunte le maggioranze prescritte: (maggioranza degli elettori “votanti” nel ’46) e “MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI” nell’ultimo in questione.
Studiando accuratamente i lavori inerenti al referendum Costituzionale ed in particolare l’emendamento Perassi del 3 dicembre 1947 si evince che la tipologia è ben diversa da quello abrogativo, nel caso del ref.Costituzionale il Popolo è coinvolto nella formazione della LEGGE che sino alla SUA promulgazione resta una “proposta di legge”…promulgazione che deve essere APPROVATA DALLA “MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI”…ossia dei SI dell’intero corpo elettorale che nel caso ultimo, somma oltre 51 milioni, dunque non ne farei una competizione tra Organi dello Stato quanto piuttosto questione di legittimità attuale e…soprattutto…pregressa.
Cordiali saluti a Lei al Direttore Bin ed a Tutti i Frequentatori del Sito, enzo Bargellini Santarcangelo di Romagna,28 marzo 2026.