I Giudici possono ignorare la termodinamica?

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di Ines Bruno

Leggendo la sentenza di primo grado del caso climatico “Giudizio Universale”, una domanda sovviene spontanea: il Tribunale di Roma sa che cos’è l’emergenza climatica?

L’interrogativo è legittimo per tre ordini di ragioni

  • il Tribunale disquisisce di cambiamento climatico ed emergenza climatica, come se fossero la stessa cosa;
  • riconosce che l’emergenza climatica è fatto incontestato tra le parti, per di più dichiarato ufficialmente dall’Unione europea come “minaccia”;
  • ma poi conclude che, nonostante questo, esso Giudice non dispone di poteri di accertamento degli elementi costitutivi di quel fatto, perché rientranti nella cooperazione fra Stati e – di riflesso – nell’insindacabile disponibilità del potere politico e persino amministrativo.

Al di là del ragionamento contraddittorio e infondato (i giudici italiani possono disporre qualsiasi mezzo di accertamento – basta leggersi l’art. 213 del Codice di procedura civile – nei soli limiti indicati dalla Corte costituzionale nel famoso “caso Di Bella”), la confusione del Tribunale sul fatto, dedotto in giudizio, è notevole.

In primo luogo, cambiamento climatico ed emergenza climatica non sono la stessa cosa. Per averne elementare contezza, basterebbe leggersi i documenti del Green Deal europeo, tra l’altro allegati al contenzioso (oltre che fonti normative che qualsiasi giudice avrebbe il dovere di conoscere), oltre ai documenti della COP21 a base dell’Accordo di Parigi del 2015, dove si parla di “minaccia potenzialmente irreversibile”. Il cambiamento climatico è un processo, mentre l’emergenza climatica è una situazione di pericolo degenerativa e irreversibile: uno stato di fatto. Il processo aggrava e accelera lo stato di fatto del pericolo, ma non coincide con esso; ne è la causa. Infatti, nello stato di fatto dell’emergenza degenerativa, c’è di tutto: dalla perdita di biodiversità all’inquinamento, alla desertificazione, alla siccità; insomma lo stato di fatto è la destabilizzazione di tutte le sfere del sistema climatico. La metafora della “Terra con la febbre” sintetizza tutto questo. Questo tutto dipende, per leggi della termodinamica (che solitamente si studiano sin dalle scuole superiori, per poi essere dimenticate), dal cambiamento climatico attivato dal riscaldamento globale.

Pertanto, sovrapporre il processo allo stato di fatto è cognitivamente sbagliato: significa osservare solo una fetta del mondo e immaginare che quella fetta, con la sua durata, coincida col tutto. Questo equivoco sulle due realtà fisiche terrestri dimostra un grave (e francamente inescusabile) errore di fatto del Tribunale (Peter Burke, nel suo straordinario libro intitolato Ignoranza. Una storia globale, lo classificherebbe come “ignoranza genuina”). È come se si confondesse la pioggia, che appunto è un processo, con l’allagamento, che invece è lo stato di fatto di pericolo emergenziale che riguarda e coinvolge tutto e tutti (scantinati, strade, fogne, terreni, coltivazioni ecc…) e dipende, appunto, dalla durata della pioggia; oppure l’influenza (che crea spossamento, vulnerabilità, pericolo), con la febbre.

L’equivoco, però, è foriero di un altro errore, questa volta di diritto: impedisce al Giudice di comprendere gli enunciati normativi delle fonti giuridiche riguardanti, da un lato, il cambiamento climatico (il processo), e, dall’altro, l’emergenza climatica (lo stato di fatto). La distinzione è stata definitivamente sancita dagli Stati con l’art. 2 dell’Accordo di Parigi del 2015, il quale, fissando un limite quantitativo di aumento della temperatura media globale sul processo del cambiamento climatico, ha imposto condotte “commisurate” a quel limite nello stato di fatto (“circostanze”, le denomina l’Accordo di Parigi) di ciascun paese. Il calcolo di tale “commisurazione circostanziata” è stato denominato Carbon Budget residuo (cfr. il Glossary dell’IPCC, AR6 Wg1 2021).

Il Carbon Budget è come un vaccino. Non a caso, lo stato di fatto dell’emergenza climatica viene paragonato a quello della pandemia (il parallelismo è segnalato dal CNR in Cambiamenti climatici e Covid-19 in un’equazione)La pandemia è stata globale ma ha creato situazioni di fatto (emergenziali) in ogni singolo Stato. Ogni Stato, in ragione della propria situazione di fatto (le “circostanze”) si è dovuto dotare del vaccino (numero di dosi, distribuzione, somministrazione ecc.,,).

Bene, l’Italia non ha mai calcolato il suo Carbon Budget residuo (a differenza di altri paesi). In pratica, l’Italia non si è mai dotata del vaccino contro l’emergenza climatica. È da qui che è insorta la causa “Giudizio Universale”. La prova dell’omissione è fornita dall’ISPRA, l’istituto che, per legge, detiene le informazioni appunto sulle emissioni statali e i loro calcoli, in ottemperanza agli articoli 6 e 12 della Convenzione quadro sul cambiamento climatico (UNFCCC).

Ciononostante, il Tribunale di Roma è talmente disorientato, da aver sostenuto e scritto il contrario: ovvero che sarebbe stato proprio l’ISPRA – non si sa dove e come, visto che la Sentenza non cita alcunché – ad aver dimostrato l’esistenza del “vaccino” contro l’emergenza climatica, tanto da impedire o rendere inutile qualsiasi consulenza tecnica d’ufficio sulla condotta dello Stato.

E non è tutto. Lo stesso errore di fatto ha impedito al Tribunale di comprendere la condizione soggettiva dell’emergenza climatica, ovvero la sottoposizione della salute umana – con tutti i suoi determinanti – alla degenerazione dello stato di fatto climatico (tra l’altro, elemento – questo – anch’esso incluso nelle fonti UE del Green Deal, che il giudice avrebbe il dovere di conoscere). Sempre il CNR offre spiegazioni molto semplici in merito (Cambiamenti climatici e Covid-19 in un’equazione).

Infine, il medesimo errore ha fondato la tesi giuridica sui poteri statali: poiché nella lotta al cambiamento climatico gli Stati cooperano, ecco che anche nella rimozione dello stato di fatto gli Stati possono solo cooperare. È come se il Giudice avesse detto: poiché nella pandemia si coopera, le sorti della situazione di fatto di ciascun paese dipendono esclusivamente dalla cooperazione e non dall’introduzione del vaccino (il Carbon Budget) nel proprio territorio in ragione della situazione di fatto (le “circostanze”) di ciascuno Stato. È come se, al capezzale del malato per influenza, si predicasse la cooperazione dei medici sulla temperatura.

Si tratta di una classica fallacia “dell’evidenza soppressa” (la soppressione appunto della distinzione tra processo e situazione di fatto), tant’è che il Giudice si dimentica pure dell’esistenza del dovere costituzionale della rimozione del pericolo, nonostante non poca giurisprudenza, anche costituzionale, lo abbia sempre ricordato (cfr., tra le più chiare, la Sent. Corte cost. n. 58/2018, in cui si legge che «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita» è «condizione minima e indispensabile» per agire «in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»).

Per il Tribunale di Roma non c’è niente che lo smuova: l’emergenza climatica esiste, ma non sarebbe uno stato di fatto di pericolo; coinciderebbe in uno scorrere interminabile del tempo, sorretto da altrettanto interminabili cooperazioni interstatali (per di più tutte notoriamente fallimentari, se solo si legge il “primo bilancio” – appunto fallimentare – di tale cooperazione interstatale, formalizzato dalla COP28 del 2023: il Global Stocktake).

Dal punto di vista della coscienza civica sull’emergenza climatica, il responso di “Giudizio Universale” è allarmante.  Dimostra quanta approssimazione cognitiva e concettuale ci sia intorno al tema. Si tratta certamente di un Bias cognitivo, la tendenza a creare una propria realtà soggettiva, non corrispondente all’evidenza materiale. Nulla di nuovo, visto che il fenomeno coinvolge anche la cultura giuridica, complice – tra l’altro – un sistema informativo mediocre nel promuovere divulgazione scientifica e inquadramento dei fatti attraverso dimostrazioni e non mere opinioni (cfr. G. Sposito, Dai soci ciceroniani ai bias cognitivi e al ‘rumore’).

Fenomeno, però, oltremodo inquietante, considerato il destino umano dipendente dalla degenerazione del sistema climatico. Nel dibattito tedesco su questo genere di errori, grazie al grande insegnamento di Hans Jonas, è stato coniato il termine “ignoranza ecologica” del diritto, per descrivere la tendenza degli operatori giuridici, che discutono di questioni ambientali, a ignorare le leggi della fisica (a partire proprio dai principi della termodinamica) per preoccuparsi esclusivamente di norme, come se fossero le norme a offrire la conoscenza di quelle leggi della fisica (e, su questo, insegnerebbe molto la lettura del citato libro di Burke). In un’immaginaria interrogazione liceale di fisica, il giudice che esponesse le ricognizioni fattuali, descritte nella sentenza di “Giudizio Universale”, difficilmente prenderebbe un bel voto. Anzi, un professore rigoroso e severo lo potrebbe redarguire a non farsi intrappolare, nelle sue “cognizioni” sulla Terra, dall’ “ignoranza ecologica”.

Ma, si sa, in questo paese l’ “ignoranza ecologica” non sembra indignare.

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