E la Camera segue… l’integrazione dell’Ufficio di Presidenza a Montecitorio

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di Marco Melpignano

Nella mattinata del 17 gennaio la Camera dei Deputati ha eletto due Segretari di Presidenza, l’on. Mara Carfagna (Gruppo Azione – P.E.R.- Renew Europe) e l’on. Francesco Battistoni (Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE).

La notizia che, di per sé, non ha riscosso (comprensibilmente) una grande risonanza mediatica – anche alla luce della notevole importanza dei provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori – ha sollevato ancora una volta degli interessanti profili di diritto parlamentare.

Come è facilmente intuibile, la vicenda di cui si vuole brevemente dar conto è legata a doppio filo a quella narrata in questa sede solo qualche giorno fa, ovvero la separazione in entrambi i rami del Parlamento del Gruppo Azione- Italia Viva- Renew Europe.

Alla Camera, la persistenza della previsione regolamentare (art. 14 co.2) che consente la costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico – ancora pari a 20 per la XIX legislatura, abbassato a 14 a partire dalla XX – ha reso forse più immediata, ma di certo non meno controversa la costituzione questa volta del Gruppo di Italia Viva (si ricordi che al Senato il Gruppo di Italia Viva è quello originario, mentre Azione è trasmigrata nel Misto).

Nella seduta 15 novembre 2023, la Giunta per il Regolamento, integrando il parere reso ad inizio legislatura il 26 ottobre 2022, ha deliberato «nelle more di una riforma dell’art. 14 del Regolamento, di operare una specificazione temporanea e limitata alla XIX legislatura», al fine di autorizzare la costituzione in deroga anche «alle diverse forze politiche che abbiano concorso alla presentazione delle predette liste, purché i rispettivi simboli e/o denominazioni compaiano nel contrassegno della lista unitaria», salvo ovviamente l’accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi (il criterio aureo previsto dal parere del 16 maggio 2006).

In tal modo, si consentiva ad entrambi i partiti dell’ex Terzo Polo di costituire dei propri gruppi: i loro simboli, conformemente a quanto stabilito dalla Giunta, figuravano in piccolo nel contrassegno della lista unitaria presentata in occasione delle elezioni politiche.

Ma non è tutto. La Giunta, sulla falsa riga delle norme transitorie del Senato, statuiva che qualora la richiesta elezione (ex art. 5 comma 5 R.C.) di un altro Segretario espressione di un Gruppo di opposizione avesse alterato il rapporto tra maggioranza e opposizione vigente nell’Ufficio di Presidenza al momento della domanda di integrazione, si sarebbe proceduto contestualmente all’elezione di un altro segretario appartenente ad un gruppo di maggioranza.

Infatti, rilevava la Giunta, in caso di mancata elezione del segretario afferente alla maggioranza parlamentare, l’Ufficio di Presidenza, escludendo il Presidente Fontana, risulterebbe alterato nella sua composizione, poiché vi sarebbe un numero di deputati di opposizione pari a quelli della maggioranza. 

Nulla di molto diverso da quanto avvenuto in Senato, dunque, ma con una differenza sostanziale: in quel caso vi era stata l’approvazione di una disposizione transitoria; qui, l’elezione del segretario «di maggioranza» derivava da un’espressa statuizione della Giunta.

Quest’ultima, nel giustificare la propria scelta, citava il precedente del Gruppo della Lega Nord a cui, la stessa Giunta (parere del 7 dicembre del 2011) concedeva l’elezione di un secondo Segretario di Presidenza, al fine di adattare la fisionomia dell’Ufficio alla «situazione politico – parlamentare in atto» durante Governo Monti, sostenuto da tutte le forze politiche ad eccezione del Carroccio.

Ironicamente, potrebbe dirsi che il precedente è «come i peccati, che a cercarli, si trovano sempre» (Pera) ma, più seriamente, ancora una volta, ha rivelato la sua natura di «ponte fra il contesto della scoperta e  quello della giustificazione» (Ibrido).

Tirando le fila del discorso, il nuovo gruppo Italia Viva – Il Centro – Renew Europe poteva comunque contare sul Segretario d’Aula on. Giachetti il quale, poiché entrato a far parte di un nuovo Gruppo non rappresentato nell’Ufficio, non sarebbe decaduto ai sensi dell’art. 5 comma 7 del Regolamento della Camera.

Tanto detto, è necessaria un’ulteriore puntualizzazione: il comma 7 dell’art. 5, fra le varie ipotesi, fa  specificatamente salva la decadenza dei Segretari eletti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, a rigor del quale doveva effettuarsi l’elezione di segretari suppletivi qualora non tutti i Gruppi fossero rappresentati a seguito della formazione dell’Ufficio di Presidenza. Il caso dell’on. Giachetti ricadeva perfettamente in questa fattispecie, in quanto eletto (assieme al deputato del Misto Zaratti) a seguito dell’elezione suppletiva avvenuta il 26 ottobre 2022 proprio in applicazione dei commi 4 e 6 dell’art. 5 R.C.

Ora, solo il gruppo di Azione «a seguito di modificazioni intervenute» (art. 5 co. 5 R.C.) rimaneva sprovvisto di rappresentante in Ufficio di Presidenza, ma, al contempo, per la lettera del Regolamento, poteva chiederne un’integrazione: si dava luogo, così, all’elezione dell’on. Carfagna e, di conseguenza, a quella dell’on. Battistoni, da cui la nostra breve trattazione ha preso l’avvio.

Vedremo se queste particolari elezioni suppletive saranno le ultime della legislatura.

Nel mentre, non ci resta che constatare che, ora più che mai, servirebbe una reale armonizzazione tra i due rami del Parlamento almeno sulla disciplina degli organi interni. Attendiamo con fiducia, per questo, il «secondo binario delle riforme della Camera».

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