La proposta di legge Fiano e l’antifascismo estetico

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di Dario Morelli *

Non è consueto discutere di novità normative in tema di nazi-fascismo. Ma nell’estate 2017, una tra le più calde di sempre, succede anche questo. Il 10 luglio è cominciata infatti alla Camera dei deputati la discussione della proposta di legge per l’introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (anche detta P.D.L. Fiano, dal cognome del suo primo firmatario).

Stando alla relazione introduttiva, la P.D.L. Fiano mirerebbe a punire un tipo di propaganda che sfugge ai divieti già vigenti.

Come noto, la “legge Scelba” (n. 645/1952), la legge n. 654/1975 di ratifica della Convenzione di New York e la “legge Mancino” (n. 205/1993) già prendono di mira, tra l’altro, «associazioni, movimenti o gruppi […] che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista», proteggono le «libertà garantite dalla Costituzione» da chi – denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza – intenda sopprimerle; provano a contrastare i pericoli sociali creati o amplificati dalla propaganda razzista, dalla negazione della Shoah, dall’esaltazione di esponenti, principî, fatti e metodi antidemocratici.

In altre parole, l’area penale descritta dalle norme già vigenti include le attività, anche politiche, che con metodi fascisti si rivelino nocive delle libertà fondamentali, e le manifestazioni del pensiero idonee a produrre precipitati pratici favorevoli a tali attività.

Tuttavia, usare il prisma delle idee e dei metodi antidemocratici come mirino entro cui porre il nazi-fascismo è un’operazione problematica. Non a caso, l’accusa reciproca di fascismo è la regina dei luoghi comuni della retorica di tutti i partiti dell’Italia repubblicana. Già nel 1961 la satira di Giovanni Guareschi ritraeva l’onorevole Peppone risvegliarsi da un colpo di sonno durante una seduta parlamentare e, senza avere alcuna idea del dibattito in corso, rivolgersi agli avversari democristiani tuonando: “fascisti!

Quando si opera sul piano dell’attività politica, delle idee e della loro manifestazione, quasi tutto, per estensione, può essere fascismo e razzismo, e quasi nulla, a stretto rigore, lo è fino in fondo.

Soltanto il didascalismo iconografico sembra poter sfuggire a questa trappola, in quanto l’homo videns, per ricorrere alla felice immagine di Giovanni Sartori, s’illude che le immagini rimandino più «chiaramente» (per usare le terminologia della relazione che accompagna la P.D.L.) ai propri significati rispetto ad altre manifestazioni di pensiero.

È quindi nel campo della pura rappresentazione visiva che la P.D.L. Fiano sembra rinvenire un vuoto normativo da colmare.

La proposta recita testualmente: «Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

Col suo divieto di creare e diffondere «immagini», «beni raffiguranti persone, immagini o simboli» e «gestualità» nazi-fascisti, la P.D.L. sembra concentrarsi primariamente sul look-and-feel del nazi-fascismo, cioè sull’apparato dei loghi, delle fotografie, dei simboli e addirittura del merchandising nazi-fascisti, a prescindere dalla loro idoneità a produrre nella società un pericolo concreto e attuale di ricreazione di movimenti pericolosi per la democrazia e i diritti umani.

Non a caso l’origine della P.D.L., come narrato ancora una volta dalla relazione di accompagnamento, è un evento di cronaca che, nel gergo massmediologico, potrebbe definirsi “iconico”: quella volta, nel 2011, in cui quattro tifosi dell’Hellas Verona si esibirono allo stadio in un saluto romano e il Tribunale di Livorno ritenne il gesto non punibile perché non determinante, di per sé, un pericolo concreto di ricreazione di movimenti fascisti. Secondo la relazione, un evento «così inequivocabilmente legato […] alla retorica del passato regime fascista» (e la parola “passato” descrive in modo significativo l’irrilevanza, per gli autori della P.D.L., dell’attualità di qualsiasi pericolo) richiede di essere punito «in maniera inequivoca».

Come ulteriore elemento di contesto, la relazione adduce anche la «denuncia e lo sconcerto da parte di turisti in viaggio nel nostro Paese che si trovano di fronte a vetrine che pubblicamente espongono oggetti o immagini che si richiamano a tali ideologie».

In quest’ottica è significativo anche il riferimento espresso al «partito nazionalsocialista tedesco», contenuto nella P.D.L. Fiano ma fin qui assente dalle norme di legge già vigenti in materia. Una volta usciti dai confini geografici nazionali e, soprattutto, dall’alveo della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, col suo divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista (e non di quello nazionalsocialista tedesco), diventa legittimo chiedersi perché non menzionare anche il regime giapponese dell’Imperatore Hirohito, terzo pilastro dell’asse Roma-Berlino-Tokyo, o quello, molto affine al fascismo italiano, del “caudillo” spagnolo Francisco Franco. Forse perché il nazismo, con la sua potente e sinistra simbologia, con le sue svastiche, i suoi teschi, i baffi di Hitler, risulta nell’immaginario collettivo molto più iconico – e squallidamente virale – di altri totalitarismi?

La P.D.L. Fiano, nella sua visivo-centricità, appare quindi una misura volta non tanto a prevenire rischi per la democrazia e i diritti umani (perché per quello bastano le norme già esistenti), quanto piuttosto a difendere il decoro, nelle città e sul web, da immagini disturbanti che, in sostanza, non vogliamo vedere.

Va tuttavia ricordato che se la presenza di un pericolo concreto e attuale di riproposizione di pratiche fasciste è sufficiente a giustificare una compressione del diritto di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione, la voglia – ancorché lecita – di non fare cattiva figura coi turisti stranieri non sembra una base altrettanto solida per una simile limitazione.

Lo stesso vale anche negli Stati Uniti, laddove il principio secondo cui il “freedom of speech” può essere limitato soltanto in presenza di un “clear and present danger” è un cardine della giurisprudenza in materia. Tra l’altro, è curioso ricordare che una delle pronunce più importanti tra quelle che hanno scolpito la giurisprudenza sul tema negli USA ha riguardato proprio il partito neonazista americano, che aveva scelto di sfilare con simboli nazisti nella città di Skokie in Illinois (i famosi «nazisti dell’Illinois» menzionati nel film “The Blues Brothers”) e che, difeso da un avvocato di origini ebree, ottenne ragione dalla Corte Suprema dell’Illinois e da quella federale.

La P.D.L. Fiano, invece, così figlia del suo tempo, informata fin nel profondo dalla cosiddetta cultura visuale e dalla centralità della comunicazione audiovisiva nell’interazione sociale, sembra approntare una lotta di genere nuovo al nazi-fascismo storico. Una lotta essenzialmente estetica che, in effetti, non sembra appartenere fino in fondo alle leggi Scelba e Mancino. E forse nemmeno all’art. 21 della Costituzione italiana.

* Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto ecclesiastico, Università di Milano

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1 commento su “La proposta di legge Fiano e l’antifascismo estetico”

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