Se l’Acropoli veste Gucci:
la questione dei beni culturali
usati per fare spettacolo

Print Friendly, PDF & Email

di Lucilla Conte

Il recente rifiuto da parte del Consiglio Centrale Archeologico della Grecia (KAS) di concedere in uso parte dell’Acropoli per una sfilata di moda del marchio Gucci è stata considerato da un lato come un dignitoso moto di orgoglio di un Paese che, pure nella morsa della crisi economica, non “svende” né corrompe la propria storia e cultura e, dall’altro, come un diniego miope che avrebbe sottostimato l’ingente ritorno economico dell’operazione quale strumento di finanziamento dei restauri di cui il sito (dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1987) da tempo necessita.

Le cifre (non confermate) sarebbero state vicine ai due milioni di euro per l’affitto dell’area tra il Partenone e l’Eretteo (uno spazio inferiore ai 200 metri quadri – 50 tra Partenone ed Eretteo e 70 lineari lungo il Partenone – in cui avrebbe dovuto essere collocata una pedana per una sfilata della durata di 15 minuti), escluso l’ulteriore ritorno economico dei diritti di immagine derivanti dalla circolazione del video della sfilata.

Il rifiuto, motivato da una incompatibilità tra il valore dell’Acropoli ed eventi popolari aventi finalità commerciale solleva interrogativi in merito alla concessione in uso a privati di beni culturali, anche per eventi limitati nel tempo.

In Italia l’utilizzo di beni culturali come set per lo svolgimento di sfilate di moda ha una lunga tradizione. Un servizio della Settimana INCOM (1952) racconta con enfasi la “trasformazione” di Palazzo Pitti in occasione di una sfilata di moda, sottolineando come alle opere d’arte si aggiungano opere che “pendono dalle grucce”, prendendo vita sui corpi delle indossatrici (https://youtu.be/s82XSVtXJFQ).

Negli anni successivi numerose case di moda hanno utilizzato siti di eccezionale valore storico e artistico per presentare le proprie collezioni: da ultimo, lo scorso anno Fendi ha celebrato i propri novanta anni di attività con una sfilata allestita presso la Fontana di Trevi, per l’occasione ricoperta da una pedana in plexiglass.

Il tema nodale all’interno del dibattito nuovamente stimolato dal rifiuto di utilizzo dell’Acropoli è se e fino a che punto possa essere concesso in uso un bene culturale per scopi estranei alla fruizione da parte della collettività dei valori storici, artistici, culturali, simbolici e identitari di cui è portatore.

L’art.9 della Costituzione, al comma 2, stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Questo articolo, nella sua collocazione tra i principi fondamentali, sottolinea la cruciale importanza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nella configurazione del senso di appartenenza alla Nazione e ai principi democratici cui essa si ispira.

Ciò che è tutelato non è dunque soltanto il bene (storico, artistico, paesaggistico) in sé, ma l’insieme dei valori positivi di cui può farsi collettore; il suo essere esso stesso – nella propria materialità e accessibilità – strumento di conoscenza.

L’articolo 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel disciplinare l’uso individuale di beni culturali, stabilisce che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere a singoli richiedenti «l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale» (art.106, comma 1). Per i beni in consegna al Ministero, questo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento, mentre per tutti gli altri beni la concessione in uso è soggetta ad autorizzazione da parte dello stesso Ministero. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è che il conferimento garantisca: a) la conservazione e la fruizione pubblica del bene; b) la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.

Deve quindi trattarsi di un utilizzo che non abbia, sotto il profilo materiale, un impatto sul bene tale da pregiudicarne la conservazione e la pubblica fruizione e, sotto il profilo ideale, non esprima significati incompatibili con la destinazione d’uso e il carattere storico artistico del bene.

Si tratta di condizioni che possono prestarsi ad un’interpretazione elastica, soprattutto quando la richiesta di concessione d’uso del bene culturale riguardi eventi di carattere (anche in senso lato) artistico quali, ad esempio, una sfilata di moda.

Per quanto concerne invece il pregiudizio materiale che potrebbe essere arrecato al bene o al sito in cui esso si colloca, l’articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede (oltre alla corresponsione di un canone di concessione) che nei casi in cui possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determini l’importo di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

L’importo del canone, la determinazione della cauzione e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni segnano un punto di equilibrio che non può essere valutato soltanto sulla base di criteri economici legati al valore d’utilizzo del bene e al rischio del suo danneggiamento.

La persistenza della pubblica fruizione del bene – che deve essere garantita ai sensi del comma 2-bis dell’art.106 – costituisce infatti un limite alla durata temporale della concessione d’uso del bene culturale a singoli richiedenti, alle modalità del suo svolgimento e alla possibilità di esercitare uno ius excludendi nei confronti del pubblico di potenziali fruitori del bene culturale.

Con il decreto legge n.146 del 2015 (Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, convertito nella legge 12 novembre 2015, n. 182) l’apertura al pubblico di istituti e luoghi della cultura di cui all’art.101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio è stata inserita nell’elenco dei servizi pubblici essenziali di cui alla l. n.146/1990 (in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).

In quella sede è stata rilevata testualmente «la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione».

Il riferimento ai luoghi indicati all’art.101, comma 3, del Codice dei beni culturali (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali, che appartengano a soggetti pubblici) pare dunque suggerire un elenco di siti in cui la persistenza della pubblica fruizione debba essere garantita in modo particolarmente intenso e possa essere limitata soltanto in casi eccezionali.

 

 

Please follow and like us:
Pin Share
Condividi!

Lascia un commento

Utilizziamo cookie (tecnici, statistici e di profilazione) per consentire e migliorare l’esperienza di navigazione. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy.  Sei libero di disabilitare i cookie statistici e di profilazione (non quelli tecnici). Abilitandone l’uso, ci aiuti a offrirti una migliore esperienza di navigazione. Cookie policy

Alcuni contenuti non sono disponibili per via delle due preferenze sui cookie!

Questo accade perché la funzionalità/contenuto “%SERVICE_NAME%” impiega cookie che hai scelto di disabilitare. Per porter visualizzare questo contenuto è necessario che tu modifichi le tue preferenze sui cookie: clicca qui per modificare le tue preferenze sui cookie.