Intercettazioni parlamentari dirette, mirate, casuali: facciamo un po’ di chiarezza

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di Salvatore Curreri

Le vicende di questi giorni relative alle intercettazioni delle comunicazioni intercorse tra due parlamentari ed alcuni magistrati a proposito delle nomine di taluni uffici direttivi ha sollevato, tra gli altri, il tema della loro legittimità costituzionale.

Molti commentatori – non solo i c.d. costituzionalisti della domenica ma anche quelli di solito meno giustizialisti – hanno decisamente sostenuto che tali intercettazioni sono incostituzionali perché doveva essere previamente autorizzate da parte della camera di appartenenza. L’art. 68, infatti, recita che “senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto (…) ad intercettazioni in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. Pertanto il pubblico ministero, preso atto della presenza dei parlamentari alla conversazione intercettata, avrebbe dovuto disattivare il captatore informatico (c.d. trojan horse) installato sullo smartphone del magistrato indagato per corruzione.

Le cose, però, non stanno esattamente così.

In caso di intercettazioni delle comunicazioni del parlamentare si possono dare, infatti, tre ipotesi:

  • Il magistrato vuole sottoporre ad intercettazioni le conversazioni e le comunicazioni telefoniche del parlamentare (c.d. intercettazioni dirette). In tal caso egli deve chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte della camera di appartenenza. Va da sé che si tratta di una ipotesi irrealistica, giacché il parlamentare, sapendo prima che le proprie utenze sono intercettate, si guarderà bene dal dire qualcosa di penalmente rilevante a suo carico;

 

  • Il magistrato vuole sottoporre ad intercettazioni le conversazioni e le comunicazioni telefoniche non del parlamentare ma di suoi interlocutori abituali, come un familiare o membri del suo staff (c.d. intercettazioni indirette “mirate”). Anche in tal caso egli deve chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione da parte della camera di appartenenza, per la ovvia ragione che altrimenti la prerogativa parlamentare, se circoscritta alla sola utenza del parlamentare, sarebbe facilmente elusa. In definitiva, ciò che conta è la finalità dell’indagine, e cioè il voler captare le comunicazioni del parlamentare, indipendentemente dalla titolarità dell’utenza intercettata. In questi casi, dunque, se il giudice delle indagini preliminari ritiene le registrazioni penalmente rilevanti, anziché distruggerle, per utilizzarle deve chiedere l’autorizzazione preventiva alla camera di appartenenza (C. cost. 163/2005, 390/2007, 74/2013).

 

  • Il magistrato, nell’intercettare un soggetto terzo sottoposto ad indagini, si imbatte nella conversazione occasionale tra questi ed un parlamentare (c.d. intercettazioni indirette “casuali” o “fortuite”). Anche in questo caso, qualora volesse utilizzare il contenuto di tali intercettazioni contro il parlamentare (o anche solo i tabulati telefonici: C. cost. 38/2019), dovrebbe comunque chiedere l’autorizzazione – stavolta però successiva – alla camera di appartenenza.

Ritornando al caso specifico, non è ancora chiaro se la presenza dei due parlamentari fosse, alla luce delle precedenti intercettazioni, prevedibile e/o prevista oppure del tutto casuale. Del resto, non è affatto facile stabilire da quando una intercettazione da casuale, perché rivolta a terzi, si trasformi in indiretta a seguito delle ipotesi di reato emerse nel loro corso a carico del parlamentare. Ad ogni modo, nella prima ipotesi, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione preventiva, il che è ora ovviamente impossibile; nella seconda ipotesi, potrebbe ancora chiedere l’autorizzazione successiva. Ciò sempre nel presupposto che egli volesse procedere penalmente nei confronti del parlamentare per ipotesi di reato al momento non formulate.

In assenza di tale autorizzazione, le intercettazioni nei confronti dei due parlamentari sarebbero dunque, certamente processualmente inutilizzabili nei loro confronti, ma non per questo sarebbero di per sé illegittime. Esse, infatti, ben potrebbero essere utilizzate nei confronti dei soggetti terzi non parlamentari.

Ciò è stato chiarito dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza n. 390/2007 che ha dichiarato incostituzionale la normativa che prevedeva – nel caso di diniego dell’autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni «indirette» o «casuali» di conversazioni cui avesse preso parte un membro del Parlamento – la distruzione della documentazione anziché la loro inutilizzabilità nei confronti del solo parlamentare indagato. Per i giudici costituzionali, infatti, si sarebbe altrimenti verificata una irragionevole disparità di trattamento tra l’indagato non parlamentare e gli altri cittadini “in ragione della circostanza, puramente casuale, che il soggetto sottoposto ad intercettazione [avesse] avuto, come interlocutore, un membro del Parlamento”. Diversamente, il soggetto terzo indagato potrebbe utilizzare la presenza di parlamentari come “scudo” per non essere intercettato

Contrariamente a quanto sostenuto, quindi, l’uso del captatore informatico non andava disattivato sol perché si era in presenza della – prevedibile o no – partecipazione di parlamentari alla conversazione intercettata.

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1 commento su “Intercettazioni parlamentari dirette, mirate, casuali: facciamo un po’ di chiarezza”

  1. Chiaro, preciso e convincente. Il vero problema tuttavia non è giuridico, ma politico e morale, cioè a ben capire: metà-giuridico. Se delle conversazioni di un parlamentare, giustamente garantito, finiscono indirettamente (intercettazioni casuali) e impropriamente (non dovevano uscire dagli uffici giudiziari) nelle mani di giornalisti e quindi (legittimamente a quanto pare, ma non è evidente questo passaggio) sui giornali, allora entrano giustamente nel dibattito pubblico e nel giudizio dell’opinione. L’opinione pubblica essendo quella che è, incerta, ondeggiante e manipolabile, servono esperti e professionisti capaci, giornalisti e opinionisti coraggiosi che, tutt’altro che costituzionalisti della domenica, sono un anello fondamentale del giudizio pubblico (e morale) sul comportamento dei parlamentari e dei politici e, in ultima analisi, sul funzionamento delle istituzioni e sul comportamento dei rappresentanti pubblici, della gente comune e degli operatori economici. In questo paese cinico e formalistico (due aggettivi quasi sinonimi) è forse soprattutto quest’ultimo anello quello che non funziona. Lo chiamerei l’anello epistemico. Per non giudicare davvero, gli incapaci e i cinici, insieme, si barricano dietro argomenti formali di diritto positivo. Se non si chiarisce il rapporto fra norme formali e principi generali, fra diritto e morale, riconosciuto invece dalla giurisprudenza – o meglio dalla teoria giuridica – dei giudici supremi (almeno secondo Gustavo Zagrebelski), tutto diventa un gioco delle parti in cui i più furbi (ed agiati) si servono di regole di facciata per giustificare rapporti di potere volti allo sfruttamento, rendite, privilegi, immunità, diritti acquisiti etc. Non si può trattare lo scandalo gravissimo che investe il CSM con argomenti solo formali. Il Parlamento è stato degradato in un consesso di nominati, ormai piuttosto di bassa levatura e da un anno dominato da forze populiste incuranti dei criteri comuni di coerenza e di conformità con valori condivisi (che mancano), il governo è guidato da un uomo senza spessore né professionale né umano ne politico, pilotato da due manipolatori intelligentissimi ma ignoranti, astuti ma senza cultura, pericolosi perché senza scrupoli; e ora vacilla pure l’organo di controllo e di nomina dell’ordine giudiziario, l’unico potere dello stato in cui ci sono ancora uomini di valore (accanto a tanti altri più di italica caricatura); insomma ora rimane solo il Presidente della Repubblica sul quale tanti contano, sicuramente nelle cancellerie europee, … fino a quando l’attuale maggioranza non eleggerà il suo successore! Quando questo accadrà, non ci sarà quasi più nessun freno allo sfruttamento della cosa pubblica da gruppi di potere particolari, di cui lo scandalo commentato nei suoi aspetti giuridici è solo un caso emerso di probabilmente tanti rimasti segreti. La gravità dell’emerso non riguarda lo statuto dei parlamentari e il regime giuridico delle intercettazioni, ma la (tentata) manipolazione delle nomine alle più alte cariche per coprire uomini indagati, cricche di contra-potere privato e ipotesi di malaffare. PS: su una recente ricerca internazionale di personale qualificato uno dei criteri intangibili dei candidati interessati era “to have sound judgment”; una cosa rara, un mix di conoscenza, comprensione, coraggio ed equilibrio, molto diversa dall’expertise, dalla conoscenza tecnica, formale. Mi ha fatto riflettere.

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