Articoli 57 e 68: peggiorati dal Parlamento

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di Antonio Ramenghi

Nella legge di riforma della Costituzione ci sono molti articoli fonte di dibattito e scontro tra i sostenitori del sì e quelli del no. In particolare due articoli, il 57 e il 68.

La storia di questi due articoli può servire a comprendere come la legge uscita dalle Camere, dopo sei letture e una miriade di emendamenti,  risulti a volte assai lontana se non stravolgente il testo del disegno di Legge presentato al Senato l’8 aprile 2014 dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro per le riforme Maria Elena Boschi

Il Parlamento ci ha messo tanto del suo non solo per complicare nella forma ma anche per snaturare nella sostanza, l’intento riformatore, come mi pare evidente dalle modifiche introdotte all’articolo 57 sulla composizione del Senato. Nella versione Renzi-Boschi la composizione del Senato era più chiara e meglio definita e anche più qualificata nella rappresentanza  delle realtà locali e delle espressioni alte della società civile.

I 21 senatori di nomina presidenziale, per fare un esempio, potevano essere scelti per rappresentare il mondo del volontariato, dell’ambientalismo, delle cultura, delle arti, ecc. oltre e al di là delle logiche politiche e partitiche.

Quanto all’articolo 68 sulle prerogative dei parlamentari si può tranquillamente parlare di una vittoria della casta. Infatti non ha senso, se non quello di difesa della casta, mantenere l’immunità parlamentare anche per i nuovi senatori dato che non votano la fiducia al Governo. E infatti la proposta Renzi-Boschi non prevedeva l’immunità per i nuovi Senatori. La casta ha invece ripristinato tal quale l’art. 68 ora vigente.

In questi due casi  sarebbe stato meglio lasciare intatta la formulazione originaria di Renzi-Boschi, come risulta dalla lettura comparata tra i testi della proposta Renzi-Boschi e i testi definitivi approvati dal Parlamento.

Art. 57 – Composizione del Senato nella proposta Renzi-Boschi

“Il Senato delle autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidente delle Province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti , con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.

Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni”..

Art. 57 – Composizione del Senato approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum

“Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa. applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione. dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio”.

 

Art. 68 – Prerogative del parlamentari nella proposta Renzi-Boschi

“Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenzatto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.

Art. 68 – Prerogative dei parlamentari nel testo approvato dal Parlamento e sottoposto a referendum

“I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”.

 

Questo il link al testo del disegno di legge di riforma costituzionale presentato al Senato da Renzi-Boschi l’8 aprile 2014

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00760060.pdf

Se si confronta questo testo con quello oggetto del referendum si potrà vedere compiutamente, oltre i due esempi sopra esposti, quali siano stati i “benefici” di due anni di dibattito e sei letture tra Camera e Senato. Un tempo lungo che poteva servire per dar vita a una buona riforma. Ma così non è stato a detta anche di molti sostenitori del si’. Sembra abbia prevalso la logica del *piuttosto che niente, piuttosto” come sembra trasparire spesso anche nelle dichiarazioni di Renzi. Una logica pericolosa quando si tratta di questioni come quella della Carta fondamentale.

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