Italexit, ma si potrebbe fare?

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thdi Roberto Bin

The prospects of an Italian vote on leaving the single currency – and by extension the EU itself – now draw closer”: lo scrive il DailyMail e in Italia c’è anche qualcuno che lo pensa. Sino a qualche tempo fa il problema italiano era di poter rispettare i parametri economici e finanziari richiesti per restare nell’Euro. Ma dopo il referendum del 4 dicembre si pone anche un’altra ipotesi, che sia un voto popolare a sancire l’uscita dell’Italia dall’Euro e dalla stessa Unione europea. È possibile?

Dal punto di vista europeo la strada è indicata dall’art. 50 del Trattato, lo stesso di cui si sta cercando di capire il funzionamento concreto a seguito del referendum sulla Brexit. Ma il problema è interno: lo stesso art. 50 rinvia infatti ad una decisione degli Stati membri conforme “alle proprie norme costituzionali”. E le nostre quali sarebbero?

Sgomberiamo anzitutto il campo dall’ipotesi di un referendum popolare pro o contro Italexit, che seguirebbe il modello inglese. In Italia una tale consultazione popolare non è possibile, l’ipotesi di un referendum consultivo non è contemplata in Costituzione. Tant’è vero che nel 1989, per promuovere un referendum popolare di tipo consultivo sull’integrazione europea («Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione dotata di un governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di costituzione da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?») fu necessario approvare un’apposita legge costituzionale, promossa dal Movimento federalista come iniziativa popolare e approvata all’unanimità da entrambi i rami del Parlamento (legge cost. 3 aprile 1989, n. 2, che conteneva già lo specifico quesito referendario).

Sarebbe praticabile oggi la stessa strada? Certamente no, perché l’idea dell’Italexit avrebbe difficilmente la maggioranza in Parlamento e certo non otterrebbe il consenso dei due terzi necessario per varare una legge costituzionale senza doverla sottoporre a consultazione popolare. Per cui, se anche il Parlamento l’approvasse, ci ritroveremmo davanti alla richiesta di un nuovo referendum popolare che avrebbe ad oggetto, non già l’Italexit, ma l’approvazione della legge costituzionale che indice il referendum consultivo su di essa.

Altre vie? In Italia l’adesione alla Comunità economica europea e l’approvazione di tutti i trattati successivi sino al Trattato di Lisbona non sono mai passate per un voto popolare. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è bastata la clausola generale contenuta nell’art. 11 Cost. (“L’Italia… consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”) ad autorizzare e dare copertura costituzionale all’assunzione degli impegni europei attraverso la stipulazione dei trattati: ma i trattati europei erano semplici trattati, che l’Italia avrebbe potuto denunciare secondo le norme di diritto internazionale (e quelle ora contenute nell’art. 50 del TUE) senza altri vincoli derivanti dal proprio ordinamento. Così come con legge ordinaria si è autorizzata la ratificata e ordinata l’esecuzione dei trattati (di quelli europei come di tutti gli altri), con legge ordinaria si sarebbe potuto disporre il contrario. Ma ora non è più così.

La riforma costituzionale del 2001, riscrivendo il Titolo V, ha introdotto una norma generale nell’art. 117.1 Cost. che suona così: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. I trattati europei hanno così ottenuto una “copertura” costituzionale e solo con legge costituzionale la si può rimuovere abrogando la disposizione introdotta nel 2001. E quindi si ricadrebbe nella procedura di revisione costituzionale disciplinata dall’art. 138 Cost. con conseguente pressoché sicuro referendum popolare.

In conclusione, nessuna consultazione popolare può da sola incidere sulla appartenenza dell’Italia all’Unione senza che prima vi sia un complesso procedimento di revisione costituzionale; e nessun complesso procedimento di revisione può compiersi senza che anche il corpo elettorale si esprima favorevolmente. Sull’Italexit si può quindi far chiacchiere, ma certo non conviene puntare.

 

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2 commenti su “Italexit, ma si potrebbe fare?”

  1. Rispondo con le parole del Professor Caracciolo ( Presidente di sezione del Consiglio di Stato) :
    <> intervista del 2014,non prima del 2001.
    E ancora <>
    Il dubbio è sulla riforma costituzionale in aggiunta a causa del nuovo art. 117 della costituzione; un’uscita che non contempli l’abrogazione della disposizione del 2001 potrebbe portare a dei contenziosi( anzi ne sono sicuro), al ricorso davanti alla Corte costituzionale( anzi a molti), ma una volta che lo Stato attui lo ” strappo” non si torna più indietro.
    Lo Stato a quel punto sarebbe fuori dall’Euro e con una nuova moneta, e non sarebbe la prima volta che leggi contrarie alla costituzione permangono nell’ordinamento giuridico per molti anni.
    Prevedo sanzioni economiche, ma una volta usciti dall’Euro….
    Sull’uscita dalla UE idem (e non parlo di negoziazioni, degli atti interni da abrogare con l’apporto delle commissioni etc.), ma sull’impossibilità di tornare indietro qualora la volontà politica fosse compatta.
    L’art. 117 della cost. rimarrebbe la classica disposizione inattuata,e non c’è bisogno che scriva quali altre disposizioni sono state inattuate.
    Saluti Professore.
    Dott. Lorenzo Zanellato

    Rispondi
  2. Ma, sempre con una visione attenta allo jus gentium, si può tranquillamente interpretare le stesse clausole dei trattati: in particolare mi concentro sugli articoli 139 e 140 del TFUE, formulando la teoria del contrarius actus. Dato che la procedura di ammissione all’euro configura l’ammissione medesima come atto ampliativo, la disciplina contenuta in tali norme richiede la manifestazione di consenso dello Stato considerato in ogni fase procedurale. Questo consenso, quindi, è un elemento costitutivo indispensabile dell’ammissione e potrà essere ritirato in qualsiasi momento in applicazione del principio della insopprimibile libertà del consenso nel diritto internazionale. Per comprendere meglio, basta fare l’esempio degli atti ampliativi del diritto pubblico interno come una licenza a vendere alcolici, che non prefigura un obbligo alla vendita e può essere sempre restituita.

    Questo è un principio generale pacifico, risalente al diritto internazionale generale, nonché ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei trattati, interpretati secondo i principi giuridici generali delle nazioni civili. Non esiste quindi un vincolo irreversibile e non è configurato come tale dalle norme se lette in buona fede, intesa come vincolo normativo di jus cogens. E, di conseguenza, la strategia che suggerisco è quella di un recesso secco, senza alcun tipo di giustificazione. Le norme che implicano un beneficio, nello stesso modo prevedono la possibilità di restituzione del “titolo” di quel beneficio.

    – Questo recesso influenzerebbe in qualche modo la partecipazione dell’Italia all’Unione Europea?

    Luciano Barra Caracciolo sostiene(ma non è l’unico,ce ne sono molti altri) :
    Basandosi sugli art. 139 e 140, è perfettamente logico e naturale che lo stato che decida di rinunciare al beneficio della partecipazione nell’euro rimanga nella stessa condizione degli altri paesi “con deroga”, come ad esempio il Regno Unito o la Svezia. Permangono cioè all’interno dell’Unione europea per tutte le norme specifiche che non riguardano la partecipazione ed adesione all’unione monetaria. Lo Stato “uscente” recupererebbe una condizione prevista dai Trattati, già tipizzata dai Trattati e che soprattutto non è transitoria: questo perchè non c’è un obbligo correlato ad un termine legale per l’adesione all’Unione monetaria, né l’Unione europea vede come suo elemento costitutivo della sua soggettività politica la partecipazione generalizzata all’unione monetaria. E questo è dimostrato dalla lettura degli art. 3 par. 3 del Tue in cui si descrive lo schema programmatico socio-economico dell’Ue, insieme al par.4, da cui emerge con chiarezza che l’Ue è un soggetto già nella sua pienezza nel momento in cui programma di istituire l’unione monetaria. Dalla loro corretta interpretazione si comprende come il programma economico-monetario non sia costitutivo della sua soggettività di diritto internazionale>>
    Dott. Lorenzo Zanellato

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