I redditi on line dei dirigenti nella sent. della Corte costituzionale

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di Ilenia Alagna

Con ordinanza del 19 settembre 2017, il TAR del Lazio ha sollevato la questione di conformità dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs n.33 del 14 marzo 2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) agli artt. 2, 3, 13 e 117 della Costituzione.

Con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici i medesimi obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici.

La disposizione censurata prevedeva, in particolare, la pubblicazione dei compensi percepiti dai dirigenti pubblici per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da specifiche attestazioni di diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società. Tali dati dovevano essere diffusi attraverso i siti istituzionali e potevano essere trattati secondo modalità che ne consentivano l’indicizzazione e la rintracciabilità mediante i motori di ricerca nonché il loro riutilizzo.

La Corte ha ritenuto irragionevole il bilanciamento operato dal d.lgs. n. 33/2013 tra due diritti: quello alla protezione dei dati personali, inteso come diritto del soggetto cui i dati si riferiscono, di esercitare un controllo, anche attivo, sui predetti dati, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

I giudici costituzionali, in primo luogo, hanno ritenuto che l’onere di pubblicazione in questione fosse sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, quella di contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione. Infatti, “nel caso analizzato, alla compressione ­­­del diritto alla protezione dei dati personali non corrisponde un incremento della tutela del contrapposto diritto dei cittadini ad essere correttamente informati, né l’interesse pubblico alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di corruzione”. Al contrario, secondo la Corte Costituzionale, la pubblicazione di una notevole quantità di dati personali rischia di vanificare sia le esigenze di informazione veritiera sia il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, poste a fondamento della normativa sulla trasparenza.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il rispetto del principio di proporzionalità implicherebbe altresì la scelta della misura meno restrittiva dei diritti fondamentali in potenziale conflitto. A tal proposito, la Corte ha indicato delle misure alternative all’obbligo generalizzato di pubblicazione, come la definizione di soglie reddituali il cui superamento sia condizione necessaria per far scattare l’onere ovvero la diffusione di dati coperti dall’anonimato.

I giudici costituzionali hanno ritenuto che la mancanza di qualsivoglia differenziazione dell’obbligo rispetto ai dirigenti risultasse in contrasto con il principio di eguaglianza ai sensi dell’art. 3 della Costituzione. Il legislatore, a detta della Consulta, avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione, prevedendo dei livelli differenziati di completezza dei dati da pubblicare.

In conclusione la Corte Costituzionale ha messo in salvo la disposizione nella parte in cui prevedeva l’obbligo di pubblicazione per i dirigenti apicali delle amministrazioni statali.

In base a quanto esposto spetterà al legislatore ridisegnare il complessivo quadro dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle relative modalità di attuazione, garantendo il rispetto della Costituzione e della normativa in tema di protezione dei dati personali.

 

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