Regionalismo: la differenziazione indotta dalla pandemia. Una proposta di discussione

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di Gianclaudio Bressa, Gianmario Demuro, Ivo Rossi

La suddivisione della penisola in base alla circolazione del virus e alla diversa capacità di risposta dei sistemi sanitari regionali, pur con i limiti che rimandano alla omogeneità e attendibilità dei dati e al netto delle polemiche politiche, introduce una differenziazione territoriale e una salutare responsabilizzazione dei soggetti chiamati a fornire le risposte necessarie a combattere il Covid-19. Se le decisioni assunte in primavera rispondevano ad una uniformità, figlia della scarsa conoscenza della natura della pandemia e dell’urgenza di agire, la differenziazione in corso introduce un positivo salto di qualità nei rapporti Stato-regioni.

Il fatto che ad introdurre la differenziazione sia proprio lo Stato, troppo spesso indicato da chi immagina che il centro sia l’unico soggetto deputato ad assumere decisioni e azioni univoche su tutti i territori, è di assoluto rilievo e apre ad altri interessanti scenari quanto al riconoscimento delle comunità di auto-amministrarsi. Si può affermare che lo Stato, consapevole della diffusione differenziata della pandemia e contemporaneamente degli effetti economici indotti dalla stessa, nel ricercare soluzioni differenziate, si pone in termini di riduzione del danno, calibrando le decisioni in funzione della loro efficacia sia sanitaria che economica.

Si tratta di una rottura della rigida, quanto schematica, contrapposizione del centralismo da una parte e regionalismo dall’altra, che rimanda alla concreta affermazione di tre principi fondamentali, più volte ribaditi dal Presidente della Repubblica: sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, che dovrebbero guidare le decisioni dei responsabili politici. 

Anche se la pandemia è una brutta bestia, che immette ogni giorno variabili diverse nelle valutazioni, e in questo il concorso di troppi virologi a complicare la comprensione dei fenomeni è pari a quello di una politica disorientata e spesso inadeguata, la scelta della differenziazione delle politiche regionali, pur all’interno di un impianto modellato sull’uniformità delle regole e dei diritti fondamentali da garantire, risponde al riconoscimento che le politiche devono essere guidate dal principio di ciò che serve, di ciò che è la cosa migliore per i cittadini, fatto in concorso con chi ha una conoscenza territoriale che l’omogeneità indifferenziata non può vedere.

La reazione di alcuni Presidenti, che, a fronte del riconoscimento del valore e del ruolo responsabile delle autonomie, hanno improvvidamente invocato decisioni univoche, se da una parte risponde a una logica di appartenenza politica, dall’altro mostra le diverse qualità delle leadership e del rendimento che quelle leadership hanno sui territori amministrati. Ma non si può scambiare il problema delle classi dirigenti e della loro adeguatezza/inadeguatezza, modellando le costruzioni istituzionali alla qualità della rappresentanza, come sembrano fare alcuni alfieri di un centralismo napoleonico superato dalla storia.

Certo, vi è la necessità che ai cittadini della Repubblica siano garantiti la stessa attenzione e le medesime condizioni, tanto più in materia di salute. Ed è a ciò che è richiamato lo Stato ed eventualmente i suoi poteri sostitutivi. Ma sono le comunità ad essere chiamate ad auto-amministrarsi all’interno di indicazioni generali garantite dallo Stato. Sono le comunità che sono chiamate a dare un giudizio su chi le amministra, in base ai risultati.

Le performance di alcuni Presidenti nella gestione della pandemia e nel rapporto spesso sgraziato con lo Stato, non possono offuscare una necessità che è sotto gli occhi, ovvero di come la pandemia, richiedendo risposte commisurate ai problemi, rimandi alla necessità della differenziazione, una differenziazione che però – e vale per molti Presidenti – non può essere scambiata per facile ricerca del consenso con il bel tempo e di scaricabarile quando infuria la bufera. La differenziazione richiede responsabilità e un patto di collaborazione verso i propri territori e verso l’intero Paese. Non può essere una gara di rivendicazioni di competenze e palleggio di responsabilità. E richiede un diverso racconto del regionalismo perché le regioni sono uguali sul piano giuridico, ma non lo sono sul piano fattuale. Differenziare chiama in causa la responsabilità dello Stato, quella delle Regioni e quella dei cittadini. Chiama in causa la collaborazione delle istituzioni fra di loro, ad ogni livello.

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4 commenti su “Regionalismo: la differenziazione indotta dalla pandemia. Una proposta di discussione”

  1. Il principio di differenziazione nell’applicazione delle funzioni amministrative è già espressamente previsto nell’art. 118 Cost. insieme con quelli di adeguatezza e sussidiarieta. Pertanto non mi stupirei troppo che sia stato usato anche a livello regionale e non solo degli enti locali.
    Piuttosto in concreto occorrerebbe riformare tutta la disciplina legislativa statale del coordinamento statistico, informatico e informativo, della profilassi internazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute e dei principi fondamentali concernenti la tutela della salute.
    Le norme scarne in proposito, le contestazioni nei parametri e nella raccolta dei dati, le difficoltà della distribuzione delle terapie intensive, lo scollegamento della sanità di base con quella ospedaliera, l’insufficienza della rete di tracciamento dei contagi, l’inadeguatezza delle misure di prevenzione del contagio nelle scuole e sui mezzi di trasporto dovrebbero spingere ad un ripensamento sia sulle norme che li regolano, che erano inadeguate o troppo generiche, sia sull’applicazione delle relative funzioni amministrative. Se ci sono esigenze unitarie per talune di queste si dovrebbe fare un’allocazione diversa oppure fornire agli enti maggiori risorse economiche per coprire interamente le spese come esige l’art. 119 Cost.

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  2. Ho dei dubbi sulla costituzionalità del decreto legge sulle restrizioni per le festività ed in proposito, secondo me, hanno rilievo soprattutto due norme della Costituzione,l’art.16 che non può dirsi violato in quanto”ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in linea generale per motivi di sanità e sicurezza”.Si può dire che si è intervenuti per motivi di sanità, ma la norma costituzionale consente “limitazioni” non soppressioni seppure temporanee e la conferma può trovarsi nell’art.13 della Costituzione secondo cui:”La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione,di ispezione o perquisizione personale,se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.La congiunzione “e”avvalora l’ipotesi che la libertà personale può subire restrizioni solo per atto dell’autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti di legge.Non sono previsti “arresti domiciliari”(oltretutto incolpevoli)collettivi per atto governativo.Mi piacerebbe conoscere qualche opinione in proposito, poi forse darò concretezza ad un determinato proposito.Vi è in effetti una delibera della primavera scorsa del governo che parla di stato d’emergenza ma non mi pare sia sufficiente per imporre gli “arresti domiciliari collettivi” perchè lart.13 della cost. non prevede tale possibilità.
    Ho chiesto in privato a due Professori di diritto costituzionale e a parte gli sberleffi non ho letto argomentazioni.
    Sono costretto a scrivere sotto questo articolo perchè non ne avete fatti fino ad ora nella messa in discussione di questo dpcm.
    Inoltre “Il DPCM e l’Ordinanza ministeriali sono illegittimi e invalidi perché, come dichiarato dal Presidente emerito della Corte Costituzione prof. Flick, pretendono di limitare la libertà di circolazione, la quale, per espresso disposto dell’art. 16 della Costituzione, può essere limitata soltanto dalla Legge, mentre i DPCM e l’Ordinanza sono solo provvedimenti amministrativi e non Legge; tale riserva di legge non può essere aggirata nemmeno mediante una delega al governo contenuta in una Legge; inoltre, l’art. 76 della Costituzione stabilisce che il potere legislativo non può essere delegato al governo se non definendo criteri, oggetto, durata. Invito pertanto i verbalizzanti a rispettare la Costituzione, alla quale hanno giurato fedeltà, e a non associarsi ad attività contrarie ad essa. Mi riservo ogni azione di Legge.”
    Dott. Lorenzo Zanellato

    Rispondi
  3. Aggiungo inoltre la sentenza del Tribunale di Roma che sanciscono l’illegittimità dei DPCM perchè non hanno bilanciato il diritto fondamentale alla salute con gli altri diritti inviolabili.
    C’è un Giudice a Berlino!
    Zanellato Lorenzo

    Rispondi
  4. Aggiungo inoltre la sentenza del Tribunale di Roma che sancisce l’illegittimità dei DPCM perchè non hanno bilanciato il diritto fondamentale alla salute con gli altri diritti inviolabili.
    C’è un Giudice a Berlino!
    Zanellato Lorenzo

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